Parere del Garante n. 298 del 17/04/2026
Parere su uno schema di regolamento volto a disciplinare i requisiti e le modalità di gestione dell’Albo degli esperti incaricati di affiancare le vittime di usura - 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di regolamento ministeriale che disciplina requisiti, tenuta e gestione dell'Albo degli esperti chiamati ad assistere le vittime di usura beneficiarie del mutuo di solidarietà. Il parere è sostanzialmente favorevole, ma condizionato a integrazioni e correzioni rilevanti sul trattamento dei dati personali, con particolare attenzione ai dati di cui all'art. 10 GDPR, alla pubblicazione dell'Albo, alla definizione delle figure di titolarità e all'obbligo di valutazione d'impatto. Il Garante suggerisce inoltre di limitare l'accesso ad alcune informazioni non strettamente necessarie e di allineare il testo all'art. 21 GDPR per l'esercizio del diritto di opposizione.
Parere sullo schema di regolamento per l'Albo degli esperti incaricati di affiancare le vittime di usura
Parere sullo schema di regolamento per l'Albo degli esperti incaricati di affiancare le vittime di usura
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime, ai sensi dell'art. 36, par. 4, GDPR, parere sullo schema di regolamento del Ministero dell'interno volto a disciplinare i requisiti e le modalità di gestione dell'Albo degli esperti incaricati di affiancare le vittime di usura beneficiarie del mutuo di solidarietà, in attuazione dell'art. 14-bis, comma 16, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Quadro normativo e contenuto dello schema
Lo schema istituisce un Albo digitale tenuto presso l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, articolato in sezioni provinciali. Il regolamento disciplina requisiti di iscrizione, aggiornamento, conferimento degli incarichi, rotazione, revoca, cancellazione e comunicazioni tra Ufficio del Commissario, Prefetture e CONSAP.
La disciplina prevista comporta il trattamento di un insieme ampio di dati personali degli iscritti, di natura anagrafica, professionale e amministrativa, oltre a informazioni relative agli incarichi svolti, ai compensi, alle preferenze territoriali e a eventuali provvedimenti di cancellazione. Sono inoltre previsti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e specifiche verifiche sui requisiti di onorabilità.
Profili di pubblicità dell'Albo e principio di minimizzazione
L'art. 2, comma 3, prevede la pubblicazione integrale dell'Albo sul sito istituzionale con efficacia di pubblicità legale. Il Garante osserva che, pur dovendosi garantire la trasparenza richiesta dalla normativa primaria, sarebbe opportuno introdurre modalità di accesso differenziate alle informazioni non strettamente necessarie alla generalità dei terzi, come punteggio conseguito, indirizzo PEC e sezione provinciale di preferenza.
Secondo l'Autorità, una simile soluzione consentirebbe di rispettare il principio di minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, evitando una diffusione più ampia del necessario di dati personali relativi agli iscritti.
Requisiti di onorabilità e dati di cui all'art. 10 GDPR
L'art. 4 del regolamento prevede requisiti di onorabilità particolarmente incisivi, tra cui l'assenza di misure di amministrazione di sostegno, cause di ineleggibilità, condanne irrevocabili, sentenze definitive, procedimenti pendenti, misure di prevenzione o di sicurezza e sanzioni disciplinari. Tali verifiche implicano il trattamento di dati rientranti nell'art. 10 GDPR.
Il Garante richiede quindi che la disposizione sia integrata con le garanzie previste dalla disciplina europea per i dati relativi a condanne penali e reati, anche tipizzando le modalità di accesso alle informazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, così da evitare accessi indebiti o diffusioni illegittime. Inoltre, ritiene necessario che l'attestazione dei requisiti di onorabilità avvenga mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, soluzione più aderente al principio di minimizzazione.
Disciplina del trattamento dei dati e obbligo di valutazione d'impatto
L'art. 14 dello schema è dedicato al trattamento dei dati personali connesso all'Albo. Il Ministero dell'interno è indicato come titolare del trattamento dei dati inseriti nell'Albo, mentre ai prefetti è attribuita la titolarità dei trattamenti necessari al conferimento degli incarichi. Le finalità vengono circoscritte alla gestione dell'Albo, al conferimento degli incarichi e al loro monitoraggio.
Il Garante ritiene tuttavia che la disciplina sia ancora troppo generica e debba essere integrata, eventualmente con rinvio a un atto successivo, specificando:
- le tipologie di dati trattabili;
- le operazioni eseguibili;
- i tempi di conservazione dei dati personali e dei log di accesso;
- le misure di tutela degli interessati;
- l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR, in ragione della rilevanza qualitativa e quantitativa del trattamento.
Diritti degli interessati e ruolo di CONSAP
Il comma 3 dell'art. 14 riconosce agli iscritti l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR e dal Codice privacy, inclusa l'opposizione per motivi legittimi. Il Garante chiede di correggere tale formulazione, sostituendola con il riferimento ai motivi connessi alla "situazione particolare" dell'interessato, come previsto dall'art. 21 GDPR.
Inoltre, l'Autorità ritiene necessario chiarire la posizione di CONSAP S.p.A. nel trattamento dei dati descritto dallo schema, specificando se essa operi quale autonomo titolare oppure quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.
Esito del parere
Il parere è favorevole nei termini indicati, ma con condizioni puntuali sul testo dell'art. 4 e dell'art. 14, nonché con un'osservazione sull'opportunità di prevedere un regime di accesso differenziato all'Albo per le informazioni non di interesse generale. Il Garante subordina quindi l'adeguamento dello schema al rispetto delle prescrizioni e ai chiarimenti richiesti in materia di protezione dei dati personali.
Punti principali
Contesto e oggetto del regolamento
Il Ministero dell'interno, su indicazione del Consiglio di Stato, ha chiesto il parere del Garante sullo schema di regolamento attuativo dell'art. 14-bis, comma 16, della legge n. 108/1996. Lo schema istituisce e disciplina l'Albo degli esperti che affiancano le vittime di usura beneficiarie del mutuo di solidarietà, definendo requisiti di iscrizione, modalità di conferimento degli incarichi, rotazione, aggiornamento e cancellazione dall'Albo.
Profili di trattamento dei dati previsti dallo schema
Lo schema prevede un Albo tenuto in modalità esclusivamente digitale presso l'Ufficio del Commissario straordinario, articolato in sezioni provinciali e contenente dati anagrafici, professionali e amministrativi degli iscritti, inclusi PEC, titoli di studio, iscrizioni agli ordini, esperienze, preferenze territoriali, incarichi e compensi, nonché eventuali provvedimenti di cancellazione. Sono inoltre previsti flussi informativi verso Ufficio del Commissario, Prefetture e CONSAP, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, gestione di conflitti, rinunce, revoche e cancellazioni per violazione della riservatezza.
Rilievi del Garante su pubblicità e minimizzazione
In relazione alla pubblicazione integrale dell'Albo con efficacia di pubblicità legale, il Garante osserva che sarebbe opportuno prevedere modalità di accesso differenziate per informazioni non di interesse generale, come punteggio, indirizzo PEC e sezione provinciale di preferenza. L'obiettivo è bilanciare trasparenza e principio di minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.
Dati giudiziari e requisiti di onorabilità
L'art. 4, che richiede la verifica di requisiti di onorabilità e l'assenza di misure e condanne, coinvolge il trattamento di dati di cui all'art. 10 GDPR. Il Garante chiede di integrare la disposizione con le garanzie previste dalla norma, anche disciplinando in modo puntuale l'accesso alle informazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per evitare accessi indebiti o diffusioni illecite. Suggerisce inoltre che l'attestazione dei requisiti avvenga mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000.
Articolo 14: disciplina del trattamento e valutazione d'impatto
La disciplina del trattamento dati contenuta nell'art. 14 è ritenuta incompleta e deve essere integrata, eventualmente tramite rinvio a un atto successivo, con indicazione delle tipologie di dati trattati, delle operazioni eseguibili, dei tempi di conservazione dei dati e dei log di accesso, delle misure di tutela degli interessati e dell'obbligo di svolgere una valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR, data la rilevanza qualitativa e quantitativa del trattamento.
Diritti degli interessati e ruolo di CONSAP
Il Garante chiede di correggere il riferimento ai "motivi legittimi" per l'opposizione, sostituendolo con i motivi connessi alla "situazione particolare" dell'interessato ex art. 21 GDPR. Inoltre, richiede di chiarire se il ruolo di CONSAP S.p.A. nel trattamento sia quello di autonomo titolare o di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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