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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08965/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/06/2025 deducendo un solo motivo formalmente qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che la censura è formulata in termini generici e non specifici: non indica puntualmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'impugnazione, né individua in modo concreto le carenze o contraddizioni della motivazione della sentenza impugnata. Ne consegue l'impossibilità per il giudice di legittimità di comprendere i rilievi e svolgere il proprio sindacato.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, richiamando il principio per cui l'impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato, con puntuale confronto con le argomentazioni della decisione. In applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata, con indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della censura.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata: non è sufficiente una censura generica o meramente assertiva.
  • La specificità dei motivi è requisito di ammissibilità dell'impugnazione; la mancata indicazione concreta delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti a sostegno del ricorso determina l'inammissibilità.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge o di motivazione deve tradursi in una critica argomentata e autosufficiente del provvedimento impugnato, idonea a consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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