Sentenza del 12/01/2015 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IRAP - Avvocato - Istanza rimborso - Ente impositore - Silenzio rifiuto - Beni strumentali modesti - Assenza dipendenti - Studio professionale - Utilizzo struttura condivisa - Autonoma organizzazione - Esclusione - Illegittimità diniego - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego, o il silenzio-rifiuto, relativo alla richiesta di rimborso dell'IRAP versata, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. L'attività professionale era svolta senza dipendenti, con beni strumentali di modesto valore e mediante l'utilizzo di una struttura condivisa con altri colleghi, elementi ritenuti non idonei a integrare un'organizzazione autonoma rilevante ai fini IRAP.
La decisione
Il diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. È stata riconosciuta l'assenza di autonoma organizzazione, poiché la mera disponibilità di beni strumentali modesti, l'assenza di personale dipendente e l'utilizzo di spazi o strutture condivisi non dimostrano, di per sé, l'esistenza di un apparato organizzativo autonomo rispetto all'attività personale del professionista. Ne consegue il diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata, nei limiti accertati nel giudizio.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività sia autonomamente organizzata, ossia quando il contribuente si avvalga di una struttura organizzativa eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio personale della professione.
Massime di principio
- Per i professionisti, l'assenza di dipendenti o collaboratori e la presenza di beni strumentali di valore modesto costituiscono elementi significativi contro l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
- L'utilizzo di uno studio o di una struttura condivisa con altri professionisti non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP, se non dimostra la disponibilità di un'organizzazione autonoma e distinta rispetto all'attività personale.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: occorre verificare risorse, personale, beni strumentali, costi e modalità operative effettivamente impiegati dal professionista.
- In presenza di versamenti IRAP effettuati senza autonoma organizzazione, il professionista può chiedere il rimborso; il diniego dell'Amministrazione può essere contestato nei termini previsti, anche quando si sia formato un silenzio-rifiuto.
- La sola titolarità di uno studio professionale o il sostenimento di costi organizzativi ordinari non è sufficiente, da sola, a dimostrare il presupposto impositivo.
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