Sentenza del 09/03/2017 n. 11417 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva contestato il diniego della sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, sostenendo l'illogicità della motivazione della Corte d'appello. Nel giudizio di rinvio ha inoltre invocato lo ius superveniens introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015, il quale ha trasformato l'integrale pagamento del debito tributario, effettuato prima dell'apertura del dibattimento, da circostanza attenuante a causa di non punibilità per il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla nuova causa di non punibilità. È stato accertato che M.G. aveva integralmente pagato gli importi tributari dovuti il 15 dicembre 2010, prima dell'apertura del dibattimento avvenuta il 10 maggio 2012. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina più favorevole anche se intervenuta dopo le precedenti decisioni e ha escluso che il giudicato progressivo impedisse l'applicazione della nuova norma. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio perché il fatto non è più punibile ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000.
Norme richiamate
Legge n. 689 del 1981, art. 53
conversione della pena da detentiva a pecuniaria
La questione della sostituzione della pena detentiva è stata superata dall'accoglimento della causa di non punibilità prevista dalla disciplina sopravvenuta.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis
omesso versamento di ritenute certificate
È la norma incriminatrice applicata al ricorrente per l'omesso versamento di ritenute per oltre 218.000 euro.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 1, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 11
i reati di cui agli art. 10 bis e 10 ter, e art. 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti
L'integrale pagamento del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, costituisce causa di non punibilità e non una mera attenuante.
Art. 2 del codice penale
successione di leggi penali
La legge penale più favorevole deve applicarsi ai procedimenti ancora pendenti, anche quando la modifica normativa interviene dopo precedenti decisioni, purché la questione non sia definitivamente esaurita.
Art. 624, comma 1, del codice di procedura penale
Il giudicato formatosi su alcuni punti della decisione non impedisce l'applicazione di una norma sopravvenuta più favorevole quando la questione sanzionatoria è ancora in corso di definizione.
Massime di principio
- Nei reati tributari previsti dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000, l'integrale pagamento del debito tributario, comprese sanzioni e interessi, può escludere la punibilità se effettuato entro il termine previsto dalla legge.
- La disciplina più favorevole sopravvenuta può essere applicata ai procedimenti ancora pendenti, anche dopo una precedente sentenza, quando la questione relativa alla pena o alla punibilità non è stata definitivamente esaurita.
- Il pagamento integrale effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado soddisfa il requisito temporale ordinario previsto dall'art. 13; nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma, la giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza anche a pagamenti successivi a tale limite, purché anteriori al giudicato.
- Quando una riforma trasforma una circostanza attenuante in una causa di non punibilità, il giudice deve applicare il nuovo effetto più favorevole in ossequio ai principi del favor rei e di uguaglianza.
- Una volta accertati integralità e tempestività del pagamento, non è necessario decidere la richiesta subordinata di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, perché il riconoscimento della non punibilità rende superflua la pena.
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