Regolamento (UE) 2021/1302
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 del Consiglio del 5 agosto 2021 che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo alla Guinea-Bissau previsto dal regolamento (UE) n. 377/2012. Il Consiglio ha ritenuto che due persone dovessero essere cancellate dall’elenco contenuto nell’allegato I. La modifica è attuata con un rinvio diretto all’allegato del nuovo regolamento, che sopprime le relative voci.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 cancellando due persone dall’elenco delle misure restrittive relative alla Guinea-Bissau.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri, e incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 relativo a persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. L’intervento riguarda solo l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio, mediante soppressione di due nominativi; non introduce nuovi soggetti sanzionati né nuove misure materiali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 del Consiglio: cancellazione di due persone dall’elenco sanzionatorio per la Guinea-Bissau
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 interviene in un regime di misure restrittive già esistente nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau, istituito dal regolamento (UE) n. 377/2012. Il Consiglio, richiamando l’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, ritiene opportuno aggiornare l’allegato I eliminando due soggetti dall’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive.
Contesto e base normativa
Il regolamento richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 377/2012 e la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando si precisa che:
- il regolamento (UE) n. 377/2012 era stato adottato il 3 maggio 2012;
- il Consiglio ritiene che due persone debbano essere cancellate dall’elenco contenuto nell’allegato I;
- è quindi necessario modificare conseguentemente tale allegato.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone una modifica puntuale dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, rinviando all’allegato del regolamento di esecuzione per l’esatta portata dell’intervento. La modifica consiste nella soppressione delle seguenti voci:
- voce 17: Comandante Bion NA TCHONGO, alias Nan Tchongo, indicato come Marina;
- voce 19: Capitano Paulo SUNSAI.
Effetti pratici per gli operatori
La conseguenza giuridica è la rimozione dei due nominativi dall’elenco dei destinatari delle misure restrittive UE connesse alla Guinea-Bissau. Per gli operatori economici e i professionisti che effettuano verifiche sanzionatorie, ciò implica l’aggiornamento delle liste interne e dei controlli di compliance alla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e natura vincolante
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dal Consiglio il 5 agosto 2021 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, che disciplina misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. La finalità è aggiornare l’elenco dei soggetti soggetti a restrizioni.
Cancellazione di due nominativi dall’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato sono soppresse le voci relative a: 17) Comandante Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo) (Marina); 19) Capitano Paulo SUNSAI.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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