Cassazione Civile, Ordinanza n. 21323/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni 2007 e 2008, con cui l'Ufficio ha recuperato maggiore imposta ritenendo erroneamente applicata l'inversione contabile ex art. 17, comma 6, d.P.R. 633/1972. In primo grado il ricorso dei contribuenti è stato accolto solo in parte, limitatamente alle sanzioni; in appello la decisione è stata riformata in senso sfavorevole ai contribuenti. In cassazione sono stati proposti sei motivi: il primo sull'asserita violazione del principio di parità delle parti e dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992; il secondo sulla corretta applicazione del reverse charge per l'attività di installazione idraulico-sanitaria e sul rilievo delle fatture relative a materiali di consumo; il terzo sull'errato addebito dell'IVA; il quarto sulla disciplina sopravvenuta in materia di sanzioni; il quinto sull'inapplicabilità delle sanzioni per assenza di danno erariale; il sesto sulla violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 per mancato contraddittorio e sulla mancata considerazione dell'istanza presentata dal contribuente come accertamento con adesione.
La decisione
La Corte ha rigettato il sesto motivo, ritenendo che il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. 212/2000 operino solo nelle ipotesi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e non negli accertamenti "a tavolino"; inoltre ha escluso che la mancata considerazione dell'istanza di adesione integri di per sé una violazione idonea a invalidare l'atto, richiamando la diversa funzione dell'accertamento con adesione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il reverse charge interno può applicarsi alle prestazioni del settore edilizio quando, sulla base dell'attività effettivamente svolta e della documentazione prodotta, ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi del regime; il codice ATECO non è decisivo in sé, ma l'operazione va riesaminata nel merito alla luce dell'effettiva attività svolta e delle fatture. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 17, comma 6, d.P.R. 633/1972
disciplina il reverse charge interno nel settore edilizio; la sua applicazione dipende dai presupposti soggettivi e oggettivi dell'operazione, da verificarsi in concreto sull'attività effettivamente svolta.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale si applicano ai controlli svolti presso la sede del contribuente e non agli accertamenti a tavolino; per i tributi armonizzati la violazione del contraddittorio richiede comunque specifica allegazione delle difese che il contribuente avrebbe potuto far valere.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 6 d.lgs. 218/1997
richiamato come base dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente, istituto con finalità deflattive.
art. 4 d.lgs. 218/1997
richiamato come base dell'eventuale iniziativa dell'Amministrazione nell'accertamento con adesione, istituto distinto dal contraddittorio endoprocedimentale.
art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato nel primo motivo per il principio di parità delle parti nel processo tributario.
d.lgs. 472/1997
richiamato nel quarto motivo in tema di sanzioni tributarie e ius superveniens.
d.lgs. 158/2015
richiamato nel quarto motivo quale disciplina sopravvenuta in materia sanzionatoria.
Statuto del contribuente
richiamato nel quinto motivo come parametro per sostenere l'inapplicabilità delle sanzioni in assenza di danno all'Erario.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento fiscale, il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. 212/2000 operano solo quando l'attività istruttoria sia svolta mediante accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non si estendono automaticamente agli accertamenti fondati su dati e documenti già nella disponibilità dell'Amministrazione.
- Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare invalidità dell'atto solo se il contribuente alleghi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e se l'opposizione non sia meramente pretestuosa.
- L'accertamento con adesione ha una finalità deflattiva e una struttura propria, distinta dal contraddittorio endoprocedimentale; il suo eventuale uso o mancato accoglimento non coincide, di per sé, con una violazione del diritto al contraddittorio.
- Nel reverse charge interno del settore edilizio, quando l'Ufficio contesta i presupposti del regime, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrarne la sussistenza, secondo il principio di vicinanza della prova.
- Ai fini dell'applicazione del reverse charge non è decisivo il solo codice ATECO, dovendo essere valutata l'attività effettivamente svolta e la natura concreta dell'operazione; la classificazione economica è un indice utile ma non esclusivo.
- Se l'attività e la documentazione di spesa sono coerenti con una prestazione edilizia complessa, la verifica sulla corretta applicazione dell'inversione contabile deve essere compiuta in concreto dal giudice di merito.
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