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Sentenza

Sentenza del 09/03/2017 n. 992 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ICI - Rendita catastale - Cogestione Comuni-Agenzie del Territorio - Rideterminazione della rendita catastale da parte dei Comuni - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune contestava l'annullamento degli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006-2010. Sosteneva di poter determinare, nell'ambito della cosiddetta cogestione catastale con l'Agenzia del Territorio, la maggiore consistenza degli immobili e trasformarla direttamente in rendita catastale mediante l'applicazione di un coefficiente, utilizzando tale rendita anche per annualità precedenti alla sua notifica. La società resistente sosteneva invece che il Comune non avesse il potere di attribuire o modificare autonomamente la rendita catastale e che le variazioni già presentate fossero state validate dall'Agenzia del Territorio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI. È stato stabilito che la cooperazione tra Comuni e Agenzia del Territorio consente ai Comuni soltanto di segnalare incongruenze o modifiche, mentre l'attribuzione di una nuova rendita o di un nuovo classamento resta di competenza dell'Agenzia. Inoltre, gli atti attributivi o modificativi della rendita producono effetti dalla notificazione e, secondo la giurisprudenza richiamata, una denuncia di variazione può rilevare per periodi anteriori alla notifica solo se successivi alla data della denuncia. La denuncia del 28 settembre 2010 non poteva quindi essere utilizzata per le annualità 2006-2010 oggetto degli avvisi. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 66, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112

    Non riportata testualmente nella sentenza

    La norma è stata richiamata dal Comune per sostenere l'esistenza di una competenza catastale condivisa; la Commissione ha però precisato che la collaborazione comunale non comprende l'autonoma attribuzione o modifica della rendita.

  • Art. 1, comma 336, legge 30 dicembre 2004, n. 311

    Non riportata testualmente nella sentenza

    La disposizione favorisce l'emersione delle incongruenze catastali e consente al Comune di segnalarle all'Agenzia, ma non trasferisce al Comune il potere di attribuire direttamente un nuovo classamento.

  • Art. 1, comma 195, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Non riportata testualmente nella sentenza

    La norma è stata interpretata nel senso di promuovere la cooperazione tra Comuni e Agenzia del Territorio, lasciando tuttavia a quest'ultima la competenza sulla determinazione della rendita catastale.

  • Art. 74, legge 21 novembre 2000, n. 342

    Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione

    Gli atti catastali di attribuzione o modifica della rendita non possono normalmente produrre effetti prima della loro notificazione. Una denuncia di variazione del contribuente può essere utilizzata per periodi precedenti alla notifica del provvedimento, ma solo per periodi successivi alla presentazione della denuncia.

  • Art. 2, comma 36, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262

    Non riportata testualmente nella sentenza

    La deroga al principio di irretroattività della rendita, invocata in materia di immobili non dichiarati o di perdita dei requisiti di ruralità, non era applicabile perché gli immobili risultavano già iscritti in catasto.

Massime di principio

  • Il Comune può segnalare all'Agenzia del Territorio variazioni, incongruenze o possibili difformità catastali, ma non può sostituirsi all'Agenzia nell'attribuzione o nella modifica della rendita.
  • Per fondare un accertamento tributario su una nuova rendita catastale occorre un valido atto dell'autorità catastale competente; una rendita calcolata autonomamente dal Comune non è sufficiente.
  • Gli atti modificativi della rendita catastale producono effetto, di regola, dalla notificazione e non possono essere applicati retroattivamente alle annualità precedenti.
  • La denuncia di variazione presentata dal contribuente può incidere su periodi anteriori alla notifica della rendita definitiva, ma soltanto per i periodi successivi alla data di presentazione della denuncia.
  • Le eccezioni alla regola di irretroattività devono essere previste espressamente dalla legge e non possono essere estese a immobili già regolarmente iscritti in catasto.

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