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Sentenza

Sentenza del 09/03/2017 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Tributi erariali indiretti - Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Atto di costituzione di Trust - Tassabilità in misura fissa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del contribuente è stata accolta. È stato stabilito che l'atto di costituzione del trust, in quanto produttivo di un effetto segregativo e non di un effetto traslativo immediato e definitivo dei beni, deve essere assoggettato alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. L'avviso di liquidazione fondato sull'applicazione delle imposte proporzionali è quindi risultato illegittimo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta tassazione dell'atto di costituzione di un trust. Il ricorrente sosteneva che l'atto producesse esclusivamente un effetto segregativo, separando i beni dal patrimonio del disponente e destinandoli allo scopo del trust, senza realizzare un trasferimento definitivo della proprietà a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, chiedeva l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, anziché proporzionale.

Norme richiamate

  • Imposta di registro

    L'atto istitutivo del trust, quando non realizza un trasferimento patrimoniale definitivo e attuale, sconta l'imposta in misura fissa.

  • Imposte ipotecarie e catastali

    Per gli atti di costituzione di trust privi di immediato effetto traslativo, le imposte ipotecarie e catastali devono essere applicate in misura fissa e non proporzionale.

  • Disciplina civilistica del trust e principio di segregazione patrimoniale

    La segregazione dei beni nel trust comporta la loro separazione dal patrimonio del disponente, ma non equivale necessariamente a un trasferimento imponibile immediato della ricchezza al trustee o ai beneficiari.

Massime di principio

  • Per determinare il regime fiscale di un trust occorre verificare l'effetto giuridico concreto dell'atto: la mera segregazione patrimoniale non coincide automaticamente con un trasferimento imponibile.
  • Le imposte proporzionali risultano giustificate quando l'atto realizza un effettivo trasferimento di ricchezza o un'attribuzione patrimoniale immediata; in assenza di tali effetti, può trovare applicazione la misura fissa.
  • La tassazione va valutata distinguendo l'atto istitutivo del trust dagli eventuali successivi atti di trasferimento ai beneficiari, che possono avere una disciplina fiscale diversa.
  • La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dal nome dato all'atto, ma dagli effetti patrimoniali effettivamente prodotti e dalla struttura concreta del trust.

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