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Parere

Parere del Garante n. 301 del 23/04/2026

Parere su istanza di accesso civico - 23 aprile 2026

Garante Privacy301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Comune di Trieste su un accesso civico generalizzato relativo a documenti concernenti sversamenti di liquami fognari e i successivi accertamenti amministrativi. Il punto controverso riguarda l’ostensione dei nominativi e degli indirizzi di residenza dei proprietari destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento, già trasmessi al richiedente con tali dati oscurati. L’Autorità ritiene legittimo il parziale diniego, perché la conoscenza generalizzata di quei dati personali, nel contesto specifico, costituirebbe un’interferenza sproporzionata e non necessaria rispetto alle finalità dell’accesso civico, senza apportare un concreto contributo al controllo diffuso sull’azione amministrativa. Restano comunque ferme le ordinarie tutele dell’accesso documentale ex l. 241/1990, ove ricorrano i presupposti di interesse diretto, concreto e attuale.

Parere su accesso civico generalizzato a documenti relativi a sversamenti fognari e avvio del procedimento, con oscuramento di nominativi e indirizzi dei controinteressati

Accesso civico generalizzato e oscuramento di dati personali in documenti su sversamenti fognari

Il Garante rende parere su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Trieste, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, in relazione a un provvedimento di accoglimento parziale di un’istanza di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava documenti relativi a sversamenti di liquami fognari e ai successivi accertamenti amministrativi, con contestazione dell’oscuramento dei nominativi e degli indirizzi di residenza dei proprietari delle abitazioni destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento.

Contesto dell’istanza e posizione del Comune

Dagli atti risulta che il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta, in 10 punti, omettendo solo i dati personali dei soggetti controinteressati. Il richiedente ha chiesto il riesame lamentando, per la parte di interesse dell’Autorità, di non aver ricevuto integralmente le comunicazioni di avvio del procedimento perché i nominativi e la residenza erano stati oscurati in applicazione del principio di minimizzazione ex art. 5 GDPR.

Quadro normativo di riferimento

Il parere si fonda sulla disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, secondo cui l’accesso può essere negato quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla normativa di settore (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Il Garante richiama la nozione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR e i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR. Sono richiamate anche le Linee guida ANAC sull’accesso civico e il provvedimento del Garante n. 521/2016 di intesa sulle stesse, oltre alla giurisprudenza CEDU richiamata nelle linee guida.

Valutazioni del Garante sul bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati

L’Autorità sottolinea che i dati richiesti, cioè nominativo e indirizzo di residenza, consentono di identificare i soggetti e di ricondurli a ulteriori informazioni sulla loro sfera personale, tra cui la proprietà dell’immobile e la circostanza di essere coinvolti in verifiche e accertamenti in un procedimento amministrativo ancora in corso, senza che ciò implichi necessariamente responsabilità per lo sversamento. Poiché l’accesso civico rende i documenti conoscibili da chiunque e riutilizzabili ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013, il Garante ritiene necessario valutare con particolare rigore la possibile lesione dei diritti dei controinteressati.

Esito del parere

Nel caso concreto non emergono elementi sufficienti per ritenere che la conoscenza generalizzata di quei dati personali sia utile a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali o sulla gestione delle risorse pubbliche, né alla partecipazione al dibattito pubblico. Il Garante conclude che la loro ostensione determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata, in violazione dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione del GDPR, e che l’oscuramento disposto dal Comune è quindi giustificato. Il parere è dunque sostanzialmente favorevole all’accoglimento parziale dell’istanza, con conferma dell’oscuramento dei dati personali dei controinteressati.

Rilievo finale sull’accesso documentale

Resta ferma la possibilità di accedere ai medesimi dati tramite il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. l. 241/1990, se il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

Punti principali

Oggetto del parere e contesto fattuale

Il parere riguarda un’istanza di accesso civico generalizzato presentata al Comune di Trieste per ottenere numerosi documenti relativi a sversamenti di liquami fognari e ai successivi accertamenti del servizio comunale. Il richiedente contestava l’oscuramento di nominativi e residenza dei proprietari delle abitazioni limitrofe destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, nonché i principi di limitazione della finalità e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR. Richiama inoltre l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR sulla nozione di dato personale e le Linee guida ANAC sull’accesso civico, oltre alla giurisprudenza della CEDU e al precedente provvedimento Garante n. 521/2016.

Valutazione sulla ostensione dei dati personali

L’Autorità osserva che nominativo e indirizzo di residenza non sono meri dati neutri, ma consentono di collegare i soggetti a informazioni ulteriori sulla loro posizione proprietaria e sulla circostanza di essere destinatari di verifiche e accertamenti in un procedimento amministrativo ancora in corso. Nel caso concreto non emergono elementi sufficienti per ritenere che la loro conoscenza generalizzata sia necessaria alle finalità di controllo diffuso e partecipazione pubblica perseguite dall’accesso civico.

Esito del bilanciamento tra trasparenza e privacy

Il Garante ritiene che la divulgazione dei dati richiesti determinerebbe una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati, con possibile pregiudizio per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. È valorizzata anche l’aspettativa ragionevole di confidenzialità dei soggetti coinvolti al momento della raccolta dei dati.

Indicazione sull’accesso documentale ordinario

Resta salva la possibilità per il richiedente di ottenere i dati personali tramite accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. l. 241/1990, purché dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicoprotezione dei dati personalibasi giuridiche del trattamentominimizzazione dei dati

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