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Sentenza

Sentenza del 28/01/2019 n. 200 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Dichiarazione tributaria - dichiarazione integrativa - termini di presentazione - art. 43 d.P.R. 600/73 - si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva trasmesso per l'anno d'imposta 2009 una dichiarazione IRES errata, dalla quale risultava un debito di 6.639 euro, sebbene avesse calcolato e versato l'imposta corretta, pari a 619,48 euro. L'errore era riconducibile alla predisposizione e all'invio telematico del modello, poiché era stato trasmesso un file diverso da quello correttamente elaborato. L'Agenzia, rilevando la differenza tra l'imposta dichiarata e quella versata, aveva emesso una cartella per omesso o insufficiente pagamento. La controversia riguardava quindi la possibilità di contestare in giudizio la dichiarazione originaria oltre i termini per la dichiarazione integrativa favorevole al contribuente, nonché la prova dell'effettiva correttezza del minor debito d'imposta.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo tempestiva l'impugnazione della società e affermando che i termini previsti per la dichiarazione integrativa operano sul piano amministrativo e procedurale, ma non impediscono al contribuente di contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria fondata su una dichiarazione errata. La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, quindi può essere emendata e il contribuente può dimostrare l'errore anche in sede contenziosa. F.Co. s.r.l. ha prodotto documentazione contabile ritenuta idonea a dimostrare che l'imposta corretta era quella versata. L'Ufficio, limitandosi a eccepire la tardività dell'integrazione senza contestare specificamente la ricostruzione contabile, non ha assolto l'onere di provare la maggiore pretesa. La sentenza di primo grado è stata revocata, la cartella di pagamento è stata annullata e le spese dei due gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    Le dichiarazioni [...] possono essere integrate per correggere errori od omissioni [...] non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Il termine consente la presentazione di dichiarazioni integrative, in particolare quando la correzione evita un danno per l'Amministrazione finanziaria, entro i termini di accertamento previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.

  • Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    Le dichiarazioni [...] possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o [...] di un maggior debito d'imposta o di un minor credito [...] non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

    Il termine più breve riguarda la correzione amministrativa in bonam partem e la possibilità di utilizzare in compensazione il credito risultante; non costituisce una decadenza sostanziale dal diritto di contestare in giudizio un'imposta non dovuta.

  • Art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Individua i termini entro i quali l'Amministrazione può esercitare il potere di accertamento e ai quali rinvia l'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998.

  • Art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Consente al contribuente che abbia versato somme non dovute di presentare domanda di rimborso entro quarantotto mesi dal versamento.

  • Art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    Disciplina l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari risultanti dalla dichiarazione integrativa, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13378 del 30 giugno 2016

    Stabilisce la distinzione tra i termini amministrativi per presentare dichiarazioni integrative e il diritto sostanziale del contribuente di emendare la dichiarazione e contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria, provando l'errore commesso.

  • Art. 1, comma 2, e artt. 49-51 d.lgs. n. 546/1992

    Regolano l'applicazione delle norme processuali civili e i termini per proporre appello nel processo tributario.

  • Art. 1 legge n. 742/1969, come modificato dall'art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014

    Prevede la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto; tutti i trentuno giorni devono essere aggiunti al termine di impugnazione.

Massime di principio

  • Una dichiarazione fiscale errata non vale come confessione irrevocabile del debito: il contribuente può emendarla e dimostrare in giudizio l'errore di fatto o di diritto.
  • Il termine breve per la dichiarazione integrativa favorevole al contribuente limita le possibilità amministrative, come la compensazione del credito, ma non elimina il diritto di contestare una pretesa tributaria non dovuta.
  • Se il contribuente contesta una cartella fondata su dati dichiarati erroneamente, deve allegare e documentare l'errore mediante scritture contabili, fatture, registri e altri elementi verificabili.
  • Una volta fornita una ricostruzione documentata e specifica, l'Amministrazione deve contestarla puntualmente e provare i fatti posti a fondamento della maggiore pretesa; non è sufficiente richiamare la dichiarazione originaria o la tardività dell'integrazione.
  • La possibilità di emendare la dichiarazione in giudizio non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare concretamente l'importo corretto dell'imposta.
  • Occorre distinguere tra richiesta di rimborso, dichiarazione integrativa e impugnazione di un atto impositivo: ciascuno strumento ha termini e conseguenze procedurali diversi.

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