L.R. Puglia 18/2005
Istituzione del Parco naturale regionale 'Terra delle gravine'(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Puglia il Parco naturale regionale “Terra delle gravine”, ne delimita il territorio, le finalità, la zonizzazione provvisoria, i divieti e le attività consentite. Affida la gestione a un consorzio degli enti locali interessati e disciplina tempi, autorizzazioni e limiti per interventi edilizi, agricoli e ambientali. Restano rilevanti le modifiche su perimetrazione, zona 1/2 e gestione.
Istituzione e disciplina del Parco naturale regionale Terra delle gravine
Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”
La legge regionale della Puglia istituisce il Parco naturale regionale “Terra delle gravine”, quale area naturale protetta ricadente nel territorio di diversi comuni dell’area tarantina e limitrofa. Il provvedimento definisce perimetrazione, finalità di tutela e valorizzazione, regime dei divieti, attività consentite e assetto gestionale del Parco.
Perimetrazione e delimitazione territoriale
Il Parco comprende territori dei comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, San Marzano di San Giuseppe, Statte e Villa Castelli. La perimetrazione è quella risultante dalla cartografia 1:50.000 allegata alla legge, integrata dalla sua versione digitale avente valenza normativa. I confini devono essere resi visibili tramite tabellazione a cura dell’ente di gestione, con fondi propri e regionali.
È previsto un meccanismo di partecipazione per le aziende agricole e zootecniche private e per i titolari di diritti reali ricadenti nell’area: entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge possono presentare, tramite le associazioni di categoria più rappresentative, istanza di esclusione dal Parco o di inclusione per soggetti non compresi nella perimetrazione. La Regione, d’intesa con il Comune competente, decide entro centoventi giorni.
Successive modifiche hanno imposto la revisione della perimetrazione mediante confini certi, come strade e muri a secco, con obbligo di riperimetrazione sia della zona 1 sia della zona 2 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della relativa modifica.
Finalità del Parco
Il Parco è istituito per:
- conservare e recuperare biocenosi, habitat e specie di interesse comunitario, nonché valori paesaggistici ed equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici;
- salvaguardare e valorizzare beni storico-architettonici, patrimonio antropologico e attività produttive tradizionali;
- migliorare la qualità e l’estensione dei boschi;
- tutelare i solchi gravinali e la qualità delle acque;
- favorire la connessione ecologica tra ambienti naturali;
- promuovere educazione, formazione, ricerca scientifica e attività ricreative sostenibili;
- incentivare mobilità lenta e accoglienza diffusa;
- promuovere e riqualificare attività economiche compatibili, soprattutto agro-silvo-pastorali, turistiche, artigianali e di servizio;
- favorire l’integrazione tra risorse naturali, attività umane, beni storico-architettonici, valori antropologici, culture e identità locali.
Zonizzazione provvisoria
Fino all’approvazione del Piano del Parco, il territorio è suddiviso in due zone:
- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata da solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, ma con maggiore antropizzazione e presenza di attività agraria.
Azioni di valorizzazione e priorità nei finanziamenti
Ai comuni e alle province il cui territorio ricade, in tutto o in parte, nel Parco è attribuita priorità nell’accesso ai finanziamenti dell’Unione europea, dello Stato e della Regione destinati a interventi previsti dal Piano del Parco. La priorità è riconosciuta anche ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità del Parco.
L’ente di gestione promuove interventi di valorizzazione su tutto il territorio del Parco, tra cui restauro dei centri storici, recupero dei nuclei rurali, opere igieniche e idropotabili, risanamento di acqua, aria e suolo, conservazione di biotopi e specie rare, ingegneria naturalistica, attività culturali, agriturismo e turismo storico-culturale ed enogastronomico, percorsi escursionistici e mobilità lenta, risparmio energetico e uso di fonti a basso impatto, incluse le rinnovabili.
Attività agro-silvo-pastorali, edilizia e interventi consentiti
Sono consentite sull’intero territorio del Parco le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e compatibili, tra cui allevamenti fissi e bradi, colture arboree, vigneti, seminativi e altre colture agricole, raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini alimentari, trasformazione di colture agricole già presenti, nonché il recupero e restauro di manufatti storici dell’architettura rurale.
Sono inoltre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, nonché il restauro e risanamento conservativo, nel rispetto della disciplina edilizia generale.
Con autorizzazione dell’ente di gestione sono ammessi interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali e degli annessi rustici fino al 20% della superficie totale, previa approvazione di un piano di miglioramento aziendale. Sono inoltre consentiti interventi tecnologici e igienico-sanitari, il miglioramento energetico, il recupero e riciclo delle acque, la riduzione dei rifiuti e, se non producono nuova volumetria, anche annessi agricoli. Le prescrizioni urbanistiche più restrittive restano salve.
Le modifiche successive hanno precisato che, fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco, il limite del 20% si applica solo in zona 1, mentre in zona 2 sono consentiti interventi anche superiori al 20% se conformi agli strumenti urbanistici. È stato inoltre chiarito che l’adeguamento tecnologico o igienico-sanitario può comprendere nuovi manufatti per l’alloggio degli animali e i servizi connessi, anche non contigui al centro aziendale se situato in zona 1, purché non si configuri allevamento intensivo e il carico di bestiame sia compatibile con le dimensioni aziendali.
Ogni modificazione dello stato dei luoghi richiede l’autorizzazione paesaggistica prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
Divieti e limitazioni
Nel Parco non è consentito:
- aprire nuove cave, miniere e discariche;
- effettuare movimento terra che alteri in modo consistente la morfologia del terreno, salvo normali pratiche agronomiche e cambi colturali;
- trasformare superfici coperte da vegetazione spontanea;
- esercitare l’attività venatoria, ferme restando le attività di controllo faunistico e i prelievi scientifici autorizzati;
- alterare le condizioni di vita della fauna selvatica o raccogliere/danneggiare specie vegetali spontanee, salvo interventi scientifici autorizzati;
- asportare minerali o materiale di interesse geologico, salvo prelievi scientifici autorizzati;
- introdurre specie faunistiche o floristiche non autoctone;
- modificare equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o incidere sulle finalità del Parco;
- costruire nuove strade o ampliare le esistenti se non al servizio delle attività agro-silvo-pastorali;
- effettuare, fino all’approvazione del Piano del Parco, interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza autorizzazione degli uffici regionali competenti;
- costruire, fino all’approvazione del Piano del Parco, nuovi edifici o opere fuori dai centri edificati;
- mutare, fino all’approvazione del Piano del Parco, la destinazione dei terreni, salvo le normali operazioni agricole, forestali e pastorali.
Resta inoltre fermo il divieto di attività venatoria e il divieto di transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade consentite, salvo mezzi di servizio e attività agro-silvo-pastorali.
Regime speciale della zona 2 e diritti preesistenti
Nelle aree o porzioni di aree comprese nella zona 2 non trovano applicazione le norme e i divieti del comma generale sui divieti, con eccezione di alcune lettere espressamente richiamate, tra cui quelle relative alla caccia e al transito motorizzato, oltre ad alcune ulteriori limitazioni mantenute vigenti.
Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, salvo i diritti esclusivi di caccia o altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal Commissario per gli usi civici su istanza dell’ente di gestione.
Gestione del Parco
La gestione del Parco è affidata a un consorzio costituito dagli enti locali interessati, in conformità alla disciplina statale e regionale sugli enti locali e sulle aree protette.
Gli enti locali devono procedere alla costituzione del consorzio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario ad acta che opera in loro luogo. Il commissario deve avere comprovata competenza ed esperienza e coordina anche il procedimento per la nuova perimetrazione del Parco.
I beni e servizi strumentali alla gestione del Parco nella disponibilità della Provincia di Taranto, o da essa acquistati come ente di gestione provvisoria, confluiscono nel patrimonio del consorzio entro novanta giorni dalla sua costituzione.
In caso di gravi inadempienze gestionali, violazioni gravi delle norme vigenti o persistente inattività, il presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, può nominare un commissario che sostituisce il consorzio.
Profili economico-finanziari e autorizzazioni
La legge prevede priorità di accesso ai finanziamenti pubblici per gli interventi compatibili con il Piano del Parco e demanda all’ente di gestione il rilascio delle autorizzazioni previste per gli interventi ammessi, in particolare per trasformazioni, ampliamenti, attività scientifiche, interventi su boschi e utilizzi che incidano sul territorio protetto.
L’atto opera esclusivamente in Puglia e disciplina un’area naturale protetta ancora rilevante per la gestione del territorio, della tutela paesaggistica e delle attività agricole e zootecniche compatibili.
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