Sentenza del 22/09/2021 n. 25784 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR che aveva accertato in fatto che la torre è componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico e pertanto rientra nella categoria degli "impianti"/macchinari esclusi dalla stima catastale ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21. Le spese di giudizio sono compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato Docfa (26/05/2016) chiedendo una rendita catastale che non computasse la torre dell'aerogeneratore, ritenendola fiscalmente non rilevante in base alla L. n. 208/2015, art. 1, comma 21. L'Agenzia rettificò la rendita includendo la torre; la CTP respinse il ricorso del contribuente, mentre la CTR riformò accogliendo il gravame e ritenendo la torre componente essenziale e funzionale al processo produttivo di generazione elettrica (quindi da escludere dalla stima catastale ai sensi della L. n. 208/2015). L'Agenzia ricorse in Cassazione censurando l'interpretazione della CTR e sostenendo che la torre sia una costruzione che accresce l'utilità dell'immobile e quindi deve concorrere alla rendita.
Norme richiamate
Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale ... tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'esclusione riguarda componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano stabilmente infisse al suolo: il criterio decisivo è la strumentalità al processo produttivo, non la mera natura strutturale o la consistenza fisica.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies
norma di interpretazione autentica che include nel computo della rendita catastale le "costruzioni stabili" connesse al suolo, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale
Storicamente aveva ampliato la nozione di elementi computabili nella rendita includendo anche elementi integrati funzionali all'attività; la L. 2015 poi ha parzialmente modificato il quadro introducendo l'esclusione per gli impianti funzionali.
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
Richiamo alle istruzioni della circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012 per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare
Conferma il precedente indirizzo tecnico-normativo usato per la stima degli impianti speciali; tuttavia la L. 208/2015 modifica il criterio applicabile dal 2016 in poi.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012
Fornisce criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita delle unità speciali, utili come riferimento ma da coordinare con la successiva disciplina normativa del 2015.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
L'Amministrazione ha interpretato la norma ritenendo le torri come costruzioni da includere nella stima; la Corte ritiene tale interpretazione non vincolante quando la valutazione tecnica dimostra la funzione impiantistica e produttiva della torre.
Art. 821 c.c. (richiamato dall'Agenzia)
Riferimento al principio dell'accessione/immobilizzazione; la Corte tuttavia privilegia il criterio della funzionalità produttiva introdotto dalla L. 208/2015 rispetto alla sola nozione civilistica di connessione materiale.
Massime di principio
- A partire dal 1° gennaio 2016 la questione catastale va valutata con il test della strumentalità: se un elemento è un macchinario, congegno, attrezzatura o impianto funzionale al processo produttivo, va escluso dalla stima della rendita anche se è stabilmente infisso al suolo.
- La mera consistenza strutturale o la stabile infissione al suolo non sono di per sé determinanti: conta se l'elemento apporta una utilità residua all'immobile al di fuori del processo produttivo.
- La qualificazione è fattuale e rimessa al giudice del merito: occorrono accertamenti tecnici (progettuali, costruttivi, di funzionamento) per dimostrare se la componente è essenziale al processo produttivo o è mero supporto accessorio.
- Le circolari amministrative offrono orientamenti, ma la loro interpretazione può essere disattesa se il giudice, sulla base degli elementi di fatto, riconosce la funzionalità produttiva dell'elemento.
- È importante verificare la data di presentazione/valutazione (la regola della L. 208/2015 si applica dal 1/1/2016): controversie nate dopo tale data sono soggette al nuovo criterio esclusivo per gli impianti funzionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 1124 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 1126 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 set 2021Sentenza del 22/09/2021 n. 1128 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →