Cassazione Civile, Sentenza n. 28130/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ida Amato, socia accomandante della Assiservices s.a.s., ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima revoca del mandato di agenzia effettuata il 21/9/1989 dalla Ticino s.p.a. (poi AXA). L'azione è stata promossa dopo che la Corte d'Appello di Roma e la Cassazione avevano accertato l'illegittimità della revoca in favore della società. L'attrice ha sostenuto che la prescrizione non era maturata perché: (i) gli atti interruttivi compiuti dalla Assiservices avrebbero interrotto la prescrizione anche per lei ai sensi dell'art. 1310 c.c.; (ii) il dies a quo della prescrizione doveva essere individuato nel momento in cui la vittima poteva individuare il soggetto responsabile e non dalla data della revoca; (iii) in ogni caso il giudicato favorevole alla società e i successivi accertamenti rendevano tempestiva la sua azione. Ha poi dedotto questioni relative all'estensione del giudicato esterno e alla violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Amato. Il Collegio ha ritenuto infondati i principali rilievi: (i) gli atti interruttivi compiuti dalla Assiservices non potevano essere fatti valere dalla Amato ai sensi dell'art. 1310 c.c. perché mancava solidarietà attiva espressamente prevista in un titolo negoziale; (ii) quanto al dies a quo della prescrizione, la Corte ha distinto tra i danni risarcibili direttamente dalla società e quelli risarcibili dal socio: la perdita degli utili era un danno della società (che doveva agire), mentre il danno riflesso relativo alla mancata disponibilità di mezzi (es. mancata conclusione di un affare, ricorso a prestiti) poteva essere fatto valere dalla socia e il dies a quo di prescrizione per tali danni si colloca quando la perdita di disponibilità si è concretamente manifestata; la semplice incertezza soggettiva o fattuale circa l'identificazione del soggetto responsabile non costituisce causa giuridica impeditiva della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c.; (iii) l'eccezione di giudicato esterno non è stata accolta perché mancavano identità di parti e petitum e perché la ricorrente non aveva prodotto né documentato adeguatamente la sentenza invocata; (iv) altre censure sono state dichiarate inammissibili per novità o difetto di specificità. La Corte ha compensato le spese di lite e applicato la normativa procedurale richiamata.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La Corte ha interpretato che per sospendere o impedire la decorrenza della prescrizione rilevano solo cause giuridiche che rendano l'esercizio del diritto impossibile; impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto non ne sospendono il decorso
art. 1310 c.c.
Gli atti interruttivi compiuti da un creditore non producono effetto nei confronti di altri creditori se non sussiste una solidarietà attiva basata su un titolo negoziale preesistente; nel caso di specie tale solidarietà non è stata dimostrata
art. 2320 c.c.
Richiamato per chiarire la posizione giuridica del socio accomandante (divieto di atti di amministrazione) e per sottolineare che la capacità di agire della socia rispetto ai diritti sociali è distinta da quella della società
art. 2941 c.c. (nn. 1 e 8)
La questione relativa alla sospensione della prescrizione ai sensi di tali disposizioni è stata ritenuta nuova in sede di legittimità e quindi inammissibile, senza che sia stata esaminata nel merito
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di cosa giudicata; la Corte ha affermato che il giudicato non può essere esteso a soggetti diversi né ai diritti individuali della ricorrente senza identità di parti e di petitum
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia sul giudicato esterno è infondata poiché la questione non era stata oggetto di motivo d'appello e non risultava tempestivamente e adeguatamente proposta
art. 360 c.p.c.
La Corte ha valutato i motivi di cassazione alla luce dei motivi previsti da tale norma (vizi di diritto), rigettando le censure infondate o inammissibili
art. 92 c.p.c.
Applicata per disporre la compensazione delle spese di lite, ritenuta opportuna per la complessità della controversia e la correzione motivazionale disposta
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato e applicato nella parte finale della sentenza secondo quanto previsto per il deposito/custodia documentale (menzionato nella pronuncia)
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020
Norma processuale richiamata per la gestione del procedimento in camera di consiglio e per le conclusioni del P.M. in mancanza di discussione orale
Massime di principio
- Distinguere sempre tra il danno subito dalla società e il danno riflesso subito dal socio: la società ha primariamente il diritto di agire per i suoi danni (es. perdita degli utili), mentre il socio può agire per danni personali derivanti dalla mancata disponibilità degli utili o per pregiudizi specifici a lui attribuibili
- Il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui il soggetto leso poteva concretamente esercitare il diritto; l'incertezza soggettiva o fattuale sull'identità del responsabile non sempre sospende la prescrizione, salvo che esista un'effettiva impossibilità giuridica di agire
- Gli atti interruttivi posti in essere da un altro soggetto (es. la società) non sono automaticamente efficaci nei confronti del singolo socio: perché ciò avvenga è necessaria una solidarietà attiva basata su un titolo preesistente
- Per far valere gli effetti di un giudicato esterno occorrono identità di parti e di petitum oppure un trasferimento di diritti documentato; la semplice qualità di socio non implica automaticamente l'estensione del giudicato
- Le eccezioni processuali rilevanti (es. giudicato esterno, sospensione della prescrizione) devono essere tempestivamente e correttamente proposte e documentate nel corso del giudizio di merito per poter essere efficaci in sede di gravame e in eventuale cassazione
- Le censure nuove introdotte solo in sede di legittimità sono inammissibili; questioni procedurali o interpretative non preventivamente dedotte nel merito rischiano di non essere esaminate
- Quando si lamenta la decorrenza della prescrizione, valutare distintamente i singoli profili di danno per stabilire il relativo dies a quo: alcuni pregiudizi si manifestano e sono agibili prima (e quindi prescrivibili prima) rispetto ad altri
- La compensazione delle spese può essere disposta nei casi di particolare complessità e di correzione della motivazione, pertanto è opportuno prevedere anche la gestione dei costi processuali nelle strategie di lite
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