L.R. Puglia 15/2005
Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna le misure per ridurre l’inquinamento luminoso e i consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblici e privati. Fissa competenze di Regione, Province e Comuni, requisiti tecnici per i nuovi impianti e obblighi di adeguamento degli impianti esistenti entro termini che, per varie prescrizioni, decorrono dall’entrata in vigore della legge.
Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico
Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico
La legge regionale disciplina, nel territorio dell’Emilia-Romagna, la riduzione dell’inquinamento luminoso e del consumo di energia elettrica connesso all’illuminazione esterna pubblica e privata. Il provvedimento definisce finalità, competenze amministrative e requisiti tecnici per i nuovi impianti, oltre a obblighi di adeguamento per gli impianti già esistenti.
Finalità e nozione di inquinamento luminoso
La Regione persegue obiettivi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, promuovendo la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, anche al fine di conservare e proteggere l’ambiente naturale dentro e fuori le aree naturali protette. Per inquinamento luminoso si intende ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in particolare, ogni forma di irradiazione artificiale che si disperda fuori dalle aree cui è funzionalmente dedicata, soprattutto se orientata sopra la linea dell’orizzonte.
Competenze della Regione
La Regione, tramite l’ufficio regionale competente in materia di ambiente e pianificazione ambientale, svolge funzioni di coordinamento e indirizzo per garantire un’applicazione omogenea della disciplina. In particolare:
- definisce il quadro degli ambiti territoriali rilevanti per la tutela dei valori ambientali;
- indica indirizzi, criteri e orientamenti per la pianificazione provinciale e comunale e per il loro inserimento in PTCP, PUG e PUE;
- adotta entro un anno dall’entrata in vigore della legge i criteri di applicazione integrativi dei requisiti tecnici minimi;
- aggiorna, anche su richiesta degli osservatori astronomici, l’elenco degli osservatori professionali e non professionali e delle aree tutelate con le relative zone di protezione;
- promuove formazione tecnica e professionale, divulgazione e iniziative scolastiche;
- esercita vigilanza su Province e Comuni e può adottare i provvedimenti opportuni in caso di necessità.
Competenze delle Province
Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, coordinamento e controllo. Esse devono inserire i piani energetici, di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso nel PTCP come componenti essenziali delle materie di tutela ambientale, svolgere funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo sull’applicazione della legge e promuovere azioni di formazione e informazione anche tramite i Laboratori di educazione ambientale e i programmi INFEA. Le Province devono inoltre rispettare i criteri applicativi che saranno emanati dalla Regione e svolgere la vigilanza sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica per illuminazione esterna, applicando la legge sugli impianti di propria competenza.
Competenze dei Comuni e strumenti comunali
Ai Comuni spetta l’adozione del piano comunale per il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso, con inserimento nel PUG e nei PUE. Devono inoltre adeguare il regolamento edilizio e dotarsi entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge di piani di illuminazione per le nuove installazioni e l’adeguamento delle vecchie. I Comuni esercitano vigilanza sull’applicazione della legge da parte di privati e lottizzanti, anche su richiesta delle associazioni interessate, potendo irrogare le sanzioni amministrative previste. Possono avvalersi della collaborazione di ARPA. Per i nuovi impianti di illuminazione, anche pubblicitari, rilasciano l’autorizzazione previa presentazione di un progetto redatto da figure professionali abilitate; a fine lavori l’impresa installatrice deve depositare la dichiarazione di conformità e le caratteristiche tecniche dei corpi illuminanti. Il progetto illuminotecnico non è richiesto per gli impianti di cui ad alcune eccezioni o per quelli temporanei, per i quali basta il certificato di conformità. I Comuni devono inoltre pianificare misure affinché l’aumento annuo dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica e privata non superi l’1% rispetto al consumo al momento di entrata in vigore della legge.
Requisiti tecnici dei nuovi impianti di illuminazione
Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere conformi alla legge e possedere requisiti minimi stringenti. In sintesi:
- devono avere apparecchi con intensità massima pari a 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi e oltre;
- devono utilizzare lampade ad alta efficienza, preferibilmente al sodio ad alta o bassa pressione, salvo l’uso di lampade con indice di resa cromatica superiore a 65 e rendimento non inferiore a 90 lm/W in casi specifici di valorizzazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici pedonali;
- devono rispettare livelli massimi di luminanza e illuminamento coerenti con le norme tecniche di sicurezza e con i criteri indicati, privilegiando impianti a minore potenza e con adeguato rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose;
- gli impianti stradali tradizionali devono rispettare il rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti di 3,7, salvo soluzioni alternative giustificate da ostacoli o da migliore efficienza documentata;
- devono prevedere dispositivi che riducano l’emissione luminosa di almeno il 30% in base al traffico entro l’orario stabilito dai Comuni e comunque non oltre la mezzanotte, salvo esigenze di sicurezza.
Deroghe e casi esclusi dai requisiti tecnici
Le prescrizioni sui livelli di luminanza e sulla riduzione notturna possono essere derogate con atto motivato delle amministrazioni locali in presenza di esigenze di contrasto ai fenomeni criminosi in zone particolari della città. I requisiti tecnici non si applicano a:
- sorgenti interne e internalizzate;
- impianti con emissione complessiva sopra il piano dell’orizzonte non superiore a 2250 lm, costituiti da sorgenti con flusso totale non superiore a 1500 lm ciascuna;
- installazioni temporanee spente entro le ore 20 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22 nel periodo di ora legale.
Divieti e prescrizioni per illuminazione di edifici e insegne
È vietato l’uso permanente di fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario. L’illuminazione degli edifici deve avvenire dall’alto verso il basso e deve prevedere lo spegnimento o la riduzione della potenza di almeno il 30% entro le ore 24. Per edifici di interesse storico, architettonico o monumentale sono ammessi fasci dal basso verso l’alto, ma solo con basse potenze e nel rispetto di limiti di luminanza e illuminamento; la luce deve restare entro la sagoma dell’edificio e, se la sagoma è irregolare, il flusso fuori sagoma non può superare il 10% del flusso nominale. Le insegne senza illuminazione propria devono essere illuminate dall’alto verso il basso; quelle con illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lm per esercizio. Le insegne luminose non preposte a sicurezza e servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore 24, oppure alla chiusura dell’esercizio se l’attività prosegue oltre tale orario.
Zone di particolare protezione e adeguamento degli impianti esistenti
Nelle zone di particolare protezione valgono regole più restrittive. Entro tre anni dall’entrata in vigore della legge tutti gli apparecchi altamente inquinanti già esistenti, come globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte e insegne luminose, devono essere schermati o dotati di dispositivi idonei a contenere e dirigere a terra il flusso luminoso; l’intensità non può comunque superare 15 cd per 1000 lm a 90 gradi e oltre. Inoltre, tutti gli apparecchi non conformi alla legge già esistenti alla data di entrata in vigore devono essere adattati o sostituiti entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge.
Ambito temporale di applicazione e attualità della disciplina
La disciplina introduce termini di adeguamento calcolati dall’entrata in vigore del 23 novembre 2005, con obblighi di aggiornamento entro 1 anno per i criteri regionali, entro 4 anni per i piani comunali di illuminazione, entro 3 anni per alcuni impianti altamente inquinanti e entro 5 anni per l’adeguamento generale degli impianti non conformi. Trattandosi di una legge del 2005 con obblighi riferiti a termini già scaduti, la normativa appare oggi sostanzialmente obsoleta sul piano applicativo, pur restando rilevante come disciplina di settore e come testo consolidato.
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