Sentenza del 20/01/2021 n. 350 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Accertamenti - Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la società contestava la nullità dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; chiedeva che l'atto fosse annullato perché il principio del contraddittorio non era stato rispettato
La decisione
la Corte ha ritenuto che la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale determina nullità dell'atto impositivo soltanto quando l'accertamento derivi da ispezione o verifica nei locali della società conclusasi con la sottoscrizione e la consegna del processo verbale di chiusura; nel caso in esame l'avviso poggiava su un accertamento induttivo fondato su dati e notizie raccolte dall'Ufficio, per il quale il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio: conseguentemente l'atto è stato ritenuto valido e l'impugnazione respinta
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 16036/2015
La Corte ha stabilito che l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale opera solo nelle ipotesi di ispezione/verifica in azienda concluse con processo verbale di chiusura sottoscritto e consegnato; non trova applicazione negli accertamenti induttivi basati su dati e notizie raccolte dall'Ufficio
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio quando l'Ufficio effettua ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e tali operazioni si concludono con la redazione, sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura; la mancata attivazione del contraddittorio in tale contesto può determinare la nullità dell'atto impositivo
- Negli accertamenti induttivi basati su dati, notizie e riscontri documentali raccolti dall'Ufficio (incrocio dati, segnalazioni, risultanze esterne) non è necessario instaurare un contraddittorio endoprocedimentale e la sua mancanza non comporta automaticamente la nullità dell'avviso
- Il contribuente rimane tuttavia titolare del diritto di difesa: può impugnare l'avviso, chiedere accesso agli atti, produrre documenti e proporre mezzi istruttori per confutare le risultanze su cui l'Ufficio ha basato l'accertamento
- In presenza di accessi/ispezioni in azienda è importante verificare che sia redatto e consegnato il verbale di chiusura; l'assenza o irregolarità di tale verbale è un profilo da far valere tempestivamente in sede di impugnazione
- Prassi consigliata per il contribuente: documentare richieste di contraddittorio o eventuali rifiuti, conservare la corrispondenza con l'Ufficio, richiedere accesso agli atti prima del contenzioso e raccogliere elementi probatori che dimostrino l'inesattezza o l'incompletezza delle risultanze usate per l'accertamento induttivo
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