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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26430/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver occupato, in qualità di datore di lavoro, due cittadini albanesi privi di permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998) in data 3 dicembre 2016. I motivi di ricorso in cassazione erano: (1) violazione di legge e travisamento della prova perché secondo il ricorrente quel giorno non si svolse raccolta di frutta e, comunque, mancava il dolo in quanto non poteva sapere che i lavoratori fossero privi di permesso; (2) vizio di motivazione per non aver considerato le testimonianze (tra cui quella di Nicola Bianco e dei due lavoratori) e, in via subordinata, eccezione di prescrizione intervenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Sono state confermate in via di fatto le valutazioni dei giudici di merito: i due lavoratori erano stati trovati dall'ispettore del lavoro mentre raccoglievano mandarini per conto del Latronico, erano privi di permesso di soggiorno (uno destinatario di espulsione), le loro dichiarazioni difensive sono state ritenute non credibili (soprattutto alla luce delle fotografie che li ritraevano al lavoro) e la deposizione di Nicola Bianco non poteva essere utilizzata perché l'ammissione della relativa testimonianza era stata revocata in primo grado. La Corte ha inoltre rilevato che la recidiva reiterata riconosciuta rende il termine di prescrizione di anni dieci, sicché la prescrizione non è maturata. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 286/1998, art. 22, comma 12

    Il reato è configurato quando il datore di lavoro occupa cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno; la prova può fondarsi su accertamenti ispettivi e su elementi di fatto che dimostrino l'effettiva prestazione lavorativa. La recidiva influisce sulla misura della pena e sul termine di prescrizione.

  • codice di procedura penale, art. 207, comma 2

    Norma procedurale richiamata rispetto all'invio degli atti al Pubblico ministero in relazione a dichiarazioni testimoniali ritenute rilevanti; qui menzionata per spiegare l'invio degli atti relativi alle dichiarazioni dei due lavoratori.

  • codice di procedura penale, art. 611, comma 1

    Consente al Pubblico Ministero di rassegnare requisitoria; nel procedimento il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e)

    Articola i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) viziazione per inosservanza o erronea applicazione di norme penali; lett. e) vizio di motivazione. La Corte ha richiamato i limiti di ciascuna censura, rigettando le doglianze che si risolvevano in mera rivalutazione del fatto.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Limita la riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione e la loro trattazione; i motivi sono stati esaminati nei limiti previsti.

Massime di principio

  • La posizione di fatto (valutazione della credibilità dei testimoni, peso delle prove documentali e fotografiche, riscontri ispettivi) è prerogativa dei giudici di merito e la Cassazione non rivede la valutazione probatoria salvo manifesta illogicità o travisamento della prova che disarticoli l'intero ragionamento.
  • La semplice affermazione di non conoscere la posizione amministrativa del lavoratore (mancanza di dolo) non è sufficiente se esistono elementi concreti che dimostrano l'effettiva occupazione (es. fotografia, dichiarazioni immediate dei lavoratori, riscontri ispettivi); il datore deve fornire elementi positivi che rendano plausibile la sua buona fede.
  • Se una testimonianza è stata revocata o la sua ammissione annullata in sede di merito, il ricorrente non può fare affidamento su quella dichiarazione in Cassazione per fondare la revisione del giudizio, salvo mostrare un vizio formale o di diritto nell'esclusione.
  • La ricorrenza della 'doppia conforme' (sentenza di appello che si salda con quella di primo grado) rende più difficile l'accoglimento del ricorso per cassazione: le due decisioni possono essere lette congiuntamente e la Corte di legittimità verifica solo la congruità logica complessiva.
  • La prescrizione va valutata tenendo conto di eventuali circostanze aggravanti o recidive che aumentano il massimo edittale e quindi allungano il termine prescrizionale; un'errata determinazione del presidio prescrizionale può essere censurata solo con motivo che attesti l'erronea applicazione della norma sul calcolo del termine.
  • In casi analoghi, per difendersi efficacemente è opportuno produrre prove documentali relative a verifiche amministrative sui permessi, testimonianze credibili che spieghino il rapporto di lavoro e contestare espressamente la qualità e l'attendibilità delle prove raccolte dall'ispettore.

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