Cassazione Penale, Sentenza n. 10938/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio (con aggravante ex art. 416-bis), deducendo principalmente: (i) che le dichiarazioni sopravvenute del collaboratore di giustizia Raffaele Moscato sono "novità" che avrebbero dovuto modificare il quadro indiziario, poiché Moscato, pur conoscendo direttamente la pianificazione dell'omicidio, non ha indicato il nome del ricorrente e dunque smentirebbe le dichiarazioni de relato favorevoli all'imputazione (Arena/Pardea); (ii) che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente l'attendibilità delle fonti dichiarative e avrebbe travisato il valore probatorio delle videoriprese attribuendo a esse elementi (la costante presenza di Staropoli con la vittima) che in realtà deriverebbero da testimonianze; (iii) che le argomentazioni difensive sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga) non sono state adeguatamente considerate, con riferimento agli artt. 274 e 275 c.p.p., e che la mancata rivalutazione alla luce delle novità avrebbe imposto la modifica o la revoca della misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, in sede di appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., il Tribunale è tenuto a esaminare solo se l'ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata rispetto ai fatti nuovi allegati, non procedendo a una piena rinnovazione probatoria. La Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale: le dichiarazioni di Moscato non hanno formato elemento di novità idoneo a scalfire il giudicato cautelare, essendo riconducibili alla fase deliberativa e organizzativa (individuando Battaglia come mandante) e non smentendo il quadro indiziario che si fondava anche su altri elementi (movimenti della vittima, il fatto che Staropoli fu l'ultima persona a vederla viva, videoriprese e sommarie informazioni testimoniali di Guastalegname). Analogamente, non sono emerse novità sufficienti a rideterminare le esigenze cautelari (pericolo di fuga). Per tali ragioni il rigetto dell'istanza di revoca/sostituzione della misura è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello al Tribunale contro l'ordinanza che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare; il Tribunale, in tale sede, valuta la correttezza giuridica e la motivazione rispetto ai fatti nuovi e non riconsidera integralmente la sussistenza delle condizioni della misura.
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante di partecipazione a organizzazione di tipo mafioso; nel caso in esame l'omicidio è aggravato da tale fattispecie e contribuisce alla gravità indiziaria complessiva.
art. 110 cod. pen.
Principio della partecipazione al reato (concorso); richiamato in relazione alla valutazione del ruolo degli indagati nella vicenda criminosa.
art. 575 cod. pen.
Delitto di omicidio; norma sostanziale del capo di imputazione rispetto alla quale è valutata la gravità indiziaria.
art. 273 cod. proc. pen.
Regole sull'acquisizione e valutazione delle dichiarazioni rese da testi/collaboratori; richiamata nella critica relativa alla verifica dell'attendibilità delle fonti dichiarative.
art. 192 cod. proc. pen.
Principi sulla motivazione dei provvedimenti; evocata nel contesto della presunta illogicità della motivazione del Tribunale sulla valutazione delle dichiarazioni.
art. 274 cod. proc. pen.
Fattispecie che disciplina le esigenze cautelari (preservazione dell'indagine, incolumità pubblica, ecc.); il Tribunale ha ritenuto che tali esigenze, valutate originariamente, non siano mutate da fatti nuovi.
art. 275 cod. proc. pen.
Presunzioni in tema di esigenze cautelari (anche in relazione al pericolo di fuga); la Corte ha osservato che il Tribunale aveva già valorizzato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 nella valutazione iniziale.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma sulle istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare; richiamata in relazione al carattere di "novità" richiesto per new argumenta in sede di istanza.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni attuative relative agli obblighi conseguenti alla condanna per spese processuali; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sui limiti di rappresentazione e sintesi del ricorso in cassazione (richiami formali ai limiti di deduzione dei motivi); citata in riferimento al riassunto dei motivi nel ricorso.
Massime di principio
- In appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare (art. 310 c.p.p.) il giudice si limita a verificare se i fatti nuovi allegati siano realmente tali e se siano idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario: non è prevista una rinnovazione integrale del giudizio cautelare.
- Perché dichiarazioni sopravvenute di collaboratori di giustizia incidano sulla misura cautelare occorre che la difesa indichi con precisione in cosa consista la novità e come essa disarticoli il nucleo degli indizi già valutati (non basta un'affermazione generica di contraddizione).
- La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori va compiuta tenendo conto del loro ruolo (conoscenza diretta vs de relato) e dell'oggetto delle dichiarazioni: dichiarazioni sulla fase deliberativa possono non incidere sull'accertamento dell'esecutore materiale se non contengono elementi specifici in tal senso.
- Le prove di riscontro (es. videoriprese, testimonianze oculari) possono corroborare autonomamente la gravità indiziaria e rendere inefficaci, rispetto alla cautela, critiche che mirano esclusivamente a sminuire la portata di singole dichiarazioni testimoniali.
- Sugli aspetti della sussistenza delle esigenze cautelari (p. es. pericolo di fuga) rileva che le difese devono proporre elementi nuovi e specifici; la semplice reiterazione di argomentazioni già valutate non è sufficiente a modificare la misura.
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