L.R. Abruzzo 44/2012
Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo promuove il benessere animale e la riduzione dell’uso di animali vivi per fini sperimentali, didattici e scientifici. Prevede accordi con università e istituti di ricerca, istituisce l’ORSA presso la direzione salute e disciplina rapporti annuali e gestione dei dati. È in vigore dal 30 agosto 2012; il comma sulla formazione è stato dichiarato incostituzionale.
Diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale
Diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale
La legge della Regione Abruzzo promuove il benessere degli animali e la riduzione del loro impiego in attività sperimentali, didattiche e scientifiche. L’obiettivo è favorire metodologie innovative che non richiedano l’uso di animali vivi, con una struttura regionale di coordinamento e monitoraggio.
Finalità e ambito di intervento
La disciplina regionale mira a:
- tutelare il benessere degli animali come esseri senzienti;
- ridurre l’utilizzo di animali a fini sperimentali e ad altri fini didattici e scientifici;
- diffondere metodologie sperimentali alternative basate su tecniche innovative prive di animali vivi.
La normativa opera nel territorio della Regione Abruzzo.
Accordi con università e istituti scientifici
Per attuare le finalità della legge, la Regione promuove e realizza appositi accordi con:
- le Università degli Studi;
- gli istituti scientifici e di ricerca con sede legale nel territorio regionale.
Gli accordi possono prevedere l’istituzione, da parte degli enti aderenti, di comitati per la sperimentazione animale. La sottoscrizione è affidata alla Giunta regionale tramite la direzione competente in materia di tutela della salute.
Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA)
Presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute è istituito l’Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA), con funzioni di promozione del benessere e della tutela degli animali impiegati nella sperimentazione e di proposta sulle metodologie alternative all’uso di animali vivi.
L’ORSA tratta la documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione animale in ambito regionale e svolge anche funzioni di gestione informativa e di raccolta dati.
Composizione e nomina dell’ORSA
L’ORSA è composto da cinque membri, senza specifica retribuzione, esperti nelle discipline attinenti alla sperimentazione animale. I componenti sono nominati dal Consiglio regionale.
Tra i cinque membri:
- almeno uno deve essere scelto tra i nominativi indicati da associazioni di volontariato legalmente riconosciute;
- tali associazioni devono avere finalità di protezione degli animali e di sviluppo di metodi di ricerca che non facciano uso di animali.
Sistema informativo regionale e rapporto annuale
L’ORSA attiva e gestisce un sistema informativo regionale per la registrazione della documentazione trattata ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.
I dati e le informazioni elaborati dall’ORSA confluiscono in un rapporto annuale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, contenente:
- l’elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e di fornitura autorizzati a livello regionale;
- il numero e le specie di animali utilizzati negli esperimenti negli stabilimenti utilizzatori;
- le finalità e le tipologie dell’esperimento;
- il numero e le specie degli animali ceduti o detenuti dagli stabilimenti di allevamento.
Le informazioni di particolare interesse commerciale, ai sensi del D.Lgs. 116/1992, non sono pubblicate nel rapporto annuale.
Formazione del personale
La legge prevedeva che l’ORSA coordinasse e programmasse corsi di formazione per il personale degli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, a carico di quest’ultimo. Tuttavia, tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Profili finanziari
L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili alla data di entrata in vigore.
Decorrenza e disciplina vigente
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; nel testo consolidato è indicata l’efficacia dal 30 agosto 2012. La disciplina relativa alla formazione di cui al comma 5 dell’articolo 3 non è più applicabile per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale.
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