Ordinanza n. 2329/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.LGS. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Caserta “Luigi Vanvitelli” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Ferrara nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Catania nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Messina nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Milano Statale nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Trieste nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Torino nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università Politecnica delle Marche nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Bologna nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Ateneo di prima scelta e di ogni altra misura ritenuta opportuna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e i criteri di formazione della graduatoria, bandi universitari e atti relativi allo svolgimento e alla correzione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, non ammessi nella sede di prima scelta, hanno impugnato le graduatorie nazionali e gli atti presupposti della procedura, chiedendone l'annullamento e l'ammissione al corso anche in soprannumero. Hanno contestato, tra l'altro, il mutamento dei criteri di formazione della graduatoria introdotto dal D.M. n. 1115/2025, l'ammissione in graduatoria di candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti del semestre filtro, la valorizzazione dei voti sufficienti inizialmente rifiutati, la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti, la violazione della par condicio e dell'anonimato per l'assenza di schermatura delle aule e di metal detector, la trasparenza e le modalità di correzione informatizzata, la predeterminazione delle risposte e dei sinonimi ammessi, la difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità dell'offerta didattica dei diversi atenei, l'eccesso di delega e la violazione dei principi costituzionali, nonché la disciplina differenziata applicabile alle università non statali e ai corsi in lingua inglese. È stata inoltre rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso collettivo per eventuali conflitti di interesse tra ricorrenti collocati in sezioni diverse della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. Ha ritenuto, in via sommaria, legittimo il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che amplia l'accesso alla graduatoria ai candidati con una o due sufficienze, ma li colloca in fasce differenziate mediante bonus progressivi, preservando la preferenza dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie. La valorizzazione del voto sufficiente rifiutato è stata ritenuta coerente con la natura degli esami del semestre filtro e con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. I ricorrenti sono stati ammessi in graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta, ma non hanno fornito la prova di resistenza, non dimostrando che l'eliminazione dei criteri contestati avrebbe condotto a una posizione utile per l'immatricolazione. È stata respinta anche la censura fondata sulla pretesa possibilità di una diversa preparazione, giudicata ipotetica e controfattuale. La mancata prosecuzione indefinita degli scorrimenti è stata ritenuta prima facie giustificata dalla necessità di garantire il regolare svolgimento del secondo semestre e dall'utilizzabilità dei posti residui per trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Quanto all'anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta: la ricostruzione dei ricorrenti era ipotetica e non individuava una fase nella quale l'eventuale conoscenza dei codici potesse alterare la valutazione, svolta mediante contenitori sigillati e correzione informatizzata successiva all'abbinamento. Le questioni concernenti trasparenza della correzione, sinonimi, funzionamento del sistema informatico e verbali richiedono tuttavia approfondimento istruttorio; perciò il Ministero, il CINECA e le università sono stati onerati di fornire chiarimenti documentati entro quaranta giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sull'offerta didattica non hanno evidenziato vizi macroscopici. Sono state altresì ritenute prive di sufficiente fumus le questioni di costituzionalità, anche per difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria, con pubblicazione sul sito del Ministero entro venti giorni e deposito della prova entro i successivi dieci, a pena di improcedibilità. I ricorrenti, salvo una parte che aveva rinunciato, sono stati condannati alle spese della fase cautelare; spese compensate nei confronti di un'università costituitasi con memoria di pura forma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Invocato dai ricorrenti per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso e all'adozione delle misure conseguenti.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro legislativo della riforma dell'accesso, subordinando l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo ai decreti ministeriali le modalità attuative.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina originariamente le modalità di accesso ai corsi interessati, prevedendo l'accesso alla graduatoria subordinato al conseguimento della sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro.
D.M. n. 1115/2025
Introduce un sistema articolato in sezioni e fasce, consentendo l'inserimento in graduatoria anche con una o due sufficienze e attribuendo bonus differenziati per preservare l'ordine di merito e l'affidamento dei candidati.
D.M. n. 600 del 7 agosto 2025
È tra gli atti impugnati, relativo alla definizione dei posti disponibili per i corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di costituzionalità relativa all'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di rilevanza e non manifesta infondatezza.
artt. 3, 34, 76 e 97 Cost.
Le prospettate violazioni dei principi di eguaglianza, diritto allo studio, rispetto della delega e buon andamento non hanno evidenziato un sufficiente fumus per la rimessione alla Corte costituzionale.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami quando la notifica ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, imponendo comunque l'individuazione nominativa dei destinatari.
art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamato quale base della rilevazione ministeriale del fabbisogno professionale sanitario e della programmazione dei posti.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il precedente dell'Adunanza plenaria sull'anonimato, senza che il provvedimento disponga una rimessione.
Massime di principio
- In una procedura nazionale di accesso programmato, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria non è prima facie irragionevole quando amplia la platea degli ammessi, ma li ordina in fasce progressive che preservano la posizione dei candidati conformatisi alle regole originarie e tengono conto della diversa distanza dal requisito inizialmente previsto.
- La disciplina ministeriale attuativa può, nell'ambito della delega legislativa, regolare le modalità di formazione della graduatoria e consentire l'inserimento di candidati che debbano completare il percorso formativo mediante attività di recupero, purché non alteri i presupposti sostanziali fissati dalla legge per l'accesso al secondo semestre.
- La censura contro i criteri di una graduatoria è carente di prova di resistenza quando il ricorrente non dimostri concretamente che l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe determinato una posizione utile per l'ammissione; non è sufficiente una prospettazione ipotetica circa la diversa preparazione che il candidato avrebbe potuto adottare.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede una compromissione non meramente formale, ma concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una sequenza ipotetica di conoscenza e utilizzazione dei codici identificativi non basta quando la correzione è predeterminata, informatizzata e separata dall'abbinamento nominativo.
- Nelle procedure di accesso programmato in cui gli studenti siano già impegnati nel primo semestre e debbano proseguire le attività didattiche, la scelta di contenere temporalmente gli scorrimenti può essere giustificata dall'esigenza di assicurare la continuità del secondo semestre e il regolare assetto organizzativo degli atenei, ferma la possibilità di destinare i posti residui a finalità coerenti con la programmazione universitaria.
- La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando il numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notifica ordinaria, ma deve indicare nominativamente i destinatari e non può ridursi a una mera pubblicità generica; il mancato adempimento nei termini può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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