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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/218

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della Commissione, del 16 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Normativa europea32016R0218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 relativo alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. La Commissione dà attuazione alla decisione 2011/101/PESC, mantenendo nell’elenco 7 persone e 1 entità soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L’atto ha natura esecutiva, è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica l’elenco delle persone e dell’entità soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti dello Zimbabwe, aggiornando l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, in relazione alle misure restrittive dell’Unione nei confronti dello Zimbabwe. L’intervento del regolamento di esecuzione della Commissione consiste nell’aggiornamento dell’elenco delle persone e delle entità soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche, in coerenza con la decisione 2011/101/PESC del Consiglio. La modifica opera nell’ambito territoriale dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco delle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della Commissione interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo allo Zimbabwe, aggiornando l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. L’atto dà esecuzione alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio e conferma il mantenimento di 7 persone e 1 entità nell’elenco dei destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche.

Base giuridica e finalità dell’intervento

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2004. Il meccanismo è quello tipico delle misure restrittive UE: la decisione PESC individua i soggetti colpiti, mentre il regolamento assicura l’attuazione uniforme nell’ordinamento dell’Unione, quando è richiesta un’azione a livello UE.

Ambito di applicazione delle misure

L’aggiornamento riguarda le persone fisiche e giuridiche elencate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, cioè i soggetti i cui fondi e risorse economiche sono congelati. Il nuovo allegato sostituisce quello precedente e si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti dello Zimbabwe, con efficacia in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile.

Contenuto dell’allegato III aggiornato

L’allegato riporta i soggetti destinatari delle misure restrittive e i relativi motivi. Le persone fisiche elencate sono:

  • Robert Gabriel Mugabe, indicato come Presidente, con motivazione legata al ruolo di capo del governo e alla responsabilità per attività che costituiscono una grave minaccia per democrazia, diritti dell’uomo e stato di diritto;
  • Grace Mugabe, associata alla fazione ZANU-PF del governo e indicata come beneficiaria di profitti illeciti dalle attività di estrazione dei diamanti;
  • Happyton Mabhuya Bonyongwe, direttore generale dell’Organizzazione centrale di intelligence, indicato come alto responsabile della sicurezza e complice della politica statale di repressione, con accuse di sequestri, torture e omicidi di attivisti dell’MDC nel giugno 2008;
  • Augustine Chihuri, capo della polizia, descritto come alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto, associato a politiche di repressione e alla chiusura di casi relativi a omicidi commessi prima delle elezioni presidenziali del giugno 2008;
  • Constantine Chiwenga, comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, indicato come membro del comando operativo congiunto e coinvolto nella repressione e nelle violenze elettorali del 2008;
  • Perence Samson Chikerema Shiri, generale di squadra aerea, indicato come alto ufficiale e coinvolto in violenze politiche, anche nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa;
  • Phillip Valerio Sibanda, comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, indicato come alto responsabile dell’esercito e complice nell’elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.

L’unica entità elencata è Zimbabwe Defence Industries, con sede a Harare, associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 con l’allegato del presente regolamento di esecuzione, aggiornando l’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive.

Base giuridica e coordinamento con la decisione PESC

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2004 e attua la decisione 2011/101/PESC del Consiglio, nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione.

Soggetti inseriti nell’elenco

L’allegato conferma 7 persone fisiche e 1 entità soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Le persone elencate sono: Robert Gabriel Mugabe, Grace Mugabe, Happyton Mabhuya Bonyongwe, Augustine Chihuri, Constantine Chiwenga, Perence Samson Chikerema Shiri e Phillip Valerio Sibanda. L’entità elencata è Zimbabwe Defence Industries.

Motivazioni delle misure

Per le persone e l’entità indicate sono riportati motivi legati, in sintesi, al coinvolgimento o all’associazione con la fazione ZANU-PF e con politiche o attività di repressione, violazioni dei diritti umani, violenze politiche e sfruttamento illecito di risorse, nonché al collegamento con il ministero della difesa nel caso di Zimbabwe Defence Industries.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalicongelamento di fondi

Testo integrale

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