Sentenza del 09/03/2017 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Onere della prova del contribuente - Parziale assolvimento dell'onere della prova - Legittimo operato dell'Ufficio - Rielaborazione del relativo maggior reddito - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione sintetica del reddito ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, fondata sulle spese sostenute e sugli incrementi patrimoniali riconducibili al possesso e al mantenimento di determinati beni. Il contribuente sosteneva che il maggior reddito presunto dall’Ufficio fosse superiore a quello effettivamente conseguito e forniva elementi diretti a dimostrare, almeno parzialmente, la provenienza non reddituale delle somme utilizzate. L’onere del contribuente era tuttavia dimostrare in modo puntuale che tali somme provenissero da fonti diverse dal reddito imponibile e che il reddito effettivo fosse inferiore a quello ricostruito mediante le presunzioni dell’Amministrazione.
La decisione
La pretesa dell’Agenzia delle Entrate è stata ritenuta legittima. Il parziale assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente non è stato sufficiente a superare la presunzione derivante dalle spese e dagli incrementi patrimoniali accertati. Il giudice può valutare soltanto le prove concretamente prodotte circa la provenienza non reddituale delle somme; in mancanza di una dimostrazione completa e analitica, l’Ufficio può confermare o rielaborare il maggior reddito presunto. La spesa e il mantenimento dei beni costituiscono indici presuntivi di una capacità reddituale adeguata, determinata anche sulla base degli indici del costo della vita.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
Consente all’Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute, degli incrementi patrimoniali e del mantenimento di determinati beni. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando in modo specifico che le somme utilizzate derivavano da fonti non reddituali o che il reddito effettivo era inferiore a quello presunto.
Art. 2728 c.c.
Disciplina gli effetti delle presunzioni legali e il relativo onere della prova contraria. Nel caso esaminato, il contribuente deve fornire una prova concreta e completa idonea a superare la ricostruzione presuntiva dell’Ufficio.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico basato su spese e incrementi patrimoniali, il contribuente deve dimostrare analiticamente la provenienza non reddituale delle somme utilizzate, ad esempio tramite risparmi pregressi, finanziamenti, donazioni, eredità o disinvestimenti.
- La prova parziale o generica non elimina automaticamente l’accertamento: può incidere soltanto sulla quantificazione del maggior reddito, se consente di determinare con precisione quale parte delle spese sia stata finanziata con risorse non imponibili.
- La mera contestazione delle presunzioni dell’Ufficio non è sufficiente; occorre produrre documentazione coerente, datata e tracciabile, collegata alle specifiche spese o acquisizioni patrimoniali.
- Il giudice deve valutare le prove effettivamente prodotte dal contribuente e non può sostituire la prova mancante con mere dichiarazioni o ricostruzioni ipotetiche.
- Quando il contribuente non dimostra che il reddito effettivo fosse diverso e inferiore a quello presunto, l’accertamento sintetico e la conseguente pretesa erariale possono essere confermati.
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