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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1302

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 del Consiglio del 5 agosto 2021 che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

Normativa europea32021R1302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo alla Guinea-Bissau previsto dal regolamento (UE) n. 377/2012. Il Consiglio ha ritenuto che due persone dovessero essere cancellate dall’elenco contenuto nell’allegato I. La modifica è attuata con un rinvio diretto all’allegato del nuovo regolamento, che sopprime le relative voci.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 cancellando due persone dall’elenco delle misure restrittive relative alla Guinea-Bissau.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri, e incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 relativo a persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. L’intervento riguarda solo l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio, mediante soppressione di due nominativi; non introduce nuovi soggetti sanzionati né nuove misure materiali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 del Consiglio: cancellazione di due persone dall’elenco sanzionatorio per la Guinea-Bissau

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 interviene in un regime di misure restrittive già esistente nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau, istituito dal regolamento (UE) n. 377/2012. Il Consiglio, richiamando l’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, ritiene opportuno aggiornare l’allegato I eliminando due soggetti dall’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive.

Contesto e base normativa

Il regolamento richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 377/2012 e la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando si precisa che:

  • il regolamento (UE) n. 377/2012 era stato adottato il 3 maggio 2012;
  • il Consiglio ritiene che due persone debbano essere cancellate dall’elenco contenuto nell’allegato I;
  • è quindi necessario modificare conseguentemente tale allegato.

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone una modifica puntuale dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, rinviando all’allegato del regolamento di esecuzione per l’esatta portata dell’intervento. La modifica consiste nella soppressione delle seguenti voci:

  • voce 17: Comandante Bion NA TCHONGO, alias Nan Tchongo, indicato come Marina;
  • voce 19: Capitano Paulo SUNSAI.

Effetti pratici per gli operatori

La conseguenza giuridica è la rimozione dei due nominativi dall’elenco dei destinatari delle misure restrittive UE connesse alla Guinea-Bissau. Per gli operatori economici e i professionisti che effettuano verifiche sanzionatorie, ciò implica l’aggiornamento delle liste interne e dei controlli di compliance alla data di entrata in vigore del regolamento.

Entrata in vigore e natura vincolante

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dal Consiglio il 5 agosto 2021 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, che disciplina misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. La finalità è aggiornare l’elenco dei soggetti soggetti a restrizioni.

Cancellazione di due nominativi dall’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato sono soppresse le voci relative a: 17) Comandante Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo) (Marina); 19) Capitano Paulo SUNSAI.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esterne

Testo integrale

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