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Regolamento

R.R. Puglia 27/2005

Disposizioni regolamentari ed attuative della Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 11 'Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 (Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali)'

Normativa regionaleR.R. Puglia 27/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la L.R. Puglia 11/2005 sul riassetto delle USL conseguente alla provincia BAT. Definisce sedi, costituzione della BAT/1 e sede BA/2, trasferimento di rami d’attività, subentro nei contratti, personale, patrimoni, contenziosi e bilanci con efficacia generale dal 1° gennaio 2006. Prevede monitoraggio, comunicazioni e adeguamenti organizzativi e finanziari nel 2006.

Riordino delle ASL pugliesi dopo la istituzione della provincia BAT e disciplina dei trasferimenti di rami d’azienda

Riordino delle ASL pugliesi e attuazione della L.R. 11/2005

Il regolamento della Regione Puglia disciplina in modo operativo la riorganizzazione delle Unità sanitarie locali conseguente alla istituzione della sesta provincia e alla ridefinizione degli ambiti territoriali. La disciplina ruota attorno alla data del 1° gennaio 2006, indicata come momento di efficacia verso i terzi e di avvio del nuovo assetto delle aziende sanitarie interessate.

Finalità e decorrenza generale

Il provvedimento mira a garantire la continuità del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2005 e la piena operatività del nuovo assetto dal 1° gennaio 2006. La scelta di una data unitaria consente la chiusura coerente dei bilanci 2005, il trasferimento ordinato di personale, contratti, crediti, debiti e beni, nonché l’adeguamento dei sistemi amministrativi e informativi.

Costituzione della USL BAT/1 e sede della BA/2

La nuova Azienda USL della Provincia di Barletta, Andria e Trani, denominata in breve BAT/1, viene costituita con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2006 con decreto del Presidente della Regione. Il Direttore generale già designato assume la rappresentanza legale dalla data di costituzione.

Per la sede legale della BAT/1, il regolamento prende atto che la Conferenza dei sindaci non ha provveduto nei termini e che la Giunta regionale non ha rinviato la decisione. Per la BA/2, la sede legale viene individuata in Giovinazzo, con efficacia dal 1° gennaio 2006, e il competente settore regionale cura la pubblicazione sul BURP.

Primo funzionamento della BAT/1 e continuità assistenziale

Nella fase iniziale la BAT/1 può avvalersi di apporti organizzativi e di personale delle aziende BA/1 e BA/2, secondo intese tra i direttori generali. Il direttore generale della BA/2, anche quale direttore della incorporanda BA/1, deve assicurare che non vi siano abbassamenti dei livelli di assistenza né discontinuità nell’erogazione dei servizi.

Sono autorizzati specifici rapporti, in particolare su tesoreria e cassa e sui sistemi informativi, per rendere operativa la BAT/1 dal 1° gennaio 2006. Gli eventuali oneri di tali atti sono posti a carico della USL BA1.

Ambito del trasferimento dei rami di attività

Il regolamento identifica le aziende coinvolte nelle operazioni di riordino: BAT/1, BA/1, BA/2, BA/3, BA/4 e FG/2. Per “ramo di attività” si intende, in sostanza, il ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., ossia l’articolazione funzionale dell’attività organizzata dell’azienda cedente riferita ai territori che, per effetto della L.R. 11/2005, confluiscono nella nuova USL beneficiaria.

Per il trasferimento da BA/1 a BAT/1 si comprende anche l’organizzazione connessa alle funzioni di direzione e coordinamento dell’azienda sanitaria e i servizi correlati, nonché le strutture sovradistrettuali.

Personale: individuazione, mobilità e relazioni sindacali

L’appartenenza del lavoratore al ramo trasferito è determinata sulla base della prevalenza delle mansioni e dell’assegnazione funzionale, riferita alla data di adozione del regolamento. Non rilevano gli eventuali spostamenti temporanei disposti per esigenze di servizio.

Per l’informativa alle organizzazioni sindacali si rinvia ai CCNL del comparto e della dirigenza del SSR e all’art. 47 della legge n. 428/1990. Resta ferma la contrattazione integrativa aziendale per riorganizzazione dei servizi e ricollocazione del personale.

Nella fase transitoria le dotazioni organiche sono modificate in ragione dei trasferimenti effettuati e, fino alla definizione definitiva, si considerano come base i dipendenti a tempo indeterminato e determinato già in servizio e i posti oggetto di procedure concorsuali. I direttori generali possono disporre accorpamenti, ridefinizioni temporanee e incarichi ad interim. Il personale che dovesse essere oggetto di mobilità forzata conserva una priorità per la copertura di posti nella USL di provenienza trascorso un anno dal 1° gennaio 2006.

Assunzioni e utilizzo di graduatorie

Fino all’approvazione delle dotazioni organiche definitive, non possono essere banditi nuovi concorsi né disposte nuove assunzioni a tempo indeterminato, salvo autorizzazione in deroga dell’organo di governo regionale. I concorsi già in corso per il ruolo sanitario devono essere portati a termine e le graduatorie utilizzate d’intesa tra i direttori generali interessati. È inoltre consentito l’uso di graduatorie ancora valide.

In caso di necessità, le aziende possono ricorrere a forme di collaborazione previste dalla normativa regionale, privilegiando prioritariamente personale o servizi del servizio sanitario regionale.

Informativa ai terzi e pubblicità del trasferimento

Il settore regionale competente deve pubblicare sul BURP, entro quindici giorni dall’adozione, un’informativa che individua il 1° gennaio 2006 come data di efficacia del trasferimento dei rami di azienda verso i terzi e del subentro della BA/2 nei residui rapporti della BA/1 non trasferiti altrove. I terzi contraenti possono rivolgersi alla direzione dell’area patrimonio della azienda competente a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La pubblicazione vale anche come data certa, ai sensi dell’art. 2558 c.c., e non esclude ulteriori forme di comunicazione, incluse eventuali pubblicazioni sui quotidiani.

Subentro nei contratti e tutela dei terzi

In linea generale, fino alla definizione dei rapporti contrattuali le aziende interessate non possono indire nuovi appalti né stipulare nuovi contratti di beni e servizi sostituibili dai terzi già contraenti, salvo contestazioni preesistenti.

La USL beneficiaria subentra nei contratti connessi al ramo trasferito, salvo diverso accordo; il terzo contraente può recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento per giusta causa. Il subentro può essere totale o parziale, in relazione alla parte di contratto pertinente al ramo trasferito. Se il subentro parziale non è opportuno, il contratto resta in capo alla cedente, con eventuale rinegoziazione con il terzo nel rispetto dell’equità.

Gli oneri aggiuntivi derivanti da tali scelte sono contabilizzati come oneri straordinari.

Indirizzi specifici per tesoreria, cassa e sistemi informativi

Per i servizi di tesoreria e cassa, la BAT/1 può subentrare nel contratto già in capo alla BA/1, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 e mantenendo la durata originaria fino alla scadenza. Analogo criterio è previsto per i contratti relativi ai sistemi informatici, telematici, affini e alla telefonia fissa e mobile, qualora i direttori generali ritengano opportuna l’unitarietà o l’integrazione del servizio.

Gli indirizzi sono estensibili agli altri contratti per cui i direttori generali BAT/1 e BA/2 convengano un’analoga impostazione.

Contenziosi, crediti e debiti pregressi

I contenziosi insorti fino al 31 dicembre 2005 restano, di regola, in capo alla USL che, fino a tale data, esercitava la potestà amministrativa, anche se riferiti a rami trasferiti. Ciò vale anche quando il subentro della beneficiaria sia totale o parziale.

Per effetto dell’incorporazione della BA/1 nella BA/2, dal 1° gennaio 2006 tutte le posizioni residue in capo alla BA/1, comprese quelle contenziose verso terzi, rientrano nella competenza amministrativa della BA/2. L’istruttoria del contenzioso relativo esclusivamente al personale e alle strutture delle ex BA/1 confluite nella BAT/1 resta affidata alla struttura burocratico-legale della BAT/1.

I debiti e crediti maturati fino al 31 dicembre 2005 restano in capo alla cedente, salvo il caso della fusione per incorporazione BA/1 in BA/2, in cui residui diritti, obblighi, crediti e debiti confluiscono nella BA/2.

Progetto di trasferimento e disciplina contrattuale

Il trasferimento dei rami di attività deve essere preceduto da un progetto concordato tra direttore generale della cedente e della beneficiaria, o da dirigenti da essi incaricati. Il progetto deve descrivere lo stato patrimoniale del ramo, i beni, il personale, l’organizzazione, le obbligazioni e i negozi giuridici con terzi, compresi leasing e locazioni, nonché i limiti di eventuali subentri parziali.

Devono inoltre essere indicati gli interventi di ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo e i relativi finanziamenti. Il progetto si intende approvato con la sottoscrizione di entrambi i direttori generali e va recepito con atti deliberativi entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento. La pubblicità verso i terzi si realizza con la pubblicazione negli albi delle aziende interessate.

Fusione BA/1 in BA/2 e cessazione degli organi della incorporata

Il regolamento disciplina la fusione per incorporazione della BA/1 nella BA/2. Con atto di identico contenuto, formalmente perfezionato alle ore 24 del giorno della deliberazione congiunta, la BA/2 subentra a titolo originario nei residui diritti e obblighi della BA/1, con efficacia verso i terzi dal 1° gennaio 2006.

Entro 15 giorni dall’atto di fusione, la BA/2 approva anche il bilancio di fusione riferito al 1° gennaio 2006. Con la fusione cessano dall’incarico il direttore generale della BA/1, mentre il direttore sanitario e il direttore amministrativo della BA/2 svolgono temporaneamente anche le corrispondenti funzioni della BA/1 senza aumento di compenso fino al perfezionamento dell’incorporazione. Cessa inoltre l’incarico dei componenti del collegio sindacale della BA/1; il collegio resta operativo solo fino alla costituzione e all’insediamento di quello della BAT/1.

Situazione patrimoniale, bilancio di fusione e rettifiche

Per la determinazione patrimoniale al 1° gennaio 2006, la BA/1 va considerata al netto dei rami trasferiti alla BAT/1 e alla BA/2; la BA/2 va considerata al netto del ramo trasferito alla BAT/1 e comprendendo i rami acquisiti da BA/4, BA/3 e BA/1. Il direttore generale della BA/1 e quello della BA/2 devono confermare che la decorrenza delle operazioni è il 1° gennaio 2006.

Nel primo bilancio successivo al trasferimento vanno effettuate le rettifiche e gli assestamenti delle poste patrimoniali, con particolare riguardo ai beni patrimoniali, ai ratei e risconti, ai magazzini e alle scorte. I ratei e risconti, salvo esigenze particolari, restano nella competenza della cedente; magazzini e scorte nei complessi immobiliari trasferiti si considerano trasferiti secondo le giacenze e i valori contabili del 31 dicembre 2005.

Trascrizione dei beni e effetti patrimoniali

Il regolamento costituisce titolo per la trascrizione della proprietà e dei diritti reali in capo alla azienda beneficiaria dal 1° gennaio 2006. Le aziende che acquisiscono immobili devono provvedere alla trascrizione presso gli uffici pubblici competenti entro 30 giorni dall’atto di trasferimento o di fusione.

La disciplina patrimoniale precisa che il patrimonio netto trasferito o residuo comprende finanziamenti per investimenti, donazioni e lasciti vincolati e fondo di dotazione. La beneficiaria è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per vedersi riconosciuta come titolare dei beni e dei diritti del ramo trasferito, mentre la cedente deve compiere gli atti integrativi necessari all’esecuzione del regolamento. Tutte le spese connesse alle operazioni sono a carico delle aziende beneficiarie per la parte trasferita.

Monitoraggio, supporto e conseguenze degli inadempimenti

Ciascun direttore generale coinvolto deve trasmettere all’assessore regionale alla sanità, con cadenza fissata al 30 novembre e al 31 dicembre 2005 e poi bimestralmente, un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle operazioni, sulle criticità e sulle soluzioni adottate. La Giunta può nominare una commissione di esperti o altro organismo per coordinamento, indirizzo, controllo e monitoraggio.

In caso di ritardi o impedimenti, può essere proposto un commissario ad acta, che dispone dei poteri del direttore generale. Nei casi più gravi, il mancato rispetto delle direttive e dei termini può comportare la decadenza del direttore generale.

Rimodulazione delle assegnazioni finanziarie e sbilancio di mobilità

Fino al nuovo documento di indirizzo economico-funzionale 2006, il settore regionale competente può adeguare le assegnazioni mensili previste dal DIEF 2005 per le aziende interessate dai trasferimenti. Per la BAT/1 e per le altre aziende coinvolte sono indicati importi provvisori 2006, con ripartizione per singola USL e totale regionale rimodulato.

Entro 90 giorni dall’approvazione del regolamento, il settore competente deve definire con atto dirigenziale il nuovo quadro dello sbilancio di mobilità, trasmettendo l’atto alle aziende, agli enti e agli istituti del SSR.

Nuovi assetti dell’assistenza distrettuale e ospedaliera

La ridefinizione territoriale riguarda 17 comuni: 10 confluiscono nella BAT/1 e 7 nella BA/2. Sono rimodulati i distretti socio-sanitari: nella FG/2 Zapponeta viene annessa al Distretto 1 di Manfredonia; nella BAT/1 si costituiscono i nuovi distretti secondo gli ambiti di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Andria, Canosa, Minervino, Spinazzola, Barletta, Trani e Bisceglie; nella BA/2 i distretti sono ridefiniti per Palo del Colle, Bitonto, Corato, Ruvo, Terlizzi, Molfetta e Giovinazzo.

Sono inoltre individuati i presidi ospedalieri funzionalmente accorpati nei due nuovi ambiti, con specifica elencazione dei plessi di Canosa, Minervino, Spinazzola, Andria, Bisceglie, Trani, Barletta, Corato, Ruvo, Molfetta, Terlizzi e Bitonto.

Rinvii alla programmazione regionale e sistemi informativi

Il regolamento consente alla Giunta regionale di rimodulare, anche per stralci, il Piano sanitario regionale 2002-2004, il Piano di salute 2002-2007 e il Piano di riordino della rete ospedaliera, per adeguarli ai nuovi assetti derivanti dalla L.R. 11/2005.

Entro il 31 dicembre 2005 il competente settore regionale deve inoltre adeguare i flussi informativi e il Sistema Informativo Regionale al nuovo assetto organizzativo del SSR, con eventuale incarico specifico e oneri a carico della Regione Puglia.

Effetti finali e decorrenza

Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURP. Tuttavia, le principali operazioni di riordino, trasferimento e subentro producono i loro effetti sostanziali dal 1° gennaio 2006, data assunta come spartiacque per bilanci, rapporti giuridici, patrimonio, personale e rapporti con i terzi.

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