Parere del Garante n. 238 del 17/04/2026
Parere su istanza di accesso civico - 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta di parere del RPCT di un Comune nell’ambito del riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato riguardante documenti e informazioni sulle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri comunali, nonché sulle loro eventuali posizioni debitorie verso l’ente. L’Autorità distingue tra atti la cui ostensione, previa eventuale selezione/ oscuramento dei dati eccedenti, non appare idonea a recare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, e documenti contenenti dati fiscali e patrimoniali dettagliati la cui integrale conoscibilità risulterebbe sproporzionata. Il Garante richiama la necessità di coinvolgere i controinteressati, di valutare i singoli atti alla luce delle Linee guida ANAC e di motivare in modo congruo l’eventuale diniego ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.
Parere su riesame di diniego parziale di accesso civico generalizzato del Comune relativo a documenti su eleggibilità, incompatibilità e posizioni debitorie degli amministratori comunali
Accesso civico e verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli amministratori comunali
Il Garante si pronuncia sulla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di un Comune, formulata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nell’ambito del riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza riguarda documenti e informazioni relativi alla convalida degli eletti, a eventuali debiti degli amministratori verso il Comune e a possibili cause di incompatibilità o decadenza ai sensi del TUEL.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Viene inoltre richiamato il GDPR, in particolare la definizione di dato personale ex art. 4, par. 1, n. 1, nonché i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati ex art. 5, par. 1, lett. b) e c). Di rilievo anche le Linee guida ANAC in materia di accesso civico e la nozione di pubblicità rafforzata propria dell’accesso civico, che rende i dati ostensibili conoscibili da chiunque.
Valutazioni preliminari: coinvolgimento dei controinteressati e natura dei dati
Dagli atti emerge che i controinteressati non sono stati coinvolti nel procedimento di accesso civico, con conseguente mancata possibilità di presentare opposizione motivata ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 33/2013. Il Garante osserva che i dati richiesti sono dati personali, anche di natura fiscale, ma precisa che la valutazione del pregiudizio deve tenere conto del ruolo pubblico degli amministratori locali, della funzione istituzionale svolta e della ridotta aspettativa di confidenzialità connessa a incarichi di indirizzo politico.
Informazioni sulle cause di incompatibilità e sulla posizione debitoria: rilevanza pubblicistica
Il parere sottolinea che l’art. 63, comma 1, n. 6, TUEL prevede l’incompatibilità per chi abbia un debito liquido ed esigibile verso il Comune e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, in materia di tributi, abbia ricevuto invano la notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 del d.P.R. 602/1973. Richiama inoltre l’art. 68, comma 2, TUEL sulla decadenza e l’art. 70 TUEL sull’azione popolare per farla dichiarare, con la conseguente pubblicità del dispositivo della sentenza. In questo quadro, la conoscibilità di tali informazioni può essere strumentale all’esercizio dei diritti di controllo e dell’azione popolare e non può essere esclusa mediante generici richiami alla riservatezza.
Documenti ostensibili con oscuramento dei dati eccedenti
Con riferimento alle "Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità" e all’"attestazione del Responsabile Finanziario" sulla verifica delle posizioni debitorie, il Garante ritiene che la motivazione del diniego non evidenzi ragioni sufficienti per escludere l’ostensione. Tali documenti, dunque, possono essere resi accessibili previo oscuramento dei dati non necessari, in applicazione del principio di minimizzazione, come ad esempio data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e firma autografa.
Documenti contenenti dati dettagliati su tributi, rateizzazioni e pagamenti
Diverso è il giudizio per la documentazione relativa a richieste di dilazione, provvedimenti di dilazione, avvisi di pagamento TARI e idrico e reversali d’incasso. Il Garante rileva che tali atti contengono un insieme articolato di dati di dettaglio su immobili posseduti, indirizzi, codici fiscali, tipologie di tariffa, consumi, utenze, rateizzazioni e ricevute di pagamento. L’ostensione integrale determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nella sfera privata degli interessati e può integrare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, giustificando il diniego ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.
Informazioni puntuali richieste dal RPCT e necessità di una valutazione caso per caso
Il RPCT chiede anche se siano accessibili le date esatte dei pagamenti dei tributi, l’esistenza di rateizzazioni non mantenute e le eventuali regolarizzazioni intervenute dopo il 27 gennaio o il 9 marzo 2026. Il Garante ritiene che, ove tali informazioni siano effettivamente rilevanti per le verifiche sulle condizioni di eleggibilità e compatibilità ex artt. 41, 63 e 69 TUEL, non possano essere opposti motivi generici di protezione dei dati personali. Spetta quindi al Comune valutare puntualmente l’ostensibilità delle singole informazioni, anche in relazione alla possibilità di promuovere l’azione popolare per la decadenza.
Conclusioni e indicazioni operative
L’Autorità invita il Comune a rivalutare la richiesta di accesso civico generalizzato, coinvolgendo i controinteressati e riesaminando il diniego con motivazione congrua e completa rispetto all’effettiva esistenza dei limiti previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. La valutazione deve essere compiuta per singoli atti o categorie di atti, secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC e nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Resta ferma la possibilità di ricorrere alla diversa disciplina dell’accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale e l’amministrazione ritenga sussistente la relativa legittimazione all’ostensione.
Punti principali
Oggetto del quesito e contesto procedimentale
Il RPCT del Comune chiede il parere ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 su una richiesta di riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza riguarda documenti relativi alla convalida degli eletti, alla verifica di eventuali debiti degli amministratori verso il Comune e a possibili procedure di incompatibilità o decadenza ai sensi degli artt. 41, 63, 68, 69 e 70 TUEL.
Qualificazione dei dati e criteri di valutazione
Il Garante ribadisce che i dati richiesti rientrano nella nozione di dato personale ex art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, compresi quelli di natura fiscale. Tuttavia, poiché si tratta di amministratori locali, il ruolo pubblico rivestito riduce l’aspettativa di confidenzialità e impone una valutazione concreta del pregiudizio, considerando anche che i dati ottenuti con accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013.
Documenti ostensibili previa minimizzazione
Per le dichiarazioni sostitutive sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e per l’attestazione del Responsabile finanziario sulla verifica delle posizioni debitorie, il Garante non ravvisa, nella motivazione del diniego, ragioni sufficienti per escluderne l’ostensione. È quindi possibile un accesso previo oscuramento dei dati eccedenti, in conformità al principio di minimizzazione, ad esempio dati anagrafici non necessari, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e firma autografa.
Documenti che possono giustificare il diniego
Per richiesta di dilazione di pagamento, avvisi di pagamento TARI e idrico, e reversali d’incasso, il Garante ritiene che la documentazione contenga informazioni di dettaglio su immobili, codici fiscali, utenze, consumi, rateizzazioni, pagamenti e altre notizie economico-patrimoniali. La conoscibilità integrale di tali documenti esporrebbe gli interessati a un’interferenza sproporzionata nella sfera privata e può integrare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013.
Informazioni rilevanti per eleggibilità, incompatibilità e azione popolare
Il Garante osserva che le informazioni su debiti liquidi ed esigibili, messa in mora, mancato pagamento di tributi e eventuali rateizzazioni non mantenute possono essere rilevanti ai fini delle verifiche di eleggibilità e incompatibilità ex artt. 41, 63 e 69 TUEL e per l’azione popolare ex art. 70 TUEL. Se tali dati sono necessari per queste verifiche, non possono essere opposti generici motivi di protezione dei dati personali.
Esito e indicazioni per il Comune
L’Autorità invita il Comune a rivalutare la richiesta di accesso, previo coinvolgimento dei controinteressati, e a riesaminare il diniego con motivazione puntuale e riferita ai singoli atti o categorie di atti. Resta ferma la possibilità che, qualora il richiedente riformuli l’istanza ai sensi della l. 241/1990 e dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, la documentazione possa essere ostensibile secondo la disciplina dell’accesso documentale.
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