Regolamento (UE) 2021/1303
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1303 della Commissione del 5 agosto 2021 che cancella la protezione della denominazione di origine [«Neusiedlersee-Hügelland (DOP)»]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1303 cancella la protezione della DOP "Neusiedlersee-Hügelland" nel settore vitivinicolo. La misura segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, applicata mutatis mutandis alla cancellazione, e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dall’Austria. Conseguentemente, è soppressa anche l’iscrizione della denominazione nel registro UE delle DOP e IGP dei vini. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Cancellazione della protezione della denominazione di origine protetta "Neusiedlersee-Hügelland" nel settore vitivinicolo e soppressione della relativa iscrizione nel registro UE.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Neusiedlersee-Hügelland" (DOP) nel settore dei vini, con effetto nell’intero territorio dell’Unione europea. Riguarda la procedura di cancellazione della protezione avviata dall’Austria ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2019/33. Non disciplina altre DOP/IGP né altre categorie di prodotti.
Cancellazione della protezione della DOP "Neusiedlersee-Hügelland"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1303 della Commissione dispone la cancellazione della protezione della denominazione di origine protetta "Neusiedlersee-Hügelland" nel settore vitivinicolo. La misura è adottata nell’ambito della disciplina dell’OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e tiene conto della procedura specifica prevista per la cancellazione delle denominazioni protette.
Base normativa e iter procedurale
La Commissione richiama l’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2019/33, che estende mutatis mutandis alla cancellazione la procedura di cui agli articoli 94 e 96-99 del regolamento base. La richiesta di cancellazione presentata dall’Austria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; durante la fase di opposizione non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Effetti della cancellazione
L’articolo 1 cancella formalmente la protezione della DOP "Neusiedlersee-Hügelland". In conseguenza di tale cancellazione, l’articolo 2 sopprime anche la relativa iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini previsto dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato nell’ultimo articolo, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e procedura di cancellazione
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013, richiamando l’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2019/33, che rende applicabile mutatis mutandis la procedura degli articoli 94 e 96-99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla cancellazione di una DOP. La domanda di cancellazione presentata dall’Austria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Cancellazione della protezione della DOP
L’articolo 1 dispone la cancellazione della protezione della denominazione di origine "Neusiedlersee-Hügelland" (DOP). Il provvedimento è motivato dal fatto che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Soppressione dal registro UE dei vini
L’articolo 2 prevede la soppressione dell’iscrizione della DOP "Neusiedlersee-Hügelland" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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