Cassazione Penale, Ordinanza n. 08965/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/06/2025 deducendo un solo motivo formalmente qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che la censura è formulata in termini generici e non specifici: non indica puntualmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'impugnazione, né individua in modo concreto le carenze o contraddizioni della motivazione della sentenza impugnata. Ne consegue l'impossibilità per il giudice di legittimità di comprendere i rilievi e svolgere il proprio sindacato.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, richiamando il principio per cui l'impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato, con puntuale confronto con le argomentazioni della decisione. In applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata, con indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della censura.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata: non è sufficiente una censura generica o meramente assertiva.
- La specificità dei motivi è requisito di ammissibilità dell'impugnazione; la mancata indicazione concreta delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti a sostegno del ricorso determina l'inammissibilità.
- La deduzione del vizio di violazione di legge o di motivazione deve tradursi in una critica argomentata e autosufficiente del provvedimento impugnato, idonea a consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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