Cassazione Civile, Ordinanza n. 16861/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, contestando alla contribuente maggiori ricavi per euro 72.098, con conseguente rideterminazione di IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. La contribuente aveva ottenuto in appello l’annullamento dell’atto, perché la CTR aveva ritenuto erroneo e superficiale il metodo di calcolo della percentuale di ricarico, osservando che il calcolo ponderato era stato eseguito solo su una parte dei prodotti venduti. In cassazione l’Agenzia denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la ripresa non dipendeva dalla percentuale di ricarico, sostanzialmente conforme a quella dichiarata, ma dalla notevole differenza tra le rimanenze finali dichiarate e quelle ricostruite e dalla conseguente discordanza del costo del venduto, sulla base di una contabilità di magazzino ritenuta alterata in aumento per ridurre i ricavi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate, osservando che la CTR aveva omesso di considerare la reale ragione della ripresa a tassazione, fondata non sul solo ricarico ma soprattutto sulla divergenza tra rimanenze dichiarate e rimanenze ricostruite e sulla conseguente alterazione del costo del venduto. Per tale ragione la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte richiama il motivo di ricorso quale censura di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nell’ambito del vizio di legittimità dedotto in cassazione.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono citati per la fissazione e la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia tributaria, la sentenza di merito è censurabile quando il giudice omette di considerare il fatto decisivo effettivamente posto a base dell’accertamento fiscale, concentrandosi invece su un profilo diverso o secondario della ripresa.
- Quando l’avviso di accertamento fonda la rettifica su rimanenze di magazzino ricostruite e sulla conseguente determinazione del costo del venduto, il giudice deve esaminare specificamente tali circostanze fattuali; non è sufficiente confutare solo il metodo di calcolo della percentuale di ricarico se questo non costituisce la reale ragione dell’accertamento.
- Il vizio di motivazione o di esame del fatto decisivo ricorre se la decisione impugnata si fonda su una premessa fattuale incompatibile con il contenuto dell’atto impositivo e trascura l’elemento centrale posto dall’Ufficio a base della pretesa tributaria.
Come è indicizzato
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