Sentenza del 09/03/2017 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Tributi erariali indiretti - Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Atto di costituzione di Trust - Tassabilità in misura fissa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta. È stato stabilito che l'atto di costituzione del trust, in quanto produttivo di un effetto segregativo e non di un effetto traslativo immediato e definitivo dei beni, deve essere assoggettato alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. L'avviso di liquidazione fondato sull'applicazione delle imposte proporzionali è quindi risultato illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta tassazione dell'atto di costituzione di un trust. Il ricorrente sosteneva che l'atto producesse esclusivamente un effetto segregativo, separando i beni dal patrimonio del disponente e destinandoli allo scopo del trust, senza realizzare un trasferimento definitivo della proprietà a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, chiedeva l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, anziché proporzionale.
Norme richiamate
Imposta di registro
L'atto istitutivo del trust, quando non realizza un trasferimento patrimoniale definitivo e attuale, sconta l'imposta in misura fissa.
Imposte ipotecarie e catastali
Per gli atti di costituzione di trust privi di immediato effetto traslativo, le imposte ipotecarie e catastali devono essere applicate in misura fissa e non proporzionale.
Disciplina civilistica del trust e principio di segregazione patrimoniale
La segregazione dei beni nel trust comporta la loro separazione dal patrimonio del disponente, ma non equivale necessariamente a un trasferimento imponibile immediato della ricchezza al trustee o ai beneficiari.
Massime di principio
- Per determinare il regime fiscale di un trust occorre verificare l'effetto giuridico concreto dell'atto: la mera segregazione patrimoniale non coincide automaticamente con un trasferimento imponibile.
- Le imposte proporzionali risultano giustificate quando l'atto realizza un effettivo trasferimento di ricchezza o un'attribuzione patrimoniale immediata; in assenza di tali effetti, può trovare applicazione la misura fissa.
- La tassazione va valutata distinguendo l'atto istitutivo del trust dagli eventuali successivi atti di trasferimento ai beneficiari, che possono avere una disciplina fiscale diversa.
- La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dal nome dato all'atto, ma dagli effetti patrimoniali effettivamente prodotti e dalla struttura concreta del trust.
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