Regolamento (UE) 2021/954
Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2021/954 estende ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti negli Stati membri il quadro del certificato COVID digitale dell’UE già previsto dal regolamento (UE) 2021/953. L’obiettivo è agevolare gli spostamenti transfrontalieri durante la pandemia di COVID-19 garantendo interoperabilità, verificabilità e accettazione reciproca dei certificati di vaccinazione, test e guarigione. L’atto è strettamente collegato al regime Schengen, si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Estensione del quadro europeo per i certificati COVID digitali dell’UE ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti negli Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi che non rientrano già nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, purché soggiornino regolarmente o risiedano nel territorio di uno Stato membro e siano autorizzati a spostarsi negli altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Disciplina il rilascio, la verifica e l’accettazione, da parte degli Stati membri, di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione da COVID-19, nell’ambito della libera circolazione durante la pandemia. Non si applica alla Danimarca, né all’Irlanda quanto all’adozione e vincolatività, ma l’Irlanda può partecipare su base di reciprocità alle condizioni previste; il regolamento è rilevante anche per gli Stati associati Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen. Non istituisce un diritto per cittadini di paesi terzi ad ottenere certificati prima dell’arrivo nel territorio di uno Stato membro, né concerne le restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali verso l’Unione.
Estensione del quadro per i certificati COVID digitali dell’UE ai cittadini di paesi terzi
Il regolamento (UE) 2021/954 integra il sistema del certificato COVID digitale dell’UE, previsto dal regolamento (UE) 2021/953, estendendone l’operatività ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri. L’atto nasce nell’ambito della risposta UE alla pandemia di COVID-19 e ha la finalità di agevolare la libera circolazione, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute pubblica.
Contesto e finalità
Nei considerando si ricorda che gli Stati membri, per contenere la diffusione del SARS-CoV-2, hanno introdotto restrizioni agli spostamenti, come obblighi di quarantena, autoisolamento o test, con impatti rilevanti su persone e imprese, specie nelle zone frontaliere. Il regolamento si colloca nel quadro dell’approccio coordinato raccomandato dal Consiglio con le raccomandazioni (UE) 2020/1475 e 2020/1632 e mira a rendere interoperabili, sicuri e verificabili i certificati relativi a vaccinazione, test e guarigione.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
L’articolo 1 stabilisce che le norme del regolamento (UE) 2021/953 si applicano ai cittadini di paesi terzi che non rientrano già in tale regolamento, purché:
- soggiornino regolarmente o risiedano nel territorio di uno Stato membro;
- siano autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione.
Il regolamento non attribuisce un diritto generale al rilascio del certificato da parte di uno Stato membro prima dell’arrivo nel suo territorio e non impone il rilascio di certificati presso uffici consolari. Inoltre, non riguarda le restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali verso l’Unione disciplinate dalla raccomandazione (UE) 2020/912.
Certificati e condizioni di accettazione
L’atto riguarda certificati interoperabili di:
- vaccinazione,
- test,
- guarigione da COVID-19.
I considerando sottolineano che, quando uno Stato membro accetta una prova di vaccinazione per non applicare restrizioni agli spostamenti, deve accettare alle stesse condizioni i certificati rilasciati da altri Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2021/953. È richiamata anche la possibilità per gli Stati membri di accettare certificati relativi ad altri vaccini anti COVID-19 in determinati casi, inclusi vaccini autorizzati da autorità nazionali competenti, autorizzati temporaneamente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, o inclusi nell’elenco OMS per l’uso di emergenza.
Rapporti con Schengen e controlli alle frontiere
Il regolamento è presentato come sviluppo dell’acquis di Schengen. I considerando precisano che la verifica dei certificati non giustifica, di per sé, il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, i quali restano una misura di extrema ratio disciplinata dal regolamento (UE) 2016/399.
Il testo richiama inoltre la disciplina particolare di Danimarca e Irlanda, nonché la posizione degli Stati associati Schengen:
- Danimarca: non partecipa all’adozione né è vincolata/applicabile, salvo eventuale decisione di recepimento;
- Irlanda: non partecipa all’adozione, ma l’articolo 2 prevede una forma di accettazione reciproca condizionata;
- Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein: il regolamento costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen nei rapporti convenzionali applicabili.
Disposizione specifica sull’Irlanda
L’articolo 2 prevede una clausola di reciprocità: se l’Irlanda notifica al Consiglio e alla Commissione di accettare i certificati rilasciati dagli Stati membri alle persone rientranti nel regolamento, gli Stati membri accettano, alle condizioni del regolamento (UE) 2021/953, i certificati COVID-19 irlandesi conformi ai requisiti del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell’UE, rilasciati ai cittadini di paesi terzi con diritto di circolazione.
Entrata in vigore e durata
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione del quadro del certificato COVID digitale dell’UE
L’articolo 1 stabilisce che gli Stati membri applicano le norme del regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nel suo ambito di applicazione ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio di uno Stato membro e sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione.
Accettazione dei certificati rilasciati dall’Irlanda
L’articolo 2 prevede che, a condizione che l’Irlanda notifichi al Consiglio e alla Commissione di accettare i certificati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 rilasciati dagli Stati membri alle persone contemplate dal presente regolamento, gli altri Stati membri accettino i certificati COVID-19 rilasciati dall’Irlanda, conformi ai requisiti del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell’UE, ai cittadini di paesi terzi con diritto di circolazione.
Durata di applicazione
L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.
Contesto Schengen e non discriminazione
I considerando chiariscono che il regolamento mira a facilitare la libera circolazione durante la pandemia, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e senza giustificare, di per sé, il ripristino dei controlli alle frontiere interne, che restano soggetti al regolamento (UE) 2016/399. L’atto si inserisce nell’acquis di Schengen e tiene conto delle specificità di Danimarca e Irlanda, nonché dei rapporti con Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.
Ambito materiale dei certificati
Il regolamento riguarda certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione in relazione alla COVID-19. I considerando evidenziano la necessità di contenuto, formato, norme tecniche, livello di sicurezza e verificabilità comuni, così da consentire un’accettazione alle stesse condizioni quando uno Stato membro decide di usare la prova di vaccinazione o gli altri certificati come base per esentare da restrizioni agli spostamenti.
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