Parere del Garante n. 268 del 17/04/2026
Parere sullo svolgimento del lavoro statistico “IND-0465 Rilevamento flussi e calcolo indicatori statistici del traffico veicolare provinciale”, inserito nello schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 della Provincia Autonoma di Trento - 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il lavoro statistico provinciale relativo al rilevamento dei flussi di traffico veicolare tramite telecamere intelligenti e spire induttive, già oggetto di un precedente parere favorevole condizionato. Dopo l’istruttoria svolta, anche mediante accertamento ispettivo, l’Autorità verifica la base giuridica del trattamento, le garanzie previste per gli interessati, le misure di minimizzazione e proporzionalità e le tecniche di pseudonimizzazione/anonimizzazione impiegate. Alla luce della normativa di settore e delle misure introdotte dalla Provincia, il Garante ritiene che il trattamento sia sorretto da idonea base giuridica, apprezza l’informativa a più livelli, la possibilità di opposizione con inserimento in una lista di esclusione e le misure tecniche e organizzative adottate per la sicurezza. Esprime quindi parere favorevole sullo svolgimento del lavoro statistico.
Parere favorevole sul lavoro statistico "IND-0465 Rilevamento flussi e calcolo indicatori statistici del traffico veicolare provinciale" nel Programma statistico provinciale 2025-2027 della Provincia autonoma di Trento.
Parere sul lavoro statistico "IND-0465 Rilevamento flussi e calcolo indicatori statistici del traffico veicolare provinciale"
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia sullo svolgimento del lavoro statistico inserito nello schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 della Provincia autonoma di Trento, relativo al monitoraggio del traffico veicolare mediante telecamere intelligenti e spire induttive. Il parere interviene dopo un precedente assenso condizionato e una specifica istruttoria, anche ispettiva, volta a verificare la conformità del trattamento alla disciplina privacy.
Quadro normativo di riferimento
L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679, in particolare gli artt. 5, 6, 9, 12, 13, 21, 32, 35, 36 e 89, nonché l’art. 58, par. 3, lett. b), quale base del parere. Vengono inoltre richiamati il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo agli artt. 2-ter, 2-sexies, 104 e ss., il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica nell’ambito del Sistan e la normativa provinciale trentina, in particolare la l.p. 23 ottobre 2014, n. 9 e l’art. 11-bis della l.p. 30 giugno 2017, n. 6.
Attività istruttoria e descrizione del progetto
Nel corso dell’istruttoria la Provincia ha illustrato che il progetto mira ad acquisire informazioni oggettive sulla rete stradale, sui carichi e sui flussi veicolari, per supportare la pianificazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche. È stata descritta l’evoluzione del sistema di monitoraggio: dalle vecchie spire induttive, ormai obsolete, al progetto di rifacimento della rete nell’ambito del progetto europeo "Meridian", con circa 130 varchi di monitoraggio previsti e circa 60 già installati al momento dell’istruttoria.
Le telecamere intelligenti consentono di raccogliere dati quali data e ora del transito, targa, nazionalità, categoria del veicolo ed eventuali codici Kemler, al fine di ricostruire matrici origine/destinazione. La Provincia ha precisato che le telecamere erano spente al momento dell’istruttoria, salvo una breve accensione di prova in fase di installazione, e che i dati acquisiti in tale occasione sono stati cancellati al termine delle verifiche.
Soggetti coinvolti e organizzazione del trattamento
L’ISPAT, istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento, può svolgere trattamenti statistici direttamente o avvalendosi di altre strutture provinciali quando siano richieste competenze tecniche e strumentazioni non disponibili presso l’Istituto. Nel caso di specie l’APOP è stata individuata come struttura operativa per la raccolta, gestione ed elaborazione dei dati, mentre l’ISPAT mantiene la definizione della metodologia statistica, le istruzioni di trattamento e la supervisione scientifica della rilevazione.
La documentazione trasmessa chiarisce inoltre che l’accesso all’applicativo di raccolta e al database del sistema sarà riservato a personale autorizzato dell’APOP, mentre l’accesso alla strumentazione installata presso i varchi potrà essere consentito anche al personale del fornitore e del soggetto incaricato della manutenzione, secondo i profili e le autorizzazioni tecniche definiti dalla Provincia.
Base giuridica del trattamento e finalità statistica
Il Garante ritiene che la finalità statistica sia stata correttamente rappresentata e che il trattamento trovi la propria base giuridica nel combinato disposto della disciplina generale e di quella provinciale. In particolare, viene valorizzato il fatto che l’art. 11-bis della l.p. n. 6/2017 autorizza ISPAT, anche tramite altre strutture provinciali, a trattare i dati relativi agli spostamenti dei veicoli sulla rete stradale provinciale, nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione e limitazione della finalità.
È richiamato anche l’art. 5, comma 2, della l.p. n. 9/2014, che consente la produzione statistica tramite altre strutture provinciali, sotto la supervisione scientifica e metodologica dell’ISPAT. Il trattamento è quindi considerato legittimo, anche alla luce del programma statistico provinciale, della documentazione tecnica aggiornata e della valutazione d’impatto redatta ai sensi dell’art. 35 GDPR.
Informativa, trasparenza e opposizione
Con riferimento al principio di trasparenza, il Garante prende favorevolmente atto della scelta di fornire un’informativa breve di primo livello tramite segnaletica stradale e un’informativa estesa di secondo livello attraverso il sito ISPAT, la piattaforma "Viaggiare in Trentino" e i media radiotelevisivi. L’Autorità valuta positivamente l’adeguamento alle esigenze di concisione, intelligibilità e facile accessibilità previste dagli artt. 12 e 13 GDPR.
È inoltre apprezzata la previsione di un meccanismo di opposizione: l’interessato può inviare una comunicazione a una casella di posta elettronica dedicata e la targa viene inserita in una "Lista di esclusione", che determina l’esclusione automatica del veicolo da ogni elaborazione o analisi statistica. Il Garante considera tale garanzia ulteriormente idonea a rafforzare la tutela degli interessati nel contesto della raccolta diretta dei dati.
Proporzionalità, minimizzazione, pseudonimizzazione e anonimizzazione
Il provvedimento dedica ampio spazio alle misure tecniche per ridurre il rischio di re-identificazione. Viene ricordato che la pseudonimizzazione non equivale ad anonimizzazione e che i dati pseudonimizzati restano dati personali, mentre l’anonimizzazione è tale solo se l’identificazione non è più possibile con mezzi ragionevolmente disponibili.
Nel caso concreto, il Garante prende atto positivamente della nuova versione del documento tecnico provinciale, che prevede:
- una suddivisione della rilevazione in due processi logici distinti e indipendenti;
- per il conteggio giornaliero, la pseudonimizzazione immediata delle targhe senza registrare varco o istante temporale, con conservazione limitata a 24 ore e mantenimento del solo dato aggregato;
- per l’analisi dinamica della mobilità, un processo a tre livelli di protezione basato su generalizzazione, randomizzazione e pseudonimizzazione tramite HMAC;
- un campionamento del 50% del parco circolante, con alternanza settimanale tra targhe "Pari" e "Dispari" secondo un criterio fondato sulla somma delle cifre della targa;
- la cancellazione immediata delle targhe per le quali sia stata richiesta l’esclusione.
Misure di sicurezza e valutazioni finali
L’Autorità considera altresì le misure di sicurezza descritte dalla Provincia, tra cui l’autenticazione informatica per l’accesso ai sistemi, i diversi profili di autorizzazione, la gestione delle chiavi crittografiche in memoria volatile e la distruzione periodica delle chiavi stesse. È riportata anche la valutazione del rischio di re-identificazione, secondo cui, anche in scenari di compromissione altamente improbabili, il numero di possibili corrispondenze rimarrebbe tale da non consentire una violazione della privacy individuale.
In conclusione, il Garante ritiene che il trattamento previsto dal lavoro statistico sia conforme alla disciplina di protezione dei dati personali, in quanto sorretto da idonea base giuridica, accompagnato da adeguate garanzie di trasparenza e opposizione, e strutturato con misure proporzionate di minimizzazione e sicurezza. Esprime pertanto parere favorevole, ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR, sullo svolgimento del lavoro statistico IND-0465 nel Programma statistico provinciale 2025-2027.
Punti principali
Oggetto e contesto del parere
Il parere riguarda lo svolgimento del lavoro statistico IND-0465 relativo al rilevamento dei flussi e al calcolo di indicatori statistici del traffico veicolare provinciale, inserito nello schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 della Provincia autonoma di Trento. Il tema era già stato oggetto di un precedente parere favorevole condizionato, che aveva evidenziato criticità su proporzionalità, minimizzazione, integrità, riservatezza e rischi di re-identificazione.
Istruttoria e descrizione del trattamento
L’Autorità ha svolto un accertamento ispettivo presso la Provincia per verificare il trattamento dei dati relativi ai veicoli in transito sulla rete stradale provinciale, raccolti tramite telecamere intelligenti e, in alcuni varchi, spire induttive. Il sistema è destinato a produrre informazioni su rete stradale, carichi, flussi, origine e destinazione dei veicoli, anche a supporto della pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche.
Base giuridica e disciplina applicabile
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy, le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici nel Sistan, il d.lgs. n. 322/1989, la l.p. Trento n. 9/2014 e l’art. 11-bis della l.p. n. 6/2017. Sulla base di tali disposizioni, ritiene che il trattamento svolto tramite il lavoro statistico trovi idonea base giuridica e possa essere effettuato anche tramite altre strutture provinciali, sotto la supervisione scientifica e metodologica dell’ISPAT.
Trasparenza e diritti degli interessati
L’Autorità prende favorevolmente atto dell’adozione di una segnaletica stradale quale informativa breve di primo livello e di un’informativa estesa disponibile sul sito ISPAT, sulla piattaforma "Viaggiare in Trentino" e tramite media radiotelevisivi. Apprezza inoltre la previsione di una procedura di opposizione, con inserimento della targa in una lista di esclusione che comporta l’esclusione automatica del veicolo da ogni elaborazione o analisi statistica.
Proporzionalità, minimizzazione e tecniche di protezione
Il Garante considera favorevolmente le misure descritte nel documento tecnico aggiornato, fondate su generalizzazione, randomizzazione e pseudonimizzazione delle targhe, nonché sulla suddivisione della rilevazione in due processi logici distinti: conteggio giornaliero dei veicoli e analisi dinamica della mobilità. Ritiene che tali misure riducano il trattamento al necessario e siano idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in coerenza con l’art. 89 GDPR.
Esito finale
Verificata la conformità del trattamento alla disciplina di protezione dei dati personali e valutate le garanzie introdotte, il Garante esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR, sullo svolgimento del lavoro statistico IND-0465 nel Programma statistico provinciale 2025-2027.
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