Sentenza del 09/03/2017 n. 189 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98, paragrafo 2 - Allegato III, punti 3 e 4 - Principio della neutralità fiscale - Terapia a base di ossigeno - Aliquota IVA ridotta - Aliquota IVA normale - - Bombole di ossigeno - Concentratori di ossigeno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'aliquota IVA applicabile alla vendita e al noleggio di concentratori di ossigeno e dei relativi accessori per la terapia domiciliare. La società aveva applicato l'aliquota ridotta del 6%, ritenendo che i concentratori fossero assimilabili alle bombole di ossigeno, soggette alla medesima aliquota. L'amministrazione fiscale belga sosteneva invece che, non essendo i concentratori espressamente inclusi nelle categorie dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, dovesse applicarsi l'aliquota ordinaria del 21%. La questione era se il principio di neutralità fiscale imponesse di trattare allo stesso modo bombole e concentratori, considerati dal consumatore strumenti alternativi e clinicamente equivalenti.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che il diritto dell'Unione non osta all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria alla cessione o al noleggio dei concentratori di ossigeno, mentre alle bombole di ossigeno può essere applicata un'aliquota ridotta. Le aliquote ridotte sono una deroga al regime ordinario, applicabile solo alle categorie tassativamente indicate nell'allegato III e da interpretare restrittivamente. Il principio di neutralità fiscale vieta differenze di trattamento tra beni simili in concorrenza, ma non può estendere un'aliquota ridotta a beni non chiaramente ricompresi nella norma. La verifica finale sull'eventuale uso personale esclusivo dei concentratori da parte di invalidi resta di competenza del giudice nazionale. Le spese del procedimento principale sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 96
Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.
L'aliquota ordinaria costituisce la regola generale per cessioni e prestazioni; le aliquote ridotte rappresentano un'eccezione.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 98, paragrafi 1 e 2
Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III.
L'applicazione dell'aliquota ridotta è facoltativa per gli Stati membri e limitata alle categorie tassativamente elencate nell'allegato III; la disposizione deve essere interpretata restrittivamente.
Direttiva 2006/112/CE, allegato III, punto 3
Prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.
La nozione di prodotti farmaceutici non comprende automaticamente ogni dispositivo o apparecchio medico. I concentratori di ossigeno non rientrano in tale categoria per il solo fatto di essere utilizzati in una terapia medica.
Direttiva 2006/112/CE, allegato III, punto 4
Apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi.
L'aliquota ridotta può riguardare dispositivi medici destinati all'uso personale esclusivo degli invalidi. Se tale requisito non è dimostrato, il dispositivo non rientra nella categoria agevolata.
Principio di neutralità fiscale
Il principio impedisce che beni o servizi simili e concorrenti siano assoggettati a trattamenti IVA diversi, ma non consente di ampliare l'ambito di un'aliquota ridotta in assenza di una disposizione normativa chiara e non equivoca.
Regio decreto belga n. 20 del 20 luglio 1970
La normativa belga prevedeva l'aliquota ridotta del 6% per determinate apparecchiature e per le bombole di ossigeno, mentre i concentratori non erano espressamente inclusi; a questi ultimi si applicava quindi l'aliquota ordinaria del 21%.
Massime di principio
- In materia di IVA, l'aliquota ordinaria è la regola; l'aliquota ridotta può essere applicata solo quando il bene o servizio rientra chiaramente in una categoria prevista dalla normativa europea e nazionale.
- Il fatto che due prodotti perseguano la stessa finalità terapeutica o siano intercambiabili dal punto di vista del consumatore non è sufficiente, da solo, per estendere l'aliquota ridotta dall'uno all'altro.
- Il principio di neutralità fiscale opera contro discriminazioni tra beni simili già rientranti nell'ambito delle categorie agevolabili, ma non può creare una nuova agevolazione non prevista espressamente.
- Per beneficiare dell'agevolazione relativa agli apparecchi medici destinati agli invalidi occorre verificare concretamente il requisito dell'uso personale esclusivo da parte dell'invalido.
- Quando una norma fiscale agevolativa è ambigua o derogatoria, prevale l'interpretazione restrittiva: in caso di dubbio, il bene resta soggetto all'aliquota ordinaria.
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