Direttiva 2012/19
Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2012/19/UE rifonde la disciplina UE sui RAEE, aggiornando ambito di applicazione, obiettivi di raccolta e recupero, obblighi di finanziamento, registrazione dei produttori e controlli sulle spedizioni. Introduce un sistema più ampio e progressivo, con passaggio dal vecchio elenco di categorie a un ambito aperto dal 15 agosto 2018. Impone agli Stati membri obblighi di organizzazione dei sistemi di raccolta, trattamento ecocompatibile, informazione agli utenti e vigilanza, lasciando margini di attuazione quanto a mezzi, forme organizzative e, in taluni casi, accordi volontari equivalenti. Il recepimento deve avvenire entro il 14 febbraio 2014, con applicazione di più termini intermedi per i diversi obblighi operativi.
Disciplina della prevenzione, raccolta, trattamento, recupero, finanziamento e tracciabilità dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con revisione e rifusione della normativa UE previgente.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato dell’Unione e ai relativi RAEE, sia di origine domestica sia professionale. Nel periodo transitorio 13 agosto 2012-14 agosto 2018 riguarda le categorie dell’allegato I; dal 15 agosto 2018 si applica, con approccio a campo aperto, a tutte le AEE classificate nell’allegato III, salvo le esclusioni espressamente previste. Restano esclusi, tra l’altro, le apparecchiature per la sicurezza militare, le apparecchiature integrate in altre apparecchiature escluse, le lampade a incandescenza, le apparecchiature destinate allo spazio, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, gli impianti fissi di grandi dimensioni (salve le apparecchiature separabili), i mezzi di trasporto di persone o merci, le macchine mobili non stradali ad uso professionale esclusivo, le apparecchiature per ricerca e sviluppo disponibili solo tra imprese e taluni dispositivi medici infetti o impiantabili. La direttiva vincola gli Stati membri al risultato e richiede recepimento nel diritto interno entro il 14 febbraio 2014.
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
La direttiva rifonde la disciplina UE sui RAEE, sostituendo la direttiva 2002/96/CE e rafforzando il quadro di prevenzione, raccolta, trattamento, recupero e finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il legislatore europeo collega espressamente la disciplina alla politica ambientale dell’Unione, al principio "chi inquina paga" e all’esigenza di migliorare l’uso efficiente delle risorse e la protezione della salute umana.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva mira a:
- prevenire o ridurre gli impatti negativi dei RAEE sulla salute umana e sull’ambiente;
- ridurre gli impatti negativi dell’uso delle risorse;
- favorire riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero;
- migliorare le prestazioni ambientali degli operatori della filiera, in particolare produttori, distributori e soggetti del trattamento.
Il testo evidenzia che la responsabilità del produttore è uno strumento centrale per orientare la progettazione verso la riparabilità, lo smontaggio, l’adeguamento tecnico, il riutilizzo e il riciclaggio.
Ambito di applicazione
L’articolo 2 distingue due fasi:
- dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018, applicazione alle categorie dell’allegato I;
- dal 15 agosto 2018, applicazione a tutte le AEE secondo l’elenco aperto dell’allegato III.
Restano escluse, tra le altre, le apparecchiature militari destinate alla sicurezza essenziale degli Stati membri, le apparecchiature che sono parte di altra apparecchiatura esclusa, le lampade a incandescenza e, dal 15 agosto 2018, ulteriori categorie quali apparecchiature per lo spazio, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, impianti fissi di grandi dimensioni, mezzi di trasporto, macchine mobili non stradali ad uso professionale esclusivo, apparecchiature per ricerca e sviluppo disponibili solo tra imprese e taluni dispositivi medici infetti o impiantabili.
La Commissione deve riesaminare l’ambito di applicazione entro il 14 agosto 2015, anche con riguardo ai parametri per distinguere tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni.
Definizioni essenziali
L’articolo 3 è particolarmente rilevante per l’attività professionale, perché definisce:
- AEE e RAEE;
- produttore, includendo anche vendite a distanza e operatori stabiliti in altro Stato membro o in Paese terzo;
- distributore;
- messa a disposizione sul mercato e immissione sul mercato;
- RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- impianti fissi di grandi dimensioni e utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- macchine mobili non stradali;
- dispositivi medici, diagnostici in vitro e impiantabili attivi.
Per gli operatori italiani, è importante il fatto che la nozione di produttore ricomprenda il venditore a distanza verso l’Italia, con rilevanti effetti su registrazione, garanzia finanziaria e obblighi di finanziamento.
Progettazione dei prodotti e prevenzione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di promuovere la cooperazione fra produttori e impianti di riciclaggio e di adottare misure affinché la progettazione ecocompatibile faciliti riutilizzo e trattamento dei RAEE. I produttori non devono ostacolare il riutilizzo mediante specifiche di progettazione o processi di fabbricazione, salvo che vi siano vantaggi prevalenti, ad esempio in termini di protezione ambientale o sicurezza.
Raccolta differenziata e ritiro
L’articolo 5 disciplina il fulcro operativo della direttiva. Gli Stati membri devono ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE nei rifiuti urbani misti e assicurare una raccolta differenziata elevata, con priorità per:
- apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze lesive dello strato di ozono o gas fluorurati;
- lampade fluorescenti contenenti mercurio;
- pannelli fotovoltaici;
- piccole apparecchiature delle categorie 5 e 6 dell’allegato III.
Per i RAEE domestici devono essere garantiti sistemi che consentano la resa gratuita da parte dei detentori finali e dei distributori. Il distributore, al momento della fornitura di un nuovo prodotto, deve ritirare gratuitamente uno contro uno apparecchi equivalenti che abbiano svolto le stesse funzioni, salvo deroga nazionale notificata alla Commissione.
È inoltre previsto il ritiro gratuito, nei punti vendita con superficie di almeno 400 m2, dei RAEE di piccolissime dimensioni (inferiori a 25 cm) senza obbligo di acquisto di un equivalente, salvo prova di efficacia di regimi alternativi. I produttori possono organizzare sistemi individuali o collettivi di resa dei RAEE domestici, purché conformi agli obiettivi della direttiva.
Per i RAEE non domestici, i produttori o i terzi che agiscono per loro conto devono assicurarne la raccolta, fatto salvo l’articolo 13 sul finanziamento.
Smaltimento e trasporto
L’articolo 6 vieta lo smaltimento dei RAEE raccolti separatamente prima del trattamento. Raccolta e trasporto devono avvenire in modo da favorire preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o confinamento delle sostanze pericolose. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a separare, nei punti di raccolta, i RAEE idonei alla preparazione per il riutilizzo, consentendo l’accesso al personale dei centri di riutilizzo.
Obiettivi di raccolta
L’articolo 7 introduce un sistema graduale di tassi minimi di raccolta, fondato sulla responsabilità del produttore:
- fino al 31 dicembre 2015, si applica il criterio di 4 kg/abitante/anno o, se più elevato, il volume medio raccolto nei tre anni precedenti;
- dal 2016, il tasso minimo è pari al 45% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti;
- dal 2019, il tasso minimo è pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti oppure, in alternativa, all’85% del peso dei RAEE prodotti nello Stato membro.
La direttiva consente agli Stati membri di adottare obiettivi più ambiziosi. Per Bulgaria, Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia sono previste deroghe temporanee, con possibilità di attestarsi tra il 40% e il 45% dal 14 agosto 2016 e di rinviare il raggiungimento del 65% al più tardi al 14 agosto 2021.
La Commissione deve adottare, entro il 14 agosto 2015, metodologie comuni di calcolo mediante atti di esecuzione e presentare una relazione sui tassi di raccolta e su eventuali obiettivi per singole categorie.
Trattamento adeguato e standard tecnici
L’articolo 8 impone che tutti i RAEE raccolti separatamente siano sottoposti a trattamento adeguato. I trattamenti devono includere almeno:
- eliminazione di tutti i liquidi;
- trattamento selettivo secondo l’allegato VII.
Gli Stati membri devono fare in modo che i produttori, direttamente o tramite terzi, istituiscano sistemi di recupero ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Gli impianti di raccolta e trattamento devono rispettare i requisiti tecnici dell’allegato VIII.
L’Unione può aggiornare, tramite atti delegati ed esecuzione, l’allegato VII e fissare norme minime di qualità. Gli Stati membri possono introdurre propri standard minimi, informandone la Commissione. Quest’ultima deve altresì coinvolgere le organizzazioni europee di normazione nell’elaborazione di standard minimi europei.
Autorizzazioni
L’articolo 9 rinvia alla direttiva 2008/98/CE per autorizzazioni, deroghe e registrazioni degli impianti di trattamento. L’autorizzazione o registrazione deve coprire le condizioni necessarie al rispetto dell’articolo 8 e degli obiettivi di recupero dell’articolo 11.
Spedizioni ed esportazioni di RAEE
L’articolo 10 consente il trattamento fuori dallo Stato membro o fuori dall’Unione solo nel rispetto della disciplina sulle spedizioni di rifiuti. I RAEE esportati fuori dall’Unione contano ai fini degli obblighi e degli obiettivi solo se l’esportatore dimostra condizioni di trattamento equivalenti a quelle della direttiva.
Entro il 14 febbraio 2014 la Commissione deve adottare atti delegati che dettaglino i criteri di equivalenza.
Obiettivi di recupero
L’articolo 11 e l’allegato V stabiliscono obiettivi minimi di recupero e riciclaggio per categorie e periodi successivi:
- 13 agosto 2012 - 14 agosto 2015: obiettivi espressi come recupero e riciclaggio per le categorie dell’allegato I;
- 15 agosto 2015 - 14 agosto 2018: obiettivi più elevati, con riferimento alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio per le categorie dell’allegato I;
- dal 15 agosto 2018: obiettivi riferiti alle categorie dell’allegato III.
A titolo sintetico, gli obiettivi dell’allegato V prevedono, a seconda della categoria, livelli di recupero compresi tra il 70% e l’85% e livelli di riciclaggio o preparazione per il riutilizzo e riciclaggio tra il 50% e l’80%; per le lampade a scarica è previsto l’80% di riciclaggio. Il calcolo si basa sul peso dei RAEE che entrano negli impianti di recupero o riciclaggio dopo trattamento appropriato, escludendo fasi preliminari come cernita e deposito.
La Commissione deve adottare atti di esecuzione sulle metodologie di calcolo e il Parlamento europeo e il Consiglio devono riesaminare gli obiettivi entro il 14 agosto 2016.
Finanziamento dei RAEE domestici
L’articolo 12 è il cuore del principio di responsabilità estesa del produttore per i RAEE domestici. I produttori devono finanziare almeno raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE depositati nei centri di raccolta.
Per i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005:
- ogni produttore è responsabile dei costi relativi ai RAEE derivanti dai propri prodotti;
- può adempiere individualmente o tramite regime collettivo;
- deve fornire una garanzia finanziaria al momento dell’immissione sul mercato;
- la garanzia può consistere in partecipazione a regimi di finanziamento, assicurazione di riciclaggio o conto bancario vincolato.
I rifiuti storici, relativi a prodotti immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o prima, sono finanziati da uno o più sistemi collettivi cui contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti al momento del costo. Gli Stati membri possono anche prevedere meccanismi di rimborso dei contributi per le AEE trasferite fuori dallo Stato membro.
La Commissione è invitata a riferire entro il 14 agosto 2015 sulla possibile integrazione dei costi reali di fine ciclo nel finanziamento produttore.
Finanziamento dei RAEE professionali
L’articolo 13 disciplina i RAEE originati da utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
Per i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005:
- i produttori sostengono i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile;
- per i rifiuti storici sostituiti da prodotti equivalenti o di pari funzione, il costo grava sul produttore dei nuovi prodotti al momento della fornitura;
- gli Stati membri possono rendere l’utilizzatore professionale parzialmente o totalmente responsabile in alternativa;
- per gli altri rifiuti storici il costo resta a carico dell’utilizzatore professionale.
I produttori e gli utilizzatori possono concludere accordi diversi, purché compatibili con la direttiva.
Informazione agli utilizzatori e marcatura
L’articolo 14 impone che i nuclei domestici ricevano informazioni su:
- divieto di smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti;
- sistemi di raccolta disponibili;
- ruolo del consumatore nel riutilizzo, riciclaggio e recupero;
- effetti potenziali di sostanze pericolose;
- significato del simbolo del contenitore barrato.
Gli Stati membri devono inoltre favorire la partecipazione dei consumatori alla raccolta. I produttori devono marcare le AEE con il simbolo dell’allegato IX, preferibilmente secondo la norma EN 50419; nei casi eccezionali, il simbolo può figurare su imballaggio, istruzioni o garanzia.
Gli Stati membri possono esigere che produttori e distributori forniscano le informazioni anche nei punti vendita o tramite campagne informative, e possono far indicare al consumatore i costi di raccolta, trattamento e smaltimento, purché non superiori alla migliore stima dei costi effettivi.
Informazione agli impianti di trattamento
L’articolo 15 richiede ai produttori di fornire gratuitamente, entro un anno dalla prima immissione sul mercato UE del nuovo prodotto, informazioni utili alla preparazione per il riutilizzo e al trattamento corretto ed ecocompatibile. Le informazioni devono consentire di identificare componenti, materiali e punti in cui si trovano sostanze pericolose. L’obiettivo è facilitare manutenzione, ammodernamento, riparazione e riciclaggio.
Registrazione, tracciabilità e comunicazioni
L’articolo 16 istituisce registri nazionali dei produttori, inclusi quelli che operano a distanza. I produttori o i rappresentanti autorizzati devono registrarsi e fornire informazioni iniziali e aggiornamenti, tra cui:
- identità e indirizzo;
- identificazione nazionale;
- categoria e tipo di AEE;
- marchio commerciale;
- modalità di adempimento (individuale o collettiva);
- tecnica di vendita;
- dati quantitativi sulle AEE immesse sul mercato e sui RAEE gestiti.
Gli Stati membri raccolgono annualmente dati sulle quantità e categorie di AEE e RAEE, e inviano ogni tre anni alla Commissione una relazione di attuazione, la prima relativa al periodo 14 febbraio 2014 - 31 dicembre 2015.
Rappresentante autorizzato e vendite a distanza
L’articolo 17 è importante per gli operatori transfrontalieri: un produttore stabilito in un altro Stato membro può designare un rappresentante autorizzato nello Stato membro di destinazione; un produttore che vende a distanza da uno Stato membro verso un altro Stato membro deve designare un rappresentante nello Stato di destinazione se non vi è stabilimento locale. La designazione avviene con mandato scritto.
Cooperazione amministrativa, sanzioni e controlli
L’articolo 18 impone cooperazione tra autorità competenti, anche attraverso mezzi elettronici e scambio di informazioni tra registri nazionali, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
L’articolo 22 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle misure nazionali di recepimento, con notifica alla Commissione entro il 14 febbraio 2014.
L’articolo 23 richiede ispezioni e monitoraggi adeguati, inclusi controlli su:
- informazioni del registro dei produttori;
- spedizioni ed esportazioni di RAEE fuori dall’Unione;
- operazioni negli impianti di trattamento.
Le spedizioni di AEE usate sospette di essere RAEE devono rispettare i requisiti minimi dell’allegato VI, che contiene criteri probatori e documentali per distinguere l’usato dal rifiuto e per prevenire esportazioni illecite.
Recepimento, abrogazione e decorrenza
L’articolo 24 fissa il termine di recepimento al 14 febbraio 2014. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali e, in taluni casi, possono attuare le disposizioni tramite accordi vincolanti con i settori economici interessati, purché siano pubblici, monitorati e assicurino il conseguimento degli obiettivi.
L’articolo 25 abroga la direttiva 2002/96/CE con effetto dal 15 febbraio 2014, mantenendo fermi i precedenti termini di recepimento per gli atti richiamati nell’allegato XI, parte B. L’articolo 26 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Implicazioni operative per professionisti italiani
Per avvocati, commercialisti e consulenti d’impresa, la direttiva è rilevante soprattutto perché:
- amplia il perimetro soggettivo e oggettivo degli obblighi lungo la filiera delle AEE;
- rafforza la responsabilità estesa del produttore, con impatto su registrazione, garanzie finanziarie e modelli di compliance;
- introduce obblighi di tracciabilità, informazione e documentazione utili anche ai fini IVA, doganali, ambientali e contrattuali;
- incide sui flussi transfrontalieri, in particolare vendite a distanza, rappresentanza autorizzata ed esportazioni di usato/RAEE;
- richiede attenzione ai rapporti tra disciplina RAEE, REACH, direttiva RoHS, direttiva rifiuti e regolamenti sulle spedizioni di rifiuti.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità ambientali
L’articolo 1 stabilisce misure per proteggere ambiente e salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e gestione dei RAEE e riducendo l’uso inefficiente delle risorse, in coerenza con gli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE.
Ambito di applicazione e passaggio all’ambito aperto
L’articolo 2 prevede un periodo transitorio dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 per le categorie dell’allegato I e, dal 15 agosto 2018, l’applicazione a tutte le AEE dell’allegato III. Sono elencate esclusioni specifiche e una revisione dell’ambito aperto da parte della Commissione entro il 14 agosto 2015.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, AEE, RAEE, produttore, distributore, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, RAEE provenienti dai nuclei domestici, impianti fissi di grandi dimensioni, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, macchine mobili non stradali e le principali categorie di dispositivi medici.
Progettazione ecocompatibile e prevenzione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di incoraggiare cooperazione tra produttori e impianti di riciclaggio e di adottare misure affinché i requisiti di eco-design facilitino riutilizzo e trattamento dei RAEE, senza che i produttori ostacolino il riutilizzo salvo prevalenti vantaggi ambientali o di sicurezza.
Raccolta differenziata dei RAEE domestici e professionali
L’articolo 5 impone sistemi gratuiti di resa per i RAEE domestici, obblighi di take-back uno contro uno per i distributori, raccolta nei negozi con superficie AEE di almeno 400 m2 per i piccoli RAEE, facoltà per i produttori di organizzare sistemi individuali o collettivi e obbligo di raccolta dei RAEE non domestici da parte dei produttori o terzi.
Divieto di smaltimento e condizioni di trasporto
L’articolo 6 vieta lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente prima del trattamento e impone che raccolta e trasporto avvengano in condizioni ottimali per riutilizzo, riciclaggio o confinamento delle sostanze pericolose.
Obiettivi di raccolta e metodologia
L’articolo 7 fissa un tasso minimo di raccolta del 45% dal 2016 e del 65% dal 2019, in alternativa all’85% del peso dei RAEE prodotti; fino al 31 dicembre 2015 resta il criterio dei 4 kg/abitante/anno o del livello medio precedente, se superiore. Prevede deroghe per alcuni Stati membri fino al 2021, atti delegati e atti di esecuzione per le metodologie di calcolo e una relazione della Commissione entro il 14 agosto 2015.
Trattamento adeguato e standard minimi
L’articolo 8 impone trattamento adeguato di tutti i RAEE raccolti separatamente, rimozione di liquidi e trattamento selettivo minimo dell’allegato VII, uso delle migliori tecniche disponibili, eventuali norme minime di qualità nazionali e atti di esecuzione UE. La Commissione deve anche valutare l’adeguamento del trattamento per talune tecnologie e nanomateriali.
Autorizzazioni e autorizzazione semplificata
L’articolo 9 rinvia alla direttiva 2008/98/CE per autorizzazioni, deroghe e registrazioni degli impianti di trattamento, imponendo che i titoli includano le condizioni necessarie per rispettare i requisiti dell’articolo 8 e gli obiettivi di recupero.
Spedizioni ed esportazioni
L’articolo 10 consente il trattamento fuori dallo Stato membro o fuori dall’Unione solo nel rispetto dei regolamenti sulle spedizioni di rifiuti; i RAEE esportati sono conteggiabili ai fini degli obiettivi solo se è dimostrato un trattamento equivalente. Entro il 14 febbraio 2014 la Commissione deve adottare atti delegati sulle modalità dettagliate di prova dell’equivalenza.
Obiettivi minimi di recupero
L’articolo 11 e l’allegato V fissano obiettivi minimi differenziati per categorie e periodi: per il 2012-2015, dal 2015 al 2018 e dal 15 agosto 2018 in poi. Il calcolo si basa sul peso dei RAEE in ingresso agli impianti di recupero/riciclaggio rispetto ai RAEE raccolti separatamente; sono previsti obblighi documentali e riesame degli obiettivi entro il 14 agosto 2016.
Finanziamento dei RAEE domestici
L’articolo 12 stabilisce che i produttori finanzino almeno raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE domestici depositati nei centri di raccolta. Per i prodotti immessi dopo il 13 agosto 2005 il produttore è responsabile dei costi dei propri prodotti e deve fornire una garanzia finanziaria; i rifiuti storici sono finanziati collettivamente. La Commissione deve riferire entro il 14 agosto 2015 sulla possibilità di integrare i costi reali a fine ciclo.
Finanziamento dei RAEE professionali
L’articolo 13 assegna ai produttori il finanziamento dei RAEE professionali originati da prodotti immessi dopo il 13 agosto 2005; per i rifiuti storici sostituiti, il costo ricade sul produttore dei nuovi prodotti al momento della fornitura, salvo diversa ripartizione con l’utilizzatore; per gli altri rifiuti storici il costo resta all’utilizzatore professionale, con possibilità di accordi diversi.
Informazione agli utilizzatori e marcatura
L’articolo 14 prevede informazioni obbligatorie agli utilizzatori sui divieti di smaltimento, i sistemi di raccolta, il loro ruolo, i rischi ambientali e sanitari e il significato del simbolo dell’allegato IX; consente di indicare i costi di gestione al momento della vendita, entro la migliore stima dei costi effettivi. Impone la marcatura delle AEE con il simbolo del contenitore barrato, preferibilmente secondo EN 50419.
Informazione agli impianti di trattamento
L’articolo 15 impone ai produttori di fornire, entro un anno dalla prima immissione sul mercato UE di una nuova AEE, informazioni gratuite sulla preparazione per il riutilizzo e sul trattamento, incluse componenti, materiali e ubicazione delle sostanze pericolose. Il marchio deve consentire di identificare le AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Registrazione dei produttori e comunicazioni
L’articolo 16 istituisce registri nazionali dei produttori, inclusi quelli che vendono a distanza, con informazioni iniziali e periodiche su quantità immesse sul mercato, raccolte, riciclate, recuperate, eliminate ed esportate. La Commissione adotta atti di esecuzione sul formato delle registrazioni e delle comunicazioni.
Rappresentante autorizzato
L’articolo 17 consente e, per taluni operatori a distanza, impone la designazione di un rappresentante autorizzato nello Stato membro interessato, mediante mandato scritto, per adempiere gli obblighi della direttiva nel territorio di quello Stato.
Cooperazione amministrativa, sanzioni, ispezioni e monitoraggio
Gli articoli 18, 22 e 23 impongono cooperazione tra autorità, definizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e adeguati sistemi di ispezione e monitoraggio, inclusi controlli sulle spedizioni di AEE usate sospette di essere RAEE e sugli impianti di trattamento.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 24 fissa il termine di recepimento al 14 febbraio 2014 e consente, per alcune disposizioni, l’attuazione tramite accordi tra autorità e settori economici. L’articolo 25 abroga la direttiva 2002/96/CE dal 15 febbraio 2014, con salvezza dei termini previgenti; l’articolo 26 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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