L.R. Puglia 13/2005
Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante (•) (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 13/2005 disciplina gli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante, definendo profili formativi, contenuti e monte ore della formazione, piano formativo individuale e certificazione. È stata abrogata dalla l.r. 31/2012, ma resta applicabile ai soli rapporti di apprendistato già instaurati.
Disciplina dell’apprendistato professionalizzante in Puglia
Disciplina dell’apprendistato professionalizzante in Puglia
La legge regola, per la Regione Puglia, gli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante previsto dalla normativa statale. Dopo l’abrogazione operata dalla l.r. 31/2012, la disciplina continua ad applicarsi solo ai rapporti di apprendistato già instaurati.
Ambito e finalità
La normativa interviene sulla componente formativa del contratto di apprendistato professionalizzante, nel rispetto delle competenze statali e del ruolo della contrattazione collettiva. L’obiettivo è garantire percorsi formativi coerenti con il profilo professionale da acquisire.
Definizione dei profili formativi
La Giunta regionale definisce i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, recependo ove presenti:
- le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro;
- le indicazioni degli enti bilaterali;
- l’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale.
Il testo consolidato evidenzia che la previsione sul mancato raggiungimento dell’intesa entro sessanta giorni è stata poi abrogata e dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
Struttura e contenuti della formazione
La formazione formale dell’apprendista è finalizzata all’acquisizione di competenze:
- di base;
- trasversali;
- professionalizzanti.
Essa si svolge sia all’interno sia all’esterno dell’azienda e deve rispettare i contenuti previsti dai decreti ministeriali richiamati dalla legge.
Il monte ore complessivo minimo di formazione formale non può essere inferiore a:
- 240 ore per contratti di durata biennale;
- 375 ore per durata superiore a 2 anni e fino a 3 anni;
- 525 ore per durata superiore a 3 anni e fino a 4 anni;
- 696 ore per durata superiore a 4 anni e fino a 5 anni;
- 891 ore per durata superiore a 5 anni e fino a 6 anni.
In ogni caso, la formazione formale annuale non può essere inferiore a 120 ore.
La formazione deve svolgersi prevalentemente all’esterno dell’azienda, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. Ai contenuti trasversali va dedicata una quota minima della formazione esterna pari a:
- 35% nei primi due anni;
- 25% nel terzo anno;
- 15% nel quarto anno;
- 10% nel quinto anno;
- 5% nel sesto anno.
Per i temi trasversali è previsto un periodo iniziale minimo di 20 ore sulla disciplina del rapporto di lavoro, sulle relazioni sindacali e sulla sicurezza e igiene sul lavoro.
Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale descrive, tenendo conto delle competenze già possedute dal lavoratore, le azioni formative necessarie per acquisire le competenze previste dal profilo professionale di riferimento.
Il piano, conforme al modello regionale, deve essere comunicato dal datore di lavoro al centro per l’impiego competente entro 5 giorni dalla stipula del contratto. Il datore di lavoro può allegare la valutazione di coerenza rilasciata dall’ente bilaterale cui ha aderito.
Gli uffici competenti verificano la coerenza del piano con il profilo formativo entro 7 giorni dalla ricezione. Se l’esito è negativo, il datore di lavoro deve riformularlo. I centri per l’impiego trasmettono alla Regione i piani per i quali sia stata attestata la coerenza.
Certificazione della formazione
Il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore una certificazione analitica della formazione interna:
- al termine di ogni anno;
- al momento della cessazione del rapporto di apprendistato.
La certificazione è redatta anche sulla base delle attestazioni del tutore aziendale e comunicata al centro per l’impiego competente.
La formazione esterna è certificata dall’ente erogatore, che rilascia l’attestazione al lavoratore e la comunica al centro per l’impiego con le stesse modalità previste per la formazione interna.
Regime transitorio e attualità della disciplina
La legge è stata abrogata dalla l.r. 31/2012, ma resta applicabile ai rapporti di apprendistato già instaurati prima dell’abrogazione. Per questo motivo conserva un’utilità solo per tali rapporti preesistenti e non per nuove assunzioni.
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