Sentenza del 15/04/2015 n. 1244 - Comm. Trib. Prov. Bari
PROCESSO - Impugnazioni - Avviso irrogazione sanzione per mancato pagamento del contributo unificato - Controparte - M.E.F. - Reclamo / mediazione ante 1 gennaio 2016 - Inapplicabilità - Costituzione in giudizio oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente si è costituito oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. La costituzione tardiva non poteva essere giustificata dall’attivazione del reclamo-mediazione, istituto non applicabile a questo tipo di provvedimento. Il resistente M.E.F. è risultato quindi vittorioso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti al giudice tributario un provvedimento di irrogazione della sanzione per omesso pagamento del contributo unificato. La questione riguardava sia l’individuazione del corretto ente resistente sia l’applicabilità dell’istituto del reclamo-mediazione, secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2015. Poiché il provvedimento era di competenza del M.E.F. e non dell’Agenzia delle Entrate, esso non era soggetto a reclamo-mediazione. Di conseguenza, il termine per la costituzione in giudizio era quello ordinario di 30 giorni dalla notifica del ricorso.
Norme richiamate
Disciplina del reclamo-mediazione tributario vigente fino al 31 dicembre 2015
L’istituto non si applicava ai provvedimenti di irrogazione della sanzione per mancato pagamento del contributo unificato, poiché tali atti non rientravano nella competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Termine di costituzione in giudizio nel processo tributario
In assenza di reclamo-mediazione applicabile, il ricorrente deve costituirsi entro 30 giorni dalla notifica del ricorso; il superamento del termine comporta l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per individuare il corretto resistente occorre verificare quale amministrazione abbia emesso l’atto e quale ente sia titolare della relativa competenza.
- L’applicabilità del reclamo-mediazione non dipende soltanto dalla materia tributaria, ma anche dall’autorità che ha adottato il provvedimento e dal tipo di atto impugnato.
- Quando il reclamo-mediazione non è previsto, il termine ordinario per la costituzione in giudizio decorre dalla notifica del ricorso e, se non rispettato, può determinare l’inammissibilità.
- Non è prudente applicare il termine più lungo collegato al reclamo-mediazione senza avere prima verificato che l’atto rientri effettivamente nell’ambito oggettivo e soggettivo dell’istituto.
- La tardiva costituzione può precludere l’esame del merito della contestazione, anche se il contribuente ritiene infondata la sanzione.
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