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Legge

L.R. Veneto 41/2014

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

Normativa regionaleL.R. Veneto 41/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva l’assestamento del bilancio regionale 2014 del Veneto sulla base dei dati definitivi 2013, ridetermina saldo di cassa, residui e disavanzo, autorizza nuovo indebitamento per coprire il maggior disavanzo e apporta variazioni a entrata e spesa. Introduce inoltre modifiche alla contabilità regionale con applicazione dal 2015, mentre una deroga vale solo per l’esercizio 2014.

Assestamento del bilancio regionale 2014 della Regione Veneto

Assestamento del bilancio regionale 2014

La legge regionale del Veneto approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 sulla base delle risultanze contabili definitive dell’esercizio 2013. Oltre a ridefinire saldi, residui e livelli di indebitamento, interviene sulla contabilità regionale in vista dell’adeguamento al d.lgs. n. 118/2011.

Saldo finanziario, cassa e residui

Il saldo finanziario negativo al 31 dicembre 2013 è determinato in 595.923.956,63 euro e viene coperto con la legge in esame. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in 1.107.127.193,96 euro. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi indicati nella Tabella A allegata.

Reiscrizioni per economie vincolate

L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione è fissato definitivamente in 1.396.516.204,14 euro, secondo la Tabella G allegata.

Disavanzo e ricorso all’indebitamento

Per effetto del saldo finanziario negativo e delle reiscrizioni, il disavanzo di cui alla legge regionale n. 12/2014 è rideterminato in 2.244.940.160,77 euro. Di tale importo:

  • 252.500.000,00 euro trovano riscontro nell’allegato “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato” della legge regionale n. 12/2014;
  • 1.992.440.160,77 euro trovano riscontro nella Tabella F allegata alla presente legge.

Per coprire il maggior disavanzo emerso dalle risultanze definitive 2013, la Giunta regionale è autorizzata per il solo anno 2014 a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite, fino a 215.252.996,20 euro. L’onere annuo di ammortamento, comprensivo degli oneri fiscali, è stimato in 9.862.000,00 euro e coperto nel bilancio pluriennale 2014-2016. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è inoltre rideterminato in 2.244.940.160,77 euro, al netto del rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.

Variazioni al bilancio 2014

Sono disposte variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2014:

  • entrata: variazione netta di 229.482.996,20 euro in competenza e 811.374.088,91 euro in cassa;
  • spesa: variazione netta di 175.282.316,50 euro in competenza e 811.374.088,91 euro in cassa.

Resta inoltre determinata in 54.200.679,70 euro l’eccedenza della variazione netta di competenza dell’entrata rispetto a quella della spesa, per effetto dell’utilizzo di risultato di amministrazione vincolato già iscritto con atti amministrativi nel bilancio 2014, in particolare per finanziamento sanitario corrente, quote vincolate o finalizzate e premialità non impegnate nell’esercizio di riferimento. La Tabella A della legge regionale n. 11/2014 sul rifinanziamento di leggi settoriali è conseguentemente modificata e integrata dalla Tabella D allegata.

Adeguamenti della contabilità regionale al d.lgs. n. 118/2011

In attesa del riordino organico della materia e dell’adeguamento ai principi dell’armonizzazione contabile, la legge modifica la legge regionale n. 39/2001. In particolare:

  • il saldo finanziario deve distinguere la quota derivante da economie su entrate vincolate da quella derivante dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati;
  • i capitoli di spesa sono ripartiti in articoli corrispondenti al quarto livello del Piano dei Conti integrato;
  • è introdotta la disciplina della gestione provvisoria, da svolgere secondo i principi del punto 8 dell’Allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2015.

Regime transitorio sui residui passivi

Per l’esercizio 2014 non trova applicazione, al fine di adeguare la gestione dei residui passivi al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale n. 39/2001.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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