Cassazione Civile, Sentenza n. 07750/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 32/2022 della Corte d'Appello di Trento che, accogliendo l'appello del Comune di Aldeno, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Trento e rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 542/2018. La Corte di Cassazione aveva rinviato il procedimento a pubblica udienza per rilevanza della questione di diritto; il 26.1.2026, in prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal proprio difensore e con l'accettazione del resistente rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, determinando la necessità di decidere sulla ritualità e sugli effetti della rinuncia dopo la fissazione dell'udienza pubblica, alla luce anche della riforma processuale (d.lgs. n. 149/2022) e delle norme codicistiche richiamate (artt. 377, 390, 391, 375 c.p.c.).
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, ritenendo la rinuncia rituale poiché intervenuta prima dell'inizio della relazione del consigliere estensore e correttamente sottoscritta e accettata dal resistente. La Corte ha inoltre chiarito che, dopo la fissazione dell'udienza pubblica e la comunicazione agli avvocati, il procedimento si considera avviato e la rinuncia produce l'estinzione; la forma decisionale in presenza di rinuncia dopo fissazione dell'udienza deve essere la sentenza (con riferimento alle previsioni sull'ordinanza e alla riforma). Non sono state disposte spese per le parti dato l'accordo e non è dovuto ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 cod. proc. civ.
primo e terzo comma (sulla rinuncia prima dell'inizio della trattazione e requisiti formali)
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia perché intervenuta prima dell'inizio della relazione del consigliere; è stata valorizzata la sottoscrizione congiunta dei difensori e l'accettazione del resistente ai fini della validità della rinuncia.
art. 377 cod. proc. civ.
secondo inciso del primo comma (fissazione dell'udienza e relative conseguenze)
La comunicazione della fissazione dell'udienza determina l'inizio del procedimento di trattazione con le forme correlate (es. nomina del relatore); una rinuncia intervenuta dopo tale comunicazione richiede di essere valutata alla luce dell'avvio del procedimento.
art. 391 cod. proc. civ.
La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 391 quando la rinuncia perviene dopo l'inizio del procedimento di trattazione in udienza fissata e comunicata, ribadendo che la norma riguarda casi in cui il procedimento non abbia avuto inizio o non sia stata data comunicazione agli avvocati.
art. 375 cod. proc. civ.
secondo comma, n. 4-quater
La norma introduce indicazioni sulla forma del provvedimento: la Corte ha dedotto che, dopo la riforma, se la Corte non pronuncia in pubblica udienza la forma ordinamentale è l'ordinanza; di converso, la pronuncia in udienza richiede la sentenza, e pertanto l'estinzione per rinuncia in udienza deve essere pronunciata con sentenza.
art. 135 cod. proc. civ.
sulla sottoscrizione dei decreti emessi da giudice collegiale
La Corte ha osservato che l'espressione 'provvede il presidente con decreto' non può essere intesa come sottoscrizione collegiale di cui all'art. 135, perché il decreto del presidente è atto del singolo giudice e non del collegio.
art. 176 cod. proc. civ.
Riferimento generale alla forma degli interlocutori; la Corte utilizza il concetto per distinguere le forme provvedimentali dell'istruzione e della decisione.
d.lgs. n. 149/2022
La riforma processuale è stata presa in considerazione per interpretare l'articolazione delle forme decisionali (sentenza vs ordinanza) dopo la fissazione dell'udienza e per confermare che la rinuncia successiva alla comunicazione d'udienza non fa applicare automaticamente la disciplina dell'art. 391.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso è efficace e determina l'estinzione del giudizio se è rituale: deve essere sottoscritta dal difensore abilitato e, se richiesta, accettata dal resistente.
- Se la fissazione dell'udienza pubblica è stata comunicata agli avvocati, il procedimento di trattazione si considera avviato; una rinuncia intervenuta dopo tale comunicazione va valutata alla luce dell'avvio del procedimento e non rientra automaticamente nell'ipotesi dell'art. 391 c.p.c.
- Dopo la fissazione dell'udienza pubblica la forma della decisione sulla rinuncia deve essere la sentenza (non un decreto del presidente), posto che la Corte in udienza decide come collegio e la riforma processuale conferma la distinzione tra sentenza e ordinanza.
- La sottoscrizione congiunta dell'atto di rinuncia da parte dei difensori e l'accettazione del resistente assicurano la ritualità dell'atto e consentono la dichiarazione di estinzione senza ulteriori accertamenti sulla fondatezza del ricorso.
- In caso di rinuncia concordata tra le parti le spese possono essere compensate e, salvo fattispecie specifiche, non è dovuto ulteriore contributo unificato.
- Se la rinuncia avviene dopo l'effettivo inizio dell'udienza (es. dopo la relazione), si applicano regole diverse e la Corte può dover adottare provvedimenti specifici per la prosecuzione o chiusura del procedimento.
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