Cassazione Penale, Sentenza n. 24973/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 14) (art.292 e 273 c.p.p., artt. 4 e 7 l. n. 895/1967), sostenendo che le intercettazioni fossero equivoche (es. parola "posala" riferita a droga e non ad arma) e che non fosse provata la piena consapevolezza del trasporto dell'arma; (2) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (mancata prova della consapevolezza della finalità di agevolazione mafiosa); (3) mancata prova delle esigenze cautelari concrete e attuali (assenza di precedenti, lavoro regolare, mancanza di disponibilità materiale dell'arma).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la censura sull'interpretazione delle intercettazioni, considerando attività riservata al giudice di merito e priva di manifesta illogicità la valutazione che la frase contestata riferisse all'arma, vista la contestuale acquisizione dell'arma e il suo utilizzo accertato. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sull'aggravante dell'art.416-bis.1, ritenendo correttamente applicato il principio secondo il quale la consapevolezza della finalità agevolatrice del sodalizio si comunica al concorrente anche se non animato dallo stesso fine, quando tale consapevolezza risulti dai fatti (es. conoscenza della pericolosità del Licata e del suo ruolo). Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è stato ritenuto inammissibile per genericità: essendo operativa la "doppia presunzione" di cui all'art.275, comma 3, c.p.p., la difesa non aveva prodotto elementi idonei a superarla. Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza del Tribunale che aveva disposto gli arresti domiciliari con dispositivi elettronici.
Norme richiamate
codice penale
art. 110; art. 416-bis; art. 416-bis.1
Art.110 richiamato per il concorso nel reato; l'art.416-bis.1 (aggravante a effetto speciale) è stata interpretata secondo la giurisprudenza di legittimità: l'aggravante si comunica al concorrente che, pur non animato dallo stesso fine, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
legge n. 895/1967
Riferimenti normativi relativi a reati connessi all'uso/trasporto di armi; il Tribunale ha ritenuto che gli indizi indicassero il trasporto consapevole dell'arma, dunque rilevanti ai fini di responsabilità penale.
codice di procedura penale
art. 292; art. 273; art. 274; art. 275, comma 3; art. 51, comma 3-bis
Art.292 e 273 in tema di motivazione e esigenze cautelari: la Cassazione controlla la congruenza e la logicità della motivazione senza rivedere i fatti. Art.275 comma 3 (doppia presunzione): nei reati elencati (art.51, comma 3-bis) opera la presunzione favorevole all'applicazione della custodia cautelare in carcere salvo elementi per superarla; il giudice può limitarsi a rilevare l'assenza di elementi idonei a superare la presunzione se la difesa non ne porta.
Massime di principio
- In sede di impugnazione di misure cautelari la Cassazione non rifa' i fatti: verifica solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, quindi le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili.
- L'interpretazione delle intercettazioni è attività di merito; può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o basata su criteri inaccettabili.
- Per l'aggravante dell'art.416-bis.1 c.p. non è necessario che ogni concorrente abbia l'intenzione di agevolare il sodalizio: è sufficiente la consapevolezza, a carico del partecipante, della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe, ove tale consapevolezza risulti dagli elementi probatori.
- Nei reati di tipo mafioso opera la "doppia presunzione" dell'art.275, comma 3, c.p.p.: la difesa deve produrre elementi specifici per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari o che esse possono essere soddisfatte con misure meno afflittive; in assenza di tali elementi il giudice può limitarsi a dichiarare che la presunzione non è stata vinta.
- Se la difesa avanza deduzioni generiche sulle esigenze cautelari (es. lavoro, assenza di precedenti), senza elementi concreti e specifici, tali deduzioni rischiano l'inammissibilità o l'insufficienza per superare la presunzione cautelare nei reati di mafia.
- Il riconoscimento vocale e altri elementi indiziari di contesto (es. prelievo e riaccompagnamento all'indirizzo) possono integrare la prova di identificazione valida in sede cautelare, purché motivati dal giudice di merito.
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