Parere del Garante n. 267 del 17/04/2026
Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate avente ad oggetto l’“Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2025 - 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sul nuovo schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate che disciplina le modalità tecniche di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a partire dall’anno d’imposta 2025. Il provvedimento tiene conto delle modifiche normative intervenute nel 2025 e nel 2026, tra cui l’ampliamento dei soggetti abilitati e il diverso termine di messa a disposizione della dichiarazione. L’Autorità rileva che lo schema conferma l’impianto di garanzie già ritenuto adeguato negli anni precedenti e introduce specificazioni su dati provenienti da soggetti terzi, contatti dell’area riservata, abilitazioni di persone di fiducia, rappresentanti ed eredi, nonché sulle modalità di accesso e sulle comunicazioni in caso di rielaborazione della dichiarazione. Particolare rilievo è dato alla rimozione della previsione che avrebbe esteso in modo generale fino a dieci anni la conservazione dei dati trasmessi dai terzi, in coerenza con il principio di limitazione della conservazione.
Parere favorevole sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate sull’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati, a partire dall’anno d’imposta 2025
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata per il contribuente e i soggetti autorizzati
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a partire dall’anno d’imposta 2025. Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e prende in esame l’adeguamento del quadro regolatorio alle modifiche normative intervenute nel 2025 e nel 2026.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama innanzitutto l’art. 1 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che disciplina la dichiarazione precompilata e le relative modalità di messa a disposizione al contribuente o agli intermediari autorizzati. Viene inoltre considerato il d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che modifica sia l’art. 4, comma 4-quinquies, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, sia l’art. 1, comma 1-bis, del d.lgs. n. 175/2014, prevedendo che:
- dal 2026 la trasmissione telematica di alcune certificazioni di lavoro autonomo avvenga entro il 30 aprile dell’anno successivo;
- dal 2026 la dichiarazione precompilata per i redditi diversi da lavoro dipendente sia resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.
È richiamato anche l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998, che individua i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel.
Contenuto dello schema esaminato
Lo schema di provvedimento conferma l’impianto già adottato negli anni precedenti per l’accesso alla precompilata, aggiornandolo alle novità legislative. In particolare, disciplina:
- la consultazione dei dati delle certificazioni uniche di lavoro autonomo pervenute dopo il 15 aprile 2026 e fino al 5 maggio 2026, che sono utilizzabili per l’elaborazione della dichiarazione resa disponibile dal 20 maggio 2026 ma consultabili solo nel cassetto fiscale del contribuente, con apposita segnalazione all’intermediario nel file di ricevuta;
- l’inclusione, tra i dati trasmessi da soggetti terzi, dei proventi comunicati dal Gestore dei Servizi Energetici, dei redditi dei lavoratori frontalieri, dei dati relativi ai contributi per l’acquisto di elettrodomestici comunicati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dei contributi previdenziali comunicati dall’INPS;
- l’utilizzo, per i contribuenti in regime di vantaggio e forfetario, di informazioni desumibili da fatture elettroniche e corrispettivi.
Modalità di accesso e soggetti autorizzati
Lo schema disciplina in modo puntuale le modalità di accesso alla dichiarazione e alle informazioni correlate. Il contribuente, per utilizzare le funzionalità della precompilata e consentire l’invio di comunicazioni da parte dell’Agenzia, deve registrare nella sezione contatti della propria area riservata un indirizzo di posta elettronica valido, che potrà rimuovere dopo l’invio della dichiarazione; nella stessa sezione può indicare anche un numero di cellulare, anch’esso eventualmente rimovibile.
Per l’accesso tramite delega o autorizzazione, lo schema prevede che:
- la persona fisica di fiducia acceda con le proprie credenziali e scelga se operare per sé o effettuare il cambio utenza per operare nell’interesse del contribuente autorizzante;
- i rappresentanti accedano alla propria area riservata, effettuino il cambio utenza se preventivamente abilitati e selezionino il servizio "Dichiarazione precompilata";
- gli eredi, se preventivamente abilitati, accedano alla propria area riservata, scelgano di operare come erede e ottengano l’abilitazione dichiarando la propria qualità ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 tramite il servizio web nella sezione "Autorizzazioni", ovvero inviando una richiesta sottoscritta digitalmente via PEC a una Direzione provinciale dell’Agenzia.
Il CAF, il professionista abilitato, gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono alle dichiarazioni precompilate trasmettendo un file con l’elenco dei contribuenti deleganti, predisposto con il software dell’Agenzia o con altro software conforme alle specifiche tecniche.
Termini di consultazione e gestione delle rielaborazioni
Lo schema stabilisce che l’accesso alla dichiarazione precompilata e all’elenco delle informazioni riferite alla stessa è consentito, mediante richiesta file o via web, fino al 10 novembre per il modello 730 e fino al 1° febbraio dell’anno successivo per il modello Redditi persone fisiche.
È inoltre previsto che, in caso di rielaborazione della precompilata dopo il 30 aprile, o dopo il 20 maggio per la dichiarazione destinata alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, il sistema invii una comunicazione al soggetto che ha già effettuato l’accesso, nella sezione "Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia" dell’area riservata, affinché possa effettuare una nuova richiesta.
Valutazione in materia di conservazione dei dati
Nel corso delle interlocuzioni con l’Ufficio del Garante, l’Agenzia ha espunto dallo schema la disposizione che prevedeva un generale ampliamento fino a dieci anni dei tempi di conservazione dei dati trasmessi dai soggetti terzi per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. La modifica è stata effettuata per assicurare il rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR.
Il Garante osserva che, in considerazione del tempo ancora disponibile prima della cancellazione dei dati relativi all’anno d’imposta 2021, prevista allo stato entro il 31 dicembre 2027, vi è margine per valutare l’adozione di meccanismi di conservazione differenziata tra i dati dei contribuenti che abbiano presentato dichiarazioni integrative e quelli dei contribuenti che, decorso il sesto anno successivo al periodo di riferimento, non abbiano presentato alcuna integrativa.
Esito del parere
Sulla base delle garanzie complessivamente previste e tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dai trattamenti disciplinati, il Garante ritiene lo schema adeguato e conforme al Regolamento e al Codice privacy. Il parere conclusivo è quindi favorevole sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata a partire dall’anno d’imposta 2025.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il Garante si pronuncia, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR, sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati. Il parere riguarda il regime applicabile a partire dall’anno d’imposta 2025, in un contesto segnato dalle modifiche apportate al d.lgs. n. 175/2014 e al d.P.R. n. 322/1998.
Principali novità considerate nello schema
Lo schema recepisce le modifiche legislative che incidono sulla dichiarazione precompilata: dal 2026 la precompilata viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno; dal 2026 alcune certificazioni di lavoro autonomo sono trasmesse entro il 30 aprile; dal 2025 la precompilata relativa ai redditi diversi da lavoro dipendente può essere resa disponibile anche tramite altri soggetti incaricati della trasmissione telematica. Il Garante ricorda inoltre il quadro degli intermediari già previsti dall’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 322/1998.
Garanzie e modalità di accesso previste
Lo schema disciplina l’accesso diretto del contribuente e l’accesso tramite intermediari o altri soggetti abilitati, mediante file con l’elenco dei deleganti o tramite web, con termini di consultazione fino al 10 novembre per il modello 730 e fino al 1° febbraio dell’anno successivo per il modello Redditi PF. Sono previste modalità specifiche per persone di fiducia, rappresentanti ed eredi, nonché l’obbligo per il contribuente di indicare un indirizzo e-mail valido, eventualmente rimuovibile dopo l’invio, e facoltativamente un numero di cellulare.
Aspetti sui dati utilizzati per la precompilata
Lo schema conferma che l’Agenzia utilizza anche dati provenienti da soggetti terzi, tra cui proventi del GSE da cessione di energia prodotta in esubero, redditi dei lavoratori frontalieri, contributi per l’acquisto di elettrodomestici comunicati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e contributi previdenziali per imprese artigiane o commerciali comunicati dall’INPS. Per i soggetti in regime di vantaggio e forfetario, l’Agenzia utilizza anche informazioni desumibili da fatture elettroniche e corrispettivi.
Valutazione del Garante e tema della conservazione
A seguito delle interlocuzioni con l’Ufficio, è stata eliminata la previsione che avrebbe esteso in via generale la conservazione dei dati trasmessi dai soggetti terzi fino a dieci anni. Il Garante richiama il principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR e osserva che vi è ancora tempo per valutare l’introduzione di meccanismi distinti di conservazione, anche in relazione ai dati dei contribuenti che presentano dichiarazioni integrative. Nel complesso, l’Autorità ritiene adeguato l’insieme delle misure previste, tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
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