Sentenza n. 1136/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Sassari n. 10/2026, passata in giudicato, che riconosceva il diritto al beneficio di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza della Corte d’appello di Sassari n. 10/2026, notificata al Ministero il 3 febbraio 2026 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di 500 euro per l’anno scolastico 2022/2023 tramite Carta elettronica del docente, condannando il Ministero all’accredito dell’importo, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione, e al pagamento delle spese. Deduceva la mancata esecuzione della pronuncia e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Chiedeva l’ordine di dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese. Aveva inoltre chiesto la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando che la sentenza della Corte d’appello era passata in giudicato, che il ricorso era stato ritualmente notificato il 10 giugno 2026 e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio e non riceverà compenso. Ha respinto la domanda di astreinte: pur non sussistendo un’inammissibilità astratta della misura nei confronti della pubblica amministrazione, ha ravvisato ragioni ostative concrete, considerando la complessità e la pluralità di fasi e soggetti coinvolti nell’attivazione della Carta, l’eccezionale mole di contenzioso seriale e la natura non assistenziale, l’importo modesto e l’uso facoltativo del beneficio. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
La domanda di ottemperanza deve pertanto essere accolta, e il Ministero dell’Istruzione e del merito, conseguentemente, è condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore – riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore della parte ricorrente, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
In presenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di eseguirlo entro il termine stabilito.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alla tutela esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Alla luce della citata decisione dell’Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che molteplici ragioni giustifichino, in concreto, la decisione di non condannare la parte pubblica al pagamento dell’astreinte in linea con l’orientamento già espresso nei propri più recenti arresti (ex multis, TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 661 del 15 aprile 2026 e precedenti nella stessa richiamati).
La penalità di mora può non essere disposta nei confronti dell’amministrazione quando, in concreto, ricorrono ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; tra queste il TAR ha considerato la complessità dell’adempimento, il contenzioso seriale e la natura e funzione del beneficio.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Tra questi vi sono gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (che non costituiscono oggetto del presente ricorso) nonché le società SO.GE.I. e CONSAP, di cui il Ministero si avvale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, per la predisposizione e l’attivazione della Carta in forma di applicazione web.
L’attivazione della Carta elettronica del docente si inserisce in un procedimento che coinvolge il Ministero e soggetti esterni incaricati della predisposizione e gestione dell’applicazione web; tale articolazione è stata valorizzata per escludere, nel caso concreto, l’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua mancata esecuzione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’amministrazione, il giudice ordina l’adempimento entro un termine congruo e può nominare sin da allora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è esclusa in astratto, ma può essere negata quando sussistono concrete ragioni ostative, da valutare ponderando le circostanze dell’adempimento e gli interessi coinvolti; possono rilevare la complessità procedurale, il coinvolgimento di più soggetti, il contenzioso seriale e la natura non essenziale o non assistenziale del beneficio dovuto.
- In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti oggetto del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso.
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