Regolamento (UE) 2021/1295
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1295 della Commissione del 4 agosto 2021 recante deroga, per l’anno 2021, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento consente, per il 2021, un aumento degli anticipi che gli Stati membri possono versare agli agricoltori a valere sui pagamenti diretti e su taluni interventi di sviluppo rurale. La deroga è giustificata dal protrarsi degli effetti economici della pandemia di COVID-19, che continua a incidere sulla liquidità e sulla stabilità finanziaria degli operatori agricoli. Il provvedimento sostituisce temporaneamente i massimali ordinari previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013, elevandoli rispettivamente al 70% e all’85%.
Deroga per l’anno di domanda 2021 ai limiti ordinari degli anticipi sui pagamenti diretti e su talune misure di sviluppo rurale, elevandone la percentuale massima.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con effetto direttamente applicabile, limitatamente all’anno di domanda 2021. Riguarda i beneficiari dei pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i beneficiari del sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con particolare riferimento alle misure connesse alla superficie e agli animali. L’intervento opera in deroga ai limiti ordinari previsti dall’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1295: deroga temporanea agli anticipi PAC per il 2021
Il regolamento interviene in via eccezionale sui limiti massimi degli anticipi che gli Stati membri possono corrispondere nell’ambito della politica agricola comune. La misura è adottata dalla Commissione per fronteggiare il protrarsi delle difficoltà economiche e di liquidità connesse alla pandemia di COVID-19, considerate ancora rilevanti per il settore agricolo nel 2021.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica è l’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che disciplina i tempi e le percentuali degli anticipi sui pagamenti diretti e su taluni pagamenti dello sviluppo rurale. In via ordinaria, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali. Il regolamento in esame richiama espressamente la precedente deroga del regolamento di esecuzione (UE) 2020/531, adottata per il 2020, e ne prosegue la logica per l’anno di domanda 2021.
Ambito di applicazione
La deroga si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda due categorie di aiuti:
- i pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- il sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
L’intervento è limitato all’anno di domanda 2021 e non modifica in via permanente il quadro ordinario previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013.
Contenuto della deroga
L’articolo 1 stabilisce che, in deroga alla disciplina generale:
- per i pagamenti diretti, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70%;
- per il sostegno in ambito sviluppo rurale, gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85%.
La disposizione ha natura autorizzatoria: consente agli Stati membri di applicare percentuali più elevate, ma non impone il loro utilizzo.
Motivazione sostanziale
La Commissione fonda la deroga sulle persistenti perturbazioni economiche causate dalla pandemia di COVID-19. Il considerando centrale evidenzia che gli agricoltori continuano a subire difficoltà finanziarie eccezionali e che l’aumento degli anticipi mira ad attenuare gli effetti negativi sulla liquidità delle imprese agricole, considerate particolarmente vulnerabili.
Entrata in vigore, efficacia e vincolatività
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per amministrazioni e organismi pagatori nazionali, il regolamento consente di anticipare una quota significativamente maggiore dei sostegni PAC nel 2021, con impatti immediati sulla programmazione dei pagamenti. Per agricoltori e consulenti, la misura è rilevante in termini di gestione della tesoreria e di pianificazione finanziaria, in quanto incrementa la liquidità disponibile in una fase ancora condizionata dagli effetti economici della crisi sanitaria.
Disposizioni principali
Deroga ai massimali ordinari degli anticipi
Per l’anno di domanda 2021, in deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70% per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all’85% per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Ragioni della deroga
La Commissione richiama il perdurare della crisi conseguente alla pandemia di COVID-19, che nel 2021 continua a provocare difficoltà economiche e finanziarie eccezionali agli agricoltori. La misura è adottata per attenuare gli effetti sulla liquidità degli operatori e prosegue l’impostazione già seguita con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 per l’anno 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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