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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1301

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1301 del Consiglio del 5 agosto 2021 che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

Normativa europea32021R1301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1301 aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea. L’intervento consiste esclusivamente nella revisione delle informazioni relative a cinque persone già inserite nell’elenco sanzionatorio. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco di cinque persone soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea ai sensi del regolamento (UE) n. 1284/2009.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive specifiche adottate dall’Unione europea nei confronti della Repubblica di Guinea. Incide sull’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009, sostituendo le voci da 1 a 5 dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 3. I destinatari materiali sono le cinque persone indicate nell’allegato aggiornato; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Aggiornamento delle misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1301 del Consiglio interviene sul regime sanzionatorio già istituito dal regolamento (UE) n. 1284/2009 nei confronti della Repubblica di Guinea. La finalità è circoscritta all’aggiornamento delle informazioni relative a cinque persone incluse nell’elenco sanzionatorio dell’allegato II, sulla base dell’articolo 15 bis, paragrafo 1, del regolamento di base.

Base giuridica e contesto

L’atto richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (UE) n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea. Nei considerando si precisa che il regolamento originario è stato adottato il 22 dicembre 2009 e che, alla luce degli elementi disponibili, è opportuno aggiornare le informazioni relative a cinque persone già elencate nell’allegato II.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nella rubrica "Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 3", le voci dalla 1 alla 5 sono sostituite integralmente.

Le persone interessate risultano essere:

  • Capitano Moussa Dadis Camara, con indicazione di data di nascita, numero di passaporto, sesso, indirizzo a Ouagadougou (Burkina Faso) e qualifica di ex militare e capo della giunta militare del CNDD;
  • Colonnello Moussa Tiégboro Camara, anche noto come Moussa Thiegboro Camara, con indicazione della data di nascita, numero di passaporto, sesso e funzione di segretario generale della presidenza della Repubblica di Guinea;
  • Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif Diaby, con indicazione della data di nascita, numero di passaporto, sesso e qualifica di medico militare;
  • Capitano Aboubacar Chérif, alias Toumba Diakité, con indicazione del sesso, dell’indirizzo a Conakry (Repubblica di Guinea), della qualifica di ex militare e della circostanza che si trova in stato di detenzione;
  • Colonnello Jean-Claude Pivi, alias Coplan, con indicazione della data di nascita, sesso e funzione di ministro incaricato della sicurezza del presidente.

Per tutte le persone è riportato il medesimo motivo di inserimento: essere state identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi del 28 settembre 2009 in Guinea.

Entrata in vigore e efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 è modificato sostituendo le voci da 1 a 5 della rubrica relativa all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 3. Le modifiche riguardano l’aggiornamento delle informazioni identificative e dei motivi di inserimento relativi a cinque persone.

Persone interessate e motivazione dell’inserimento

Le cinque persone elencate nell’allegato aggiornato sono: Capitano Moussa Dadis Camara; Colonnello Moussa Tiégboro Camara; Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif Diaby; Capitano Aboubacar Chérif (alias Toumba) Diakité; Colonnello Jean-Claude Pivi (alias Coplan). Per tutte viene indicato che sono state identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittiverelazioni esterne

Testo integrale

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