Sentenza del 10/05/2022 n. 2116 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Cessione ramo d'azienda - Avviamento - Imposta di registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha affermato che il valore dell'avviamento deve essere determinato sulla base del valore complessivo dei beni che compongono l'azienda ceduta (comprendendo quindi l'avviamento stesso) e che, nel calcolo, va considerata anche la capacità di profitto dell'azienda oggetto di cessione. Pertanto la valutazione fiscale dell'avviamento non può essere disgiunta da una valutazione complessiva e prospettica della redditività dell'azienda
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di liquidazione dell'imposta di registro per la cessione di un ramo d'azienda; in particolare discussione su come determinare il valore dell'avviamento ai fini della registrazione e dell'applicazione della misura fiscale
Norme richiamate
d.p.r. 131/86
La norma è stata interpretata nel senso che il valore ai fini di registrazione della cessione di azienda/ramoscello deve tener conto del valore complessivo dei beni aziendali e dell'avviamento; l'art. 51, co. 2 supporta la necessità di valutare la capacità di produrre utili quale elemento rilevante per la determinazione dell'avviamento
Cass. 15888/2021
Giurisprudenza richiamata a sostegno dell'orientamento che valorizza l'avviamento in rapporto alla capacità di reddito dell'azienda e alla complessiva consistenza dell'insieme dei beni ceduti
Cass. 25448/2018
Precedente giurisprudenziale che conferma la necessità di considerare la redditività prospettica dell'azienda nella determinazione del valore dell'avviamento ai fini fiscali
Massime di principio
- Il valore dell'avviamento deve essere calcolato come componente del valore complessivo dell'azienda ceduta: non va isolato né svalutato senza considerare il contesto patrimoniale e reddituale complessivo
- Nella determinazione dell'avviamento è necessario tenere conto della capacità di profitto (redditività storica e prospettica); metodologie come il discounted cash flow o multipli di mercato sono pertinenti per quantificare l'avviamento
- Il carico probatorio sulla determinazione del valore ricade sulle parti che sostengono una specifica valutazione: il contribuente deve documentare la metodologia e i dati economico-finanziari usati; l'Amministrazione deve spiegare e motivare eventuali rettifiche
- Per finalità fiscali (registro, imposte ipotecarie e catastali) occorre utilizzare una valutazione coerente e documentata; valutazioni arbitrarie dall'Amministrazione prive di analisi sulla redditività possono essere impugnate con successo
- È opportuno esplicitare nell'atto di cessione la composizione del prezzo (quale quota attribuita a beni materiali, avviamento, rapporti contrattuali) e allegare perizia economico-finanziaria per ridurre il rischio di contestazioni
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