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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07871/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disciplinare avviato dal Consiglio Notarile per l'invio al Registro delle Imprese, in momenti diversi, di tre copie autentiche differenti dello stesso verbale (rep. 6210) e per la redazione/trasmissione di atto di trasformazione (rep. 4165) con oggetto sociale non conforme per la trasformazione in societa' semplice. La Commissione Regionale di Disciplina (Co.Re.Di.) aveva dichiarato il notaio responsabile ex art. 147 lett. a) legge notarile, irrogando sospensione di tre mesi; la Corte d'appello ha ridotto la sanzione a un mese riconoscendo attenuanti generiche e rigettando il reclamo incidentale del Consiglio Notarile che chiedeva sei mesi. In Cassazione il ricorrente contestava (i) la qualificazione come illecito disciplinare e la rilevanza delle difformita' formali; (ii) la mancata applicazione dell'art. 144 (attenuanti/ravvedimento); (iii) mancata concessione delle attenuanti specifiche per ravvedimento. Il Consiglio Notarile ha proposto motivi incidentali denunciando, tra l'altro, insufficiente motivazione circa la determinazione della sanzione complessiva tenuto conto anche dell'atto rep. 4165.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: (i) respinto i primi e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che la condotta dell'invio di copie autentiche difformi integri illecito ex art. 147 lett. a) legge notarile e che la rimozione finale della difformita' non costituisse ravvedimento operoso idoneo ad attivare l'attenuante di cui all'art. 144; (ii) accolto il secondo motivo di ricorso incidentale del Consiglio Notarile, constatando carenza di motivazione della Corte d'appello in relazione alla determinazione della sanzione riguardo all'atto rep. 4165 (la Corte d'appello non ha dimostrato di aver valutato l'intera condotta complessiva nell'irrogazione della sanzione). Per questo motivo la sentenza impugnata e' stata cassata in relazione al profilo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e statuizione anche sulle spese del grado di legittimita'.

Norme richiamate

  • art. 147 lett. a) legge notarile (legge 16 febbraio 1913 n. 89)

    Norma di fattispecie ampia (condotta libera): punisce qualsiasi comportamento idoneo a compromettere dignita', reputazione, decoro e prestigio della classe notarile. La Corte ha interpretato che la "fede pubblica" degli atti notarili comprende anche la correttezza formale delle copie conformi; l'invio di copie differenziate può integrare illecito disciplinare ai sensi di questa norma

  • art. 144 legge notarile

    Attenuante speciale (ravvedimento operoso) che, se sussistente, consente la sostituzione della sospensione con una sanzione pecuniaria. La Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante perché la condotta riparatoria (iscrizione della copia corretta) e' avvenuta solo dopo segnalazioni e dunque era una doverosa attivita' inizialmente omessa, non un atto aggiuntivo volto a eliminare le conseguenze dannose della violazione

  • art. 136 legge notarile

    Norma relativa alla graduazione delle sanzioni: la Corte precisa che questioni su eventuali sanzioni meno gravi rientrano nella fase di determinazione della sanzione e costituiscono accertamenti di fatto del giudice di merito, sindacabili in Cassazione solo con il relativo motivo di cui all'art. 360 co.1 n.5 c.p.c.

  • art. 138-bis legge notarile

    Richiamata dal Consiglio Notarile come possibile inquadramento per alcuni fatti; la Corte d'appello e la Cassazione hanno invece ritenuto prevalente la qualificazione ex art. 147 lett. a) per le condotte complessivamente accertate

  • art. 156-bis legge notarile

    Richiamata nella vicenda di qualificazione dei fatti: la Corte d'appello ha ritenuto che non emergesse un fatto nuovo rispetto a quanto contestato e accertato dal Consiglio Notarile, confermando la qualificazione ai sensi dell'art. 147 lett. a)

  • art. 2249 cod. civ.

    Norma sul divieto per la societa' semplice di svolgere attivita' commerciale: la Corte ha considerato che l'indicazione di attivita' commerciali nell'atto di trasformazione fosse non conforme e rilevante ai fini disciplinari

  • art. 2700 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente (valore probatorio e pubblica fede degli atti): la Corte ha ritenuto che le discrepanze formali delle copie autentichediano rilievo disciplinare in quanto incidono sulla fede pubblica attribuita agli atti

  • art. 360 cod. proc. civ. (n.3 e n.5)

    Norme processuali che definiscono i motivi di cassazione: la Corte ha distinto tra controlli di diritto (n.3) e sindacato sui fatti (n.5), rilevando che la censura sulla mancanza di motivazione nella determinazione della sanzione rientra nel sindacato di legittimita' (n.3 in relazione al vizio di motivazione)

  • art. 111 Cost.; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamate dal Consiglio Notarile per criticare presunte incongruenze motivazionali: la Corte ha accolto, in parte, la censura sulla carenza motivazionale della Corte d'appello in tema di determinazione della sanzione, ai sensi dei principi di adeguata motivazione

Massime di principio

  • La pubblica fede attribuita agli atti notarili comprende non solo il contenuto sostanziale ma anche la correttezza formale delle copie conformi: copie autentiche difformi possono integrare illecito disciplinare ex art. 147 lett. a).
  • Il ravvedimento operoso (art. 144 legge notarile) richiede un comportamento aggiuntivo e tempestivo che elimini concretamente le conseguenze dannose: la semplice esecuzione tardiva dell'obbligo originario, dopo segnalazioni, non e' sufficiente.
  • La qualificazione della condotta quale illecito e la gravità sono accertamenti di fatto del giudice di merito; in Cassazione possono essere censurati per vizio di motivazione o con il motivo in cui si impugna la fondatezza dell'accertamento (art. 360 n.5).
  • In sede di determinazione della sanzione disciplinare il giudice deve motivare espressamente come abbia valutato l'intera condotta complessiva (tutti gli atti rilevanti): omissioni motivazionali su profili rilevanti possono determinare cassazione e rinvio.
  • Per la difesa in procedimenti disciplinari e' utile documentare con precisione tempi e modalita' degli atti riparatori rilevando che il ravvedimento sia anteriore o comunque autonomo rispetto a segnalazioni esterne, per poter far valere l'attenuante specifica.
  • Nel predisporre motivi di impugnazione in Cassazione occorre selezionare il corretto vizio (error in iudicando vs. vizio di motivazione) poiche' questioni di fatto richiedono motivazione specifica e sono sindacabili solo nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.

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