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Sentenza

Sentenza del 09/03/2017 n. 195 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) - Immissione in libera pratica nel territorio dell'Unione europea - Determinazione del valore in dogana - Diritti di licenza sui marchi - Corrispettivi o diritti di licenza sulle merci da valutare - Nozione - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 160 - "Condizione della vendita" delle merci da valutare - Insorgenza dell'obbligazione doganale - Corrispettivi o diritti di licenza a vantaggio di una società legata tanto al venditore quanto all'acquirente delle merci - Operazioni di rettifica e di ripartizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'inclusione, nel valore in dogana delle merci importate da paesi terzi, dei corrispettivi e diritti di licenza pagati dalla ricorrente alla Monogram Licensing International Inc., società appartenente allo stesso gruppo del venditore e dell'acquirente. L'amministrazione doganale aveva ritenuto che i pagamenti per l'uso dei marchi del gruppo GE costituissero una condizione della vendita e dovessero essere aggiunti al prezzo delle merci, anche se il loro importo veniva determinato successivamente, si riferiva solo in parte alle merci importate e comprendeva servizi o attività successive all'importazione.

La decisione

La Corte di giustizia ha accolto l'interpretazione favorevole all'amministrazione doganale. Ha stabilito che non è necessario conoscere l'importo dei diritti di licenza al momento della conclusione del contratto o dell'insorgenza dell'obbligazione doganale affinché essi siano considerati relativi alle merci importate. È sufficiente che il pagamento sia collegato, anche parzialmente, a tali merci. Inoltre, quando il pagamento è richiesto da una società collegata sia al venditore sia all'acquirente e viene effettuato a favore della stessa società, esso può costituire una condizione della vendita. Sono ammesse rettifiche e ripartizioni basate su dati oggettivi e quantificabili anche quando il valore in dogana è stato determinato con il metodo sussidiario dell'articolo 31, anziché con il valore di transazione dell'articolo 29. Nel procedimento nazionale, l'avviso di accertamento per 14.985,09 euro e il diniego di rimborso dei dazi sono risultati coerenti con i principi enunciati dalla Corte; la decisione definitiva sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 29

    Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33.

    Il valore di transazione costituisce il criterio ordinario, ma deve essere rettificato per includere gli elementi economicamente rilevanti previsti dall'articolo 32.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 32, paragrafo 1, lettera c)

    I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare.

    I diritti di licenza devono essere aggiunti al valore in dogana se sono collegati alle merci, sono imposti direttamente o indirettamente all'acquirente come condizione della vendita e non sono già compresi nel prezzo. L'importo non deve necessariamente essere determinabile al momento dell'importazione e il collegamento può essere solo parziale.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 31

    Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli.

    Anche nel metodo sussidiario devono essere rispettati i principi generali della valutazione doganale e può essere utilizzata una ragionevole elasticità metodologica, purché il risultato non sia arbitrario o fittizio.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 157, paragrafo 2

    I corrispettivi o diritti di licenza [si aggiungono] soltanto se tale pagamento si riferisce alle merci oggetto della valutazione e costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.

    Le due condizioni del collegamento con le merci e della natura di condizione della vendita devono ricorrere cumulativamente.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 158, paragrafo 3

    Si effettua l'opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili.

    Quando i diritti di licenza riguardano sia le merci importate sia servizi o elementi successivi all'importazione, occorre isolare la quota riferibile alle merci. La ripartizione è possibile anche nell'ambito del metodo sussidiario dell'articolo 31.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 160

    Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.

    Il requisito della condizione della vendita può essere soddisfatto anche quando il pagamento è effettuato a una società diversa dal venditore, purché collegata al venditore e in grado di condizionare la vendita. In un gruppo societario, il pagamento alla società licenziante può quindi rilevare ai fini doganali.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 161

    Il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza può riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l'ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate.

    Il collegamento con le merci può sussistere anche se il corrispettivo è calcolato sul fatturato o su altri parametri diversi dal prezzo delle singole merci importate.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 156 bis, paragrafo 1

    Le autorità doganali possono autorizzare che alcuni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale, siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.

    La non determinabilità immediata dell'importo non esclude l'inclusione nel valore in dogana; possono essere utilizzati criteri di calcolo successivi, purché adeguati e verificabili.

Massime di principio

  • I diritti di licenza relativi a marchi o altri diritti immateriali devono essere inclusi nel valore in dogana quando l'importatore è tenuto a pagarli e il venditore, o una società collegata, non sarebbe disposto a vendere senza tale pagamento.
  • Il fatto che l'importo del corrispettivo venga calcolato o conosciuto solo dopo l'importazione non impedisce l'inclusione: è possibile utilizzare dichiarazioni provvisorie, rettifiche successive o criteri di calcolo concordati con le autorità doganali.
  • In presenza di pagamenti misti, relativi sia alle merci importate sia a servizi, attività o componenti aggiunti dopo l'importazione, deve essere inclusa soltanto la quota riferibile alle merci, determinata con dati oggettivi e quantificabili.
  • Nei gruppi multinazionali, il pagamento a una società del gruppo diversa dal venditore può comunque rappresentare una condizione della vendita, soprattutto se la società licenziante controlla direttamente o indirettamente il venditore o l'acquirente.
  • Le operazioni di rettifica e ripartizione sono ammesse anche quando il valore doganale è determinato con metodi sussidiari, purché il metodo utilizzato sia ragionevole, documentato e non produca valori arbitrari o fittizi.
  • Gli importatori dovrebbero conservare contratti di licenza, formule di calcolo, dati sul fatturato e criteri di ripartizione, perché l'onere pratico di dimostrare la quota non riferibile alle merci richiede elementi verificabili.

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