Sentenza del 09/03/2017 n. 195 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) - Immissione in libera pratica nel territorio dell'Unione europea - Determinazione del valore in dogana - Diritti di licenza sui marchi - Corrispettivi o diritti di licenza sulle merci da valutare - Nozione - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 160 - "Condizione della vendita" delle merci da valutare - Insorgenza dell'obbligazione doganale - Corrispettivi o diritti di licenza a vantaggio di una società legata tanto al venditore quanto all'acquirente delle merci - Operazioni di rettifica e di ripartizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'inclusione, nel valore in dogana delle merci importate da paesi terzi, dei corrispettivi e diritti di licenza pagati dalla ricorrente alla Monogram Licensing International Inc., società appartenente allo stesso gruppo del venditore e dell'acquirente. L'amministrazione doganale aveva ritenuto che i pagamenti per l'uso dei marchi del gruppo GE costituissero una condizione della vendita e dovessero essere aggiunti al prezzo delle merci, anche se il loro importo veniva determinato successivamente, si riferiva solo in parte alle merci importate e comprendeva servizi o attività successive all'importazione.
La decisione
La Corte di giustizia ha accolto l'interpretazione favorevole all'amministrazione doganale. Ha stabilito che non è necessario conoscere l'importo dei diritti di licenza al momento della conclusione del contratto o dell'insorgenza dell'obbligazione doganale affinché essi siano considerati relativi alle merci importate. È sufficiente che il pagamento sia collegato, anche parzialmente, a tali merci. Inoltre, quando il pagamento è richiesto da una società collegata sia al venditore sia all'acquirente e viene effettuato a favore della stessa società, esso può costituire una condizione della vendita. Sono ammesse rettifiche e ripartizioni basate su dati oggettivi e quantificabili anche quando il valore in dogana è stato determinato con il metodo sussidiario dell'articolo 31, anziché con il valore di transazione dell'articolo 29. Nel procedimento nazionale, l'avviso di accertamento per 14.985,09 euro e il diniego di rimborso dei dazi sono risultati coerenti con i principi enunciati dalla Corte; la decisione definitiva sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 29
Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33.
Il valore di transazione costituisce il criterio ordinario, ma deve essere rettificato per includere gli elementi economicamente rilevanti previsti dall'articolo 32.
Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 32, paragrafo 1, lettera c)
I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare.
I diritti di licenza devono essere aggiunti al valore in dogana se sono collegati alle merci, sono imposti direttamente o indirettamente all'acquirente come condizione della vendita e non sono già compresi nel prezzo. L'importo non deve necessariamente essere determinabile al momento dell'importazione e il collegamento può essere solo parziale.
Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 31
Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli.
Anche nel metodo sussidiario devono essere rispettati i principi generali della valutazione doganale e può essere utilizzata una ragionevole elasticità metodologica, purché il risultato non sia arbitrario o fittizio.
Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 157, paragrafo 2
I corrispettivi o diritti di licenza [si aggiungono] soltanto se tale pagamento si riferisce alle merci oggetto della valutazione e costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.
Le due condizioni del collegamento con le merci e della natura di condizione della vendita devono ricorrere cumulativamente.
Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 158, paragrafo 3
Si effettua l'opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili.
Quando i diritti di licenza riguardano sia le merci importate sia servizi o elementi successivi all'importazione, occorre isolare la quota riferibile alle merci. La ripartizione è possibile anche nell'ambito del metodo sussidiario dell'articolo 31.
Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 160
Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.
Il requisito della condizione della vendita può essere soddisfatto anche quando il pagamento è effettuato a una società diversa dal venditore, purché collegata al venditore e in grado di condizionare la vendita. In un gruppo societario, il pagamento alla società licenziante può quindi rilevare ai fini doganali.
Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 161
Il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza può riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l'ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate.
Il collegamento con le merci può sussistere anche se il corrispettivo è calcolato sul fatturato o su altri parametri diversi dal prezzo delle singole merci importate.
Regolamento (CEE) n. 2454/93, articolo 156 bis, paragrafo 1
Le autorità doganali possono autorizzare che alcuni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale, siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.
La non determinabilità immediata dell'importo non esclude l'inclusione nel valore in dogana; possono essere utilizzati criteri di calcolo successivi, purché adeguati e verificabili.
Massime di principio
- I diritti di licenza relativi a marchi o altri diritti immateriali devono essere inclusi nel valore in dogana quando l'importatore è tenuto a pagarli e il venditore, o una società collegata, non sarebbe disposto a vendere senza tale pagamento.
- Il fatto che l'importo del corrispettivo venga calcolato o conosciuto solo dopo l'importazione non impedisce l'inclusione: è possibile utilizzare dichiarazioni provvisorie, rettifiche successive o criteri di calcolo concordati con le autorità doganali.
- In presenza di pagamenti misti, relativi sia alle merci importate sia a servizi, attività o componenti aggiunti dopo l'importazione, deve essere inclusa soltanto la quota riferibile alle merci, determinata con dati oggettivi e quantificabili.
- Nei gruppi multinazionali, il pagamento a una società del gruppo diversa dal venditore può comunque rappresentare una condizione della vendita, soprattutto se la società licenziante controlla direttamente o indirettamente il venditore o l'acquirente.
- Le operazioni di rettifica e ripartizione sono ammesse anche quando il valore doganale è determinato con metodi sussidiari, purché il metodo utilizzato sia ragionevole, documentato e non produca valori arbitrari o fittizi.
- Gli importatori dovrebbero conservare contratti di licenza, formule di calcolo, dati sul fatturato e criteri di ripartizione, perché l'onere pratico di dimostrare la quota non riferibile alle merci richiede elementi verificabili.
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