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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39262/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il soggetto condannato in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Dal testo emerge che il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto non dedotti con l'atto di appello. Non sono indicati i fatti di merito né i reati contestati nella parte disponibile dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi proposti fossero nuovi rispetto all'appello e quindi non scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui, per evitare tale condanna, occorre che il ricorrente abbia proposto impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    è richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone che il ricorrente non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotti motivi nuovi o non prospettati con l'atto di appello, quando ciò comporti una trasformazione del thema decidendum rispetto al giudizio di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Il controllo di legittimità non può essere utilizzato per introdurre censure che avrebbero dovuto essere devolute al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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