Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2147/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del 13.02.2026 del Ministero della Difesa con il quale il Ministero ha prorogato l'incarico di Commissario straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno Avv. Walter De Giusti, nella parte in cui prevede che “Il Commissario straordinario esercita tutti i poteri di amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria; in particolare dovrà apportare le opportune modifiche statutarie, ivi comprese quelle volte ad armonizzare la duplice natura dell'Ente e ogni innovazione necessaria a garantire la corretta e sana gestione economica dell'Ente e delle Sezioni, rimuovendo altresì le previsioni statutarie non conformi alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, specie per quanto concerne limiti e durata dei mandati degli organi centrali e periferici dell'Ente” - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, avverso il quale si fa, fin d'ora, espressa riserva di voler presentare ulteriore atto di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202602561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa del 13 febbraio 2026 di proroga dell'incarico di Commissario straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno, nella parte relativa ai poteri di amministrazione e revisione statutaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e ente controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le sezioni del Tiro a Segno Nazionale e una persona fisica hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto ministeriale che ha prorogato l'incarico del Commissario straordinario dell'UITS, contestando in particolare l'attribuzione dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e dei poteri di modifica dello statuto, inclusi quelli diretti ad armonizzare la duplice natura dell'ente, assicurare la sana gestione economica, rimuovere disposizioni statutarie ritenute non conformi alla legge n. 14 del 1978 e disciplinare la durata dei mandati degli organi centrali e periferici. In sede cautelare i ricorrenti hanno prospettato un pregiudizio grave e irreparabile, soprattutto per il rischio di differimento dell'assemblea nazionale elettiva e per il possibile condizionamento dell'assemblea e delle operazioni di voto da parte dei poteri attribuiti al Commissario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora richiesto dall'art. 55, comma 1, c.p.a. Quanto al rischio di differimento dell'assemblea elettiva, fissata per il 23 maggio 2026 in prima convocazione e per il 24 maggio 2026 in seconda convocazione, il decreto impugnato conferma tali date richiamando la deliberazione commissariale che le aveva stabilite; non sono stati inoltre allegati elementi impeditivi del regolare svolgimento dell'assemblea, sicché il Commissario deve porre in essere gli adempimenti necessari senza ulteriori differimenti. Il giudice ha escluso anche un concreto rischio di condizionamento delle operazioni elettorali, rilevando che i poteri commissariali riguardano l'amministrazione dell'ente e specifiche modifiche statutarie, senza attribuire un potere diretto di condizionare l'assemblea ormai imminente. Le criticità relative ai poteri di revisione statutaria, già segnalate in sede monocratica, non giustificano la sospensione perché tali poteri non risultano ancora esercitati e gli interessati potranno impugnare eventuali futuri atti commissariali nulli o illegittimi e lesivi. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso

    La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non dimostrato tale requisito, sia con riferimento al calendario dell'assemblea elettiva sia con riferimento al possibile condizionamento delle operazioni di voto.

  • legge 24 gennaio 1978, n. 14

    Il decreto impugnato attribuisce al Commissario il compito di rimuovere le previsioni statutarie non conformi a tale legge, specie in materia di limiti e durata dei mandati degli organi dell'ente; l'ordinanza non decide nel merito la legittimità di tale attribuzione.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente collegato all'esecuzione dell'atto; il mero timore di un evento pregiudizievole non è sufficiente in assenza di elementi oggettivi che ne rendano plausibile la verificazione.
  • Quando il provvedimento impugnato conferma espressamente la data di un'assemblea elettiva e non emergono impedimenti concreti al suo svolgimento, il rischio prospettato di un rinvio dell'assemblea non integra, allo stato, un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione.
  • L'attribuzione a un organo commissariale di poteri amministrativi e di revisione statutaria non determina di per sé un concreto condizionamento di imminenti operazioni elettorali, se dal contenuto dispositivo dell'atto non risultano poteri direttamente incidenti sull'assemblea o sul voto.
  • La mancata attuazione dei poteri commissariali contestati e la possibilità di impugnare successivi atti concretamente lesivi escludono, allo stato, l'irreparabilità del pregiudizio prospettato in relazione a poteri futuri e non ancora esercitati.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.