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Legge

L.R. Abruzzo 43/2012

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunita' di Abruzzesi nel Mondo).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 43/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Abruzzo 47/2004 sulle relazioni con gli Abruzzesi nel Mondo: ridefinisce finalità, attività, composizione e funzionamento di CRAM e Osservatorio, requisiti per l’Albo, rimborsi e coperture finanziarie. Contiene norme transitorie sull’assetto degli organi e sull’Albo, in vigore dal 30 agosto 2012.

Modifiche alla disciplina delle relazioni tra Regione Abruzzo e comunità abruzzesi nel mondo

Modifiche alla disciplina delle relazioni tra Regione Abruzzo e le comunità abruzzesi nel mondo

La legge interviene in modo organico sulla L.R. Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 47, riformando finalità, attività istituzionali, organi consultivi, Albo regionale, rimborsi e coperture finanziarie. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo e riguarda i rapporti con le comunità abruzzesi nel mondo, le associazioni e gli organismi collegati.

Finalità della disciplina

La Regione Abruzzo riconosce e valorizza il rapporto con le comunità degli Abruzzesi nel Mondo, tutela iniziative e attività associative e favorisce la loro rappresentanza anche per la promozione economica e culturale. Viene ribadito il sostegno ai corregionali in stato di disagio o intenzionati a rientrare in patria.

La legge attribuisce rilievo anche al rafforzamento dei legami con la comunità abruzzese residente, con gli emigrati, i familiari conviventi e i discendenti. Le finalità indicate comprendono:

  • mantenimento e rafforzamento dell’identità culturale d’origine;
  • integrazione con le comunità ospitanti;
  • partecipazione femminile e giovanile nell’associazionismo;
  • iniziative di solidarietà verso emigrati indigenti e famiglie;
  • tutela dei diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e discendenti presso le sedi istituzionali competenti.

Attività regionali in materia di emigrazione

La Regione deve attuare iniziative volte a facilitare l’inserimento scolastico dei figli degli emigrati e a promuovere interventi culturali e promozionali in raccordo con associazioni, federazioni e confederazioni, anche tramite contatti e incontri nei Paesi di emigrazione, d’intesa con il Governo quando necessario.

Sono previste attività di promozione e sostegno, tra cui:

  • soggiorni ricreativo-culturali e di studio per figli e nipoti degli emigrati;
  • turismo sociale per anziani emigrati;
  • iniziative estensibili ai figli di emigrati di altre Regioni italiane solo in presenza di partecipazione finanziaria e organizzativa reciproca delle Regioni interessate;
  • periodici, siti internet, pubblicazioni, materiale audiovisivo e radiofonico per diffondere attività regionali, tradizioni abruzzesi e informazioni utili alle comunità nel mondo.

La legge consente inoltre interventi socio-assistenziali per singoli e famiglie in condizioni di indigenza, con contributi e bandi per:

  • rimborso parziale delle spese di viaggio per il rientro definitivo, fino al 50%;
  • rimborso delle spese per il rientro delle salme di emigrati abruzzesi, fino al 50%;
  • contributi una tantum per situazioni di particolare bisogno.

Organi consultivi: CRAM e Osservatorio per l’Emigrazione

La Giunta regionale si avvale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM) e dell’Osservatorio per l’Emigrazione per coordinare la politica regionale in materia. Gli organismi sono costituiti con atto amministrativo del dirigente del servizio entro 120 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale e durano quanto la legislatura, salvo scioglimento anticipato.

Gli enti, associazioni e organismi competenti designano i componenti entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso il termine, gli organi possono essere convocati se si raggiungono almeno i 3/5 delle designazioni, ferma restando la possibilità di successive integrazioni.

Composizione del CRAM

Il CRAM è composto dal membro di Giunta competente per l’emigrazione, da 3 consiglieri regionali, da 32 emigrati abruzzesi residenti all’estero, da rappresentanti di associazioni nazionali, patronati, enti locali, associazioni di emigrati in Italia fuori regione e sindacati abruzzesi.

Per i 32 emigrati all’estero, la distribuzione è ripartita per Paesi e aree geografiche, con indicazione specifica dei seggi per Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, Africa, Cile, Cuba, Uruguay, Paraguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia e Inghilterra. Il numero può variare se entrano nuovi Stati rappresentati o se cambia l’Albo delle associazioni.

Le modalità di nomina dei rappresentanti dei residenti all’estero e delle associazioni di emigrati in Italia fuori regione sono fissate con delibera di Giunta. Gli organismi associativi dei Paesi con più rappresentanti devono designare almeno un componente di età inferiore a 35 anni. Tutti i componenti ricevono il titolo onorifico di “Ambasciatore Onorario dell’Abruzzo nel Mondo”.

Funzionamento del CRAM

Alle sedute ordinarie partecipano i componenti indicati dalla legge e un rappresentante dell’Osservatorio per l’Emigrazione. Il CRAM si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno ed è validamente costituito con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, se prevista, basta un terzo dei componenti.

Il CRAM può riunirsi in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente, dell’Osservatorio o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Il Presidente deve convocarlo entro 15 giorni dalla richiesta. Le sedute sono pubbliche.

Il Presidente del CRAM è il Presidente della Giunta regionale, o il componente di Giunta competente per l’emigrazione, oppure un delegato tra i consiglieri regionali della legislatura in corso. Il CRAM elegge un Vice Presidente tra i componenti rappresentativi degli emigrati residenti all’estero, con voto limitato a uno. Il Vice Presidente, o i consiglieri regionali delegati, possono essere incaricati di attività deliberate dagli organismi regionali competenti.

Osservatorio per l’Emigrazione: composizione e compiti

L’Osservatorio è composto dal Presidente del CRAM o da un suo delegato e dai membri indicati tra consiglieri regionali, rappresentanti di associazioni, patronati, comuni, province, comunità montane e sindacati. Tutti i componenti devono essere residenti stabilmente in Abruzzo.

Possono essere invitati soggetti pubblici interessati alle politiche di internazionalizzazione in raccordo con gli Abruzzesi nel Mondo. La segreteria è svolta dallo stesso segretario del CRAM. La durata in carica coincide con quella del CRAM.

Le sedute sono convocate via posta elettronica con ordine del giorno, con preavviso di almeno 10 giorni, riducibili a 5 in urgenza; di regola devono tenersi entro 6 mesi dalla precedente assemblea del CRAM e almeno 3 mesi prima della successiva. L’Osservatorio si riunisce almeno una volta l’anno, anche in forma itinerante nella Regione Abruzzo, e elegge al proprio interno un rappresentante che partecipa alla seduta annuale del CRAM. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.

I compiti dell’Osservatorio consistono nel predisporre osservazioni, proposte e pareri per la Giunta, formulare proposte per l’ordine del giorno del CRAM, curare l’informazione dei consiglieri, esprimere pareri urgenti da sottoporre a ratifica del CRAM, promuovere convegni, incontri, seminari e indagini, e dare parere sui progetti formativi per il reinserimento lavorativo di emigrati e familiari.

Rimborsi e gestione delle spese

Ai componenti del CRAM e al rappresentante dell’Osservatorio spetta solo il rimborso delle spese secondo la normativa vigente per i dirigenti regionali, con le medesime modalità e condizioni. I dipendenti regionali partecipano senza compensi, salvo rimborso spese secondo il trattamento del personale regionale.

Se l’organizzazione di eventi è affidata ad associazioni iscritte all’Albo regionale, possono essere accreditati i fondi necessari a tali associazioni, che devono poi rendicontare alla Giunta regionale - Ufficio Emigrazione.

Per individuare la sede di provenienza ai fini dei rimborsi si considera:

  • la sede di lavoro per i residenti all’estero;
  • il luogo di residenza per i residenti in Abruzzo.

Albo regionale: requisiti e controlli

Per l’iscrizione all’Albo regionale le associazioni, federazioni e confederazioni devono presentare domanda all’Ufficio Emigrazione con documentazione che attesti:

  • atto costitutivo e statuto autenticati, con finalità sociali, assemblee periodiche, avvicendamento delle cariche e criteri democratici;
  • svolgimento di attività a favore della collettività abruzzese nel Paese estero o nella Regione italiana;
  • assenza di scopo di lucro e di propaganda partitica;
  • elettività delle cariche;
  • riconoscimento consolare per associazioni/federazioni/confederazioni estere;
  • idoneità delle strutture organizzative e indicazione del numero e della distribuzione geografica dei soci;
  • relazione sull’attività svolta nel biennio precedente.

Le domande dei soggetti residenti all’estero, se ritenute idonee, sono sottoposte al parere preventivo del CRAM. Possono iscriversi associazioni con almeno 35 soci, federazioni costituite da almeno 4 associazioni idonee e confederazioni con almeno 2 federazioni aderenti.

Per associazioni operanti in Stati esteri non ancora rappresentati nell’Albo, il numero minimo di soci può scendere a 20 e non è richiesto un atto costitutivo risalente ad almeno 2 anni prima, con la possibilità di ottenere contributi ordinari o straordinari solo al raggiungimento degli ulteriori requisiti previsti. È prevista anche la possibilità di costituire associazioni con abruzzesi residenti in Paesi vicini di area geografica omogenea, se gli associati sono pochi.

Per ciascuna area geografica estera con almeno 100.000 abitanti non può esservi più di un’associazione per ciascuna diversa tipologia. L’Ufficio Emigrazione può effettuare visite nelle sedi in Italia e all’estero per verificare il funzionamento e i requisiti di iscrizione e per ogni altra attività prevista dalla legge.

Copertura finanziaria

La legge ridetermina gli oneri relativi al funzionamento degli organi consultivi e agli interventi in favore degli emigrati abruzzesi, con stanziamenti specifici per il 2012, 2013 e 2014, imputati ai capitoli di spesa indicati dalla norma. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Le note richiamano l’impugnativa governativa di una disposizione finanziaria, poi superata da successive modifiche della L.R. 47/2004 e dalla definizione del giudizio costituzionale.

Norme transitorie e regime di adeguamento

Con l’entrata in vigore della legge decade il Comitato esecutivo in carica. Il CRAM già esistente resta confermato, con l’integrazione di due membri aggiuntivi tra i rappresentanti dei residenti all’estero.

L’integrazione del CRAM e l’istituzione dell’Osservatorio devono avvenire entro 120 giorni dall’entrata in vigore, con atto del dirigente dell’Ufficio Emigrazione, una volta acquisite le nomine degli enti interessati.

L’Albo regionale assorbe quello già esistente e deve essere rivisto entro 120 giorni. Dalla data di entrata in vigore è ammessa l’iscrizione di nuove associazioni con esclusivo riferimento regionale abruzzese; le associazioni a denominazione regionale plurima sono ammissibili solo se costituite da almeno tre anni prima dell’entrata in vigore.

Per le funzioni di rappresentanza negli organismi ufficiali presso la Regione Abruzzo o nelle federazioni/confederazioni abruzzesi in Italia o all’estero, non possono essere nominati soggetti che non siano abruzzesi, di origine abruzzese per almeno un ramo genitoriale, oppure residenti in Abruzzo; in caso contrario è prevista la cancellazione dall’Albo.

Abrogazioni

Sono abrogati gli articoli 18, 19, 21 e 23 della L.R. 47/2004.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; il testo indicato la riporta come vigente dal 30 agosto 2012.

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