Ordinanza n. 15246/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DECRETO DEL PREFETTO DI VERBANO CUSIO OSSOLA DEL 23.03.2026 DI INAMMISSIBILITA’ DELLA ISTANZA DI CONCESSIONE CITTADINANZA K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Prefetto di Verbano Cusio Ossola del 23 marzo 2026 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana per difetto del requisito della residenza decennale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 9 della l. 91/1992, la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, ritenendo non soddisfatto il requisito della residenza decennale. Le amministrazioni resistenti si sono costituite eccependo l'incompetenza territoriale del TAR Lazio. Il testo non indica ulteriori motivi di ricorso; la decisione ha riguardato la questione preliminare di competenza territoriale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR Piemonte, presso il quale il processo può essere riassunto ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse una mera dichiarazione prefettizia di inammissibilità, fondata sulla carenza del requisito di residenza, e non un diniego sostanziale della cittadinanza: esso esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale e non incide sullo status del richiedente con efficacia erga omnes. Perciò non opera il criterio dell'efficacia ultraregionale, ma quello della sede dell'autorità periferica emanante, che radica la competenza presso il TAR Piemonte. Spese compensate, anche perché il provvedimento impugnato non indicava il TAR territorialmente competente.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
la competenza territoriale è, dunque, determinata in via principale in base alla sede dell'ente che ha emesso l'atto; tale criterio viene integrato (rectius sostituito) da quello ulteriore e speciale correlato all'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato e dunque agli effetti diretti dello stesso.
Il criterio ordinario è quello della sede dell'autorità emanante; il criterio dell'efficacia spaziale lo sostituisce quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di un solo TAR.
art. 15, comma 2, c.p.a.
il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa
La competenza deve essere esaminata prioritariamente rispetto alla domanda cautelare; se il giudice non si ritiene competente, non può pronunciarsi sulla cautela.
art. 55, comma 13, c.p.a.
il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 4
Il giudice può concedere misure cautelari soltanto dopo aver riconosciuto la propria competenza territoriale o funzionale.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente.
La dichiarazione di incompetenza va adottata con ordinanza e deve individuare il giudice ritenuto competente, presso il quale il processo può essere riassunto.
art. 9 l. 91/1992
l’atto impugnato si limita a dichiarare inammissibile l’istanza di cittadinanza per una carenza del requisito della residenza, cioè per una di quelle condizioni che le stesse Autorità periferiche competenti a ricevere l’istanza sono tenute a verificare, così come sono tenute a controllare che siano soddisfatti i requisiti minimi di forma, oltre all’identità e legittimazione dell’istante, dovendo, in caso contrario, dichiarare inammissibile l’istanza con un atto di diniego che esaurisce i propri effetti sul piano meramente procedimentale (cd. rifiuto pregiudiziale o preliminare).
La verifica preliminare dei requisiti necessari per la presentazione della domanda, inclusa la residenza, può concludersi con una dichiarazione prefettizia di inammissibilità che resta confinata al piano procedimentale e non costituisce decisione sostanziale sulla cittadinanza.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla competenza territoriale, il criterio ordinario è la sede dell'autorità che ha adottato l'atto; il criterio dell'efficacia spaziale prevale solo quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR.
- La dichiarazione prefettizia di inammissibilità di una domanda di cittadinanza per carenza di un requisito preliminare, quale la residenza, non decide la spettanza della cittadinanza e non incide sullo status del richiedente con efficacia erga omnes. In quanto atto procedimentale con effetti territorialmente circoscritti, radica la competenza secondo il criterio della sede dell'autorità periferica emanante.
- Il diniego sostanziale della cittadinanza, adottato dopo la valutazione di merito e incidente sullo status del richiedente con efficacia nazionale, va distinto dalla mera inammissibilità preliminare; la diversa natura e portata degli effetti dell'atto rilevano per individuare il criterio di competenza territoriale.
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