Parere del Garante n. 299 del 17/04/2026
Parere su uno schema di decreto in tema di anagrafi della popolazione residente - 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina uno schema di regolamento attuativo del d.l. 7/2024, volto ad aggiornare il d.P.R. 223/1989 per collegare le procedure anagrafiche alle risultanze del censimento permanente e alle funzionalità di ANPR. Pur rilevando la coerenza generale dell’intervento con il quadro di settore, il Garante segnala un profilo critico decisivo: la restituzione in forma individuale ai Comuni dei dati raccolti a fini statistici per l’aggiornamento/revisione delle anagrafi contrasta con il divieto di riutilizzo dei dati statistici per finalità diverse, sancito dall’art. 105 del Codice privacy e dall’art. 9 del d.lgs. 322/1989. Per tale ragione chiede una modifica della norma primaria (art. 1, comma 233, l. 205/2017) e, in via prudenziale, suggerisce di stralciare dallo schema le disposizioni che presuppongono tale riutilizzo.
Parere sullo schema di decreto di modifica del d.P.R. 223/1989 in materia di anagrafi della popolazione residente e utilizzo dei dati censuari
Parere sullo schema di decreto in materia di anagrafi della popolazione residente
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, su uno schema di decreto di modifica del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. L’intervento è finalizzato ad attuare l’art. 2, comma 2, del d.l. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla l. 25 marzo 2024, n. 38, in connessione con il passaggio al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.
Quadro normativo di riferimento
Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy. Il Garante richiama inoltre il quadro settoriale composto dal d.P.R. 223/1989, dall’art. 1, comma 233, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal d.l. 7/2024, nonché dall’art. 105 del Codice privacy e dall’art. 9 del d.lgs. 322/1989 in materia di utilizzo dei dati trattati per fini statistici.
Contenuto dello schema esaminato
Lo schema si compone di due articoli e interviene su diverse disposizioni del regolamento anagrafico. In particolare, prevede:
- la cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità anche sulla base delle risultanze del censimento permanente;
- l’utilizzo delle risultanze censuarie per gli accertamenti relativi a omissioni dichiarative;
- l’aggiornamento delle schede individuali con i dati delle attività di revisione post censuaria;
- l’inserimento delle attività post censuarie tra i compiti dell’ufficiale di anagrafe;
- la trasmissione di ulteriori dati ISTAT tramite l’ufficio di statistica nei comuni dotati di struttura distinta;
- la possibilità di esercitare l’alta vigilanza sulla tenuta delle anagrafi anche in forma digitale tramite indicatori di controllo in ANPR definiti con linee guida ISTAT.
Valutazione del Garante
Il Garante ritiene lo schema, nel suo complesso, coerente con il quadro di settore e con l’obiettivo di adeguare le procedure anagrafiche all’evoluzione del sistema censuario e alla digitalizzazione dei servizi. Tuttavia evidenzia un profilo di incompatibilità sostanziale relativo al riutilizzo dei dati raccolti per finalità statistiche.
Divieto di utilizzo dei dati statistici per finalità amministrative diverse
Secondo il Garante, la restituzione "in forma individuale" ai Comuni dei dati raccolti nell’ambito del censimento permanente, per finalità di revisione o aggiornamento delle anagrafi, contrasta con il divieto di riutilizzo per finalità diverse da quelle statistiche. Il richiamo è all’art. 105 del Codice privacy e all’art. 9 del d.lgs. 322/1989, letti alla luce del principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), GDPR.
Il Garante sottolinea che tale divieto vale anche rispetto alla revisione di basi dati amministrative, come l’anagrafe della popolazione residente, e richiama in proposito precedenti atti e orientamenti già espressi in materia.
Richiesta di modifica della disciplina primaria e indicazioni operative
Poiché la criticità discende dalla norma primaria che consente la restituzione dei dati in forma individuale, il Garante segnala la necessità di modificare l’art. 1, comma 233, della l. 205/2017 per renderlo conforme alla disciplina privacy. In attesa di tale intervento legislativo, suggerisce come misura prudenziale di valutare lo stralcio, dallo schema di regolamento, delle lettere a), capoverso c-bis), d), e), n) e p) dell’art. 1, comma 1, in quanto tutte collegate all’utilizzo dei dati statistici censuari per revisione e aggiornamento anagrafico.
Esito del parere
Il parere non è pienamente favorevole: il Garante esprime un orientamento complessivamente non ostativo sul piano generale, ma condizionato alla rimozione o correzione delle disposizioni che consentono il riuso dei dati censuari per finalità anagrafiche, ritenute incompatibili con la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione. Lo schema di decreto modifica il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, in attuazione dell’art. 2, comma 2, del d.l. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla l. 25 marzo 2024, n. 38.
Contenuto dello schema regolamentare
Lo schema introduce norme per l’uso delle risultanze del censimento permanente nella revisione e aggiornamento delle anagrafi: cancellazione per irreperibilità basata sul censimento, accertamenti per omissioni anche fondati sulle risultanze censuarie, aggiornamento delle schede individuali con i dati della revisione post censuaria, compiti dell’ufficiale di anagrafe e dell’ufficio di statistica, nonché controlli digitali sulla qualità dei dati in ANPR.
Valutazione di coerenza generale
Il Garante ritiene lo schema in generale coerente con il quadro normativo di settore, in quanto attuativo delle modifiche introdotte dal d.l. 7/2024 e riferito al d.P.R. 223/1989 e alla disciplina del censimento permanente.
Criticità sul riuso dei dati statistici
La restituzione ai Comuni, in forma individuale, dei dati raccolti a fini censuari per aggiornare o revisionare i registri anagrafici è ritenuta incompatibile con l’art. 105 del Codice privacy e con l’art. 9 del d.lgs. 322/1989. Il Garante richiama il principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), GDPR e la propria precedente posizione secondo cui i dati trattati a fini statistici non possono essere usati per finalità amministrative diverse, inclusa la revisione delle banche dati anagrafiche.
Richiesta di intervento sulla norma primaria e indicazione prudenziale
Il Garante segnala la necessità di modificare l’art. 1, comma 233, della l. 205/2017 per renderlo conforme alla disciplina di protezione dei dati. In attesa di tale intervento legislativo, suggerisce quale misura prudenziale di valutare lo stralcio delle disposizioni dello schema che richiamano l’uso dei dati statistici censuari per la revisione e l’aggiornamento delle anagrafi comunali.
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