Cassazione Penale, Ordinanza n. 40911/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 2 febbraio 2023. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in sostanza, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., già esclusa dai giudici di merito sulla base della valutazione dell'oggettivo disvalore del fatto e delle emergenze processuali. La Cassazione rileva che le doglianze riproponevano profili già esaminati e disattesi nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. fossero meramente reiterative di questioni già vagliate con motivazione corretta, puntuale, coerente con gli atti e priva di manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando i giudici di merito abbiano congruamente valorizzato l'oggettivo disvalore della condotta e la relativa valutazione non sia affetta da illogicità manifeste; la riproposizione in cassazione di doglianze già disattese integra motivo non scrutinabile nel merito.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie di legge, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, in assenza di specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; se il giudice di merito ha argomentato in modo coerente sull'oggettivo disvalore del fatto, la censura è infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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