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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07863/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, in riforma della decisione di primo grado sul giudizio di divisione dei beni in comproprietà e sul rendiconto amministrativo, aveva ritenuto applicabile la procedura di rendiconto ex artt. 263 e ss. c.p.c., limitando la cognizione alle sole partite contestate e escludendo l'esame della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale. I ricorrenti censurano in particolare la corretta qualificazione del procedimento di rendiconto, la legittimità dell'affidamento della consulenza tecnica d'ufficio, la portata probatoria delle risultanze peritali e la regolamentazione degli interessi e delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso principale dei fratelli Lucia e Vincenzo Sardo (riguardante la errata applicazione del procedimento di rendiconto e la giuridica possibilità per il giudice di merito di avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito di una divisione) e ha altresì accolto il sesto motivo di ricorso incidentale proposto da Giuseppe Sardo (riguardante l'ammissione della registrazione di una conversazione come prova). Sono stati rigettati il primo e il quarto motivo principali; gli altri motivi principali e incidentali sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione perché riesamini il merito alla luce dei principi enunciati (in particolare: esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, valutazione delle critiche mosse dalle parti alla c.t.u., nuova regolamentazione delle spese processuali e riconsiderazione delle prove ammesse come la registrazione). La Corte ha inoltre precisato che la disciplina del procedimento ex artt. 263 ss. c.p.c. è meramente facoltativa nel giudizio di divisione e che l'art. 264 c.p.c. si applica solo se quella procedura è stata espressamente prescelta dal giudice.

Norme richiamate

  • art. 263 c.p.c.

    Disciplina la procedura speciale di rendiconto; la Corte ha affermato che tale procedura è facoltativa nel giudizio di divisione e può essere sostituita dall'istruttoria ordinaria o dall'affidamento di una consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 264 c.p.c.

    Prevede che, ove sia stato adottato il procedimento di rendiconto, la cognizione è limitata alle partite specificamente contestate; la Corte ha statuato che l'art. 264 è applicabile solo se il giudice abbia scelto la procedura ex art. 263 c.p.c.

  • art. 198 c.p.c.

    Consente al giudice di nominare un consulente d'ufficio anche per l'esame contabile; la Corte ha richiamato la possibilità che il c.t.u. acquisisca documenti e svolga indagini nel rispetto del contraddittorio, e che il giudice del rinvio debba valutare le risultanze della c.t.u. alla luce delle censure delle parti

  • art. 723 c.c.

    Regola gli obblighi di rendiconto tra condividenti nel corso delle operazioni divisionali; la Corte ha spiegato che tale norma non impone l'uso della procedura di cui agli artt. 263 ss. c.p.c. e lascia al giudice di merito un potere discrezionale sulle modalità istruttorie

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato nella discussione sull'istruttoria e sulle fonti probatorie; la Corte ha osservato che non è l'art. 191 ma l'art. 198 c.p.c. a consentire la consulenza d'ufficio per esami contabili

  • art. 2712 c.c.

    Regola le riproduzioni meccaniche della dichiarazione; la Corte ha affermato che la registrazione magnetica di una conversazione rientra nelle riproduzioni meccaniche e può avere efficacia probatoria

  • art. 2735 c.c.

    Prevede che la confessione possa essere anche stragiudiziale; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese nella conversazione registrata potessero essere considerate confessioni stragiudiziali e, pertanto, ammissibili come prova

  • art. 1224 c.c.

    Disposizione sugli interessi legali; la Corte ha confermato che gli interessi si riconoscono solo se espressamente chiesti e che l'omessa impugnazione in appello della mancanza di pronuncia sugli interessi in primo grado impedisce la loro riliquidazione in appello

  • art. 91 c.p.c.

    Disciplina la compensazione delle spese di lite; la Corte ha rinviato la riconsiderazione della regolamentazione delle spese al giudice del rinvio, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla nullità relativa degli atti per vizi nella acquisizione probatoria da parte del consulente; la Corte ha ricordato che tali vizi possono dar luogo a nullità relativa soggetta a eccezione tempestiva da parte delle parti

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione tra condividenti l'ordine di rendere il conto non obbliga il giudice a seguire la procedura speciale degli artt. 263 ss. c.p.c.: il giudice può scegliere tra la procedura di rendiconto o l'istruttoria ordinaria, compresa la nomina di un consulente d'ufficio ai sensi dell'art. 198 c.p.c.
  • L'art. 264 c.p.c. limita la cognizione alle sole partite specificamente contestate solo quando il giudice abbia apertamente prescelto e adottato il subprocedimento di cui all'art. 263 c.p.c.; altrimenti il conto è valutato dal giudice di merito come elemento di prova nell'istruttoria ordinaria
  • La consulenza tecnica d'ufficio per esame contabile è lecita e i suoi esiti devono essere valutati dal giudice del merito, che potrà esaminarli insieme alle critiche e ai documenti prodotti dalle parti; eventuali vizi relativi all'acquisizione probatoria dal consulente possono dar luogo a nullità relativa impugnabile tempestivamente
  • Le registrazioni di conversazioni private rientrano tra le riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.) e le dichiarazioni in esse contenute possono costituire confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.), salvo valutazione sul contesto e sulla credibilità
  • La domanda di interessi deve essere espressamente proposta per essere accolta: se la decisione di primo grado è stata omessa su tale domanda, la parte deve proporre tempestivo gravame incidentale per consentire al giudice d'appello di pronunciare in merito
  • La regolazione delle spese segue la rinnovata valutazione del merito in sede di rinvio: una cassazione parziale che imponga riesame delle prove o della procedura comporta spesso la riassegnazione o la compensazione delle spese, che il giudice del rinvio dovrà riconsiderare

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