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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24942 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, calcolate sulla sentenza civile parziale emessa nell'ambito di una controversia ereditaria. Con il primo motivo ha denunciato l'insufficiente motivazione dell'avviso, ritenuto privo dell'indicazione della base imponibile e delle aliquote. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato la base imponibile e l'aliquota applicate, sostenendo che l'imposta dovesse essere calcolata soltanto sulla quota di legittima riconosciutale, e con aliquota dell'1%, anziché sull'intero compendio ereditario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di liquidazione, poiché il richiamo alla sentenza civile, alla natura proporzionale dell'imposta e al valore dei beni risultante dalla sentenza consentiva alla contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi. Le censure sulla base imponibile e sull'aliquota sono state dichiarate inammissibili, anche perché la ricorrente non aveva trascritto né indicato correttamente la collocazione processuale del testo integrale della sentenza civile, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la liquidazione sul valore dell'intero compendio ereditario, trattandosi di una pronuncia con effetti divisori riguardante tutte le parti. La contribuente resta coobbligata verso il fisco, ma conserva il diritto di regresso nei confronti degli altri condividenti per le rispettive quote. È stata condannata anche al pagamento di 1.000 euro di compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'atto dell'amministrazione finanziaria deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione.

    L'avviso è valido quando consente al contribuente di individuare gli elementi essenziali della pretesa e di predisporre una difesa effettiva; non è necessario che riporti formule o indicazioni ulteriori se gli elementi sono ricavabili dal richiamo a un atto conosciuto.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione.

    Costituisce il parametro generale per la motivazione dei provvedimenti amministrativi, applicabile anche agli atti tributari tramite la disciplina dello Statuto del contribuente.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37

    Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono soggetti a imposta di registro anche quando si tratta di sentenze parziali, se producono gli effetti previsti dalla disciplina tributaria.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 della Tariffa

    Disciplina l'imposta di registro applicabile agli atti dell'autorità giudiziaria, con aliquote differenti in relazione alla natura e agli effetti della pronuncia, inclusi gli effetti traslativi o divisori.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57

    Le parti del giudizio sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza; chi paga l'intero tributo può esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda, precisando il contenuto rilevante e la loro collocazione processuale. La violazione comporta l'inammissibilità della censura.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte ha esaminato le censure rispettivamente riferite alla violazione di legge e all'omessa o insufficiente motivazione, rigettandole o dichiarandole inammissibili.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2

    Il fascicolo di parte del giudizio tributario confluisce nel fascicolo d'ufficio; tuttavia ciò non esonera il ricorrente in cassazione dall'indicare precisamente gli atti e la loro collocazione processuale.

Massime di principio

  • Un avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando richiama in modo chiaro una sentenza o un altro atto conosciuto dal contribuente e consente di ricostruire presupposto, base imponibile e criterio di calcolo della pretesa.
  • Quando una sentenza civile scioglie o avvia la divisione di una comunione ereditaria, l'imposta di registro può essere calcolata sul valore dell'intero compendio oggetto del giudizio, non necessariamente sulla sola quota assegnata al singolo condividente.
  • La solidarietà tributaria consente all'amministrazione di chiedere l'intero tributo a una sola parte; il soggetto che paga può poi rivalersi civilmente sugli altri obbligati per le rispettive quote.
  • In cassazione è essenziale trascrivere o indicare con precisione il contenuto degli atti decisivi e la loro collocazione nei fascicoli: la mancata osservanza dell'art. 366, n. 6, c.p.c. può rendere inammissibile il motivo senza esame del merito.
  • Per contestare correttamente l'aliquota o la base imponibile occorre dimostrare, sulla base del testo integrale della sentenza, quali siano concretamente la natura e gli effetti giuridici del provvedimento, distinguendo tra mero accertamento, divisione, trasferimento e assegnazione.

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