Regolamento (UE) 2016/200
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce modelli uniformi e istruzioni dettagliate per l’informativa pubblica sul coefficiente di leva finanziaria, con l’obiettivo di aumentare trasparenza, comparabilità e coerenza con gli standard di Basilea III, adattati al quadro CRR. Definisce i prospetti da compilare per la riconciliazione tra bilancio e misura dell’esposizione, la disaggregazione delle esposizioni, le informazioni qualitative sui processi di gestione del rischio di leva e i fattori che hanno inciso sul coefficiente. Prevede inoltre specifiche esenzioni, in particolare per la pubblicazione subconsolidata del modello LRSpl e per taluni casi di mancata pubblicazione del bilancio al livello richiesto. L’applicazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi.
Norme tecniche di attuazione sull'informativa armonizzata del coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti alla vigilanza prudenziale nell'Unione ai sensi della direttiva 2013/36/UE, per la pubblicazione al pubblico delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria previste dall'articolo 451 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). Il regolamento disciplina i modelli da usare, le istruzioni di compilazione e talune esenzioni o semplificazioni, con riferimento ai livelli di applicazione consolidato, individuale e subconsolidato; è rilevante anche per i casi in cui l'ente pubblichi informazioni a livello subconsolidato o cambi la scelta del coefficiente di leva finanziaria da pubblicare. Non introduce obblighi per soggetti diversi dagli enti tenuti all'informativa CRR e non sostituisce le regole sostanziali del calcolo del coefficiente, ma ne regola la disclosure. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 definisce le norme tecniche di attuazione per l’informativa pubblica sul coefficiente di leva finanziaria prevista dall’articolo 451 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). La finalità dichiarata è assicurare modelli uniformi, maggiore trasparenza e comparabilità, in coerenza con il quadro rivisto di Basilea III, ma adattato alle peculiarità dell’ordinamento prudenziale dell’Unione.
Finalità e contesto regolamentare
I considerando spiegano che la disclosure deve essere sufficientemente granulare da consentire il confronto tra enti e da rendere comprensibile la composizione della misura dell’esposizione complessiva. Viene anche evidenziata la necessità di allineare l’informativa alla modifica dell’articolo 429, paragrafo 2, CRR, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/62, che ha eliminato il calcolo del coefficiente come media trimestrale e ha reso non più necessaria l’indicazione del ricorso all’autorizzazione ex articolo 499, paragrafo 3, CRR.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto si rivolge agli enti soggetti alla vigilanza prudenziale ai sensi della direttiva 2013/36/UE che devono pubblicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell’articolo 451 CRR. L’obbligo di disclosure riguarda sia il coefficiente sia i suoi elementi di composizione: bilancio, derivati, operazioni di finanziamento tramite titoli, esposizioni fuori bilancio, elementi fiduciari eliminati e informazioni qualitative. I modelli possono essere compilati a livello consolidato, individuale o subconsolidato; per quest’ultimo livello è prevista una deroga specifica per il modello LRSpl.
Modelli di informativa previsti
L’allegato I introduce quattro modelli standardizzati:
- LRSum, per la riconciliazione tra attività contabili e misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria;
- LRCom, per l’informativa armonizzata sul coefficiente e sulle sue componenti;
- LRSpl, per la disaggregazione delle esposizioni in bilancio escluse derivati e SFT;
- LRQua, per le informazioni qualitative.
Il modello LRCom include, tra l’altro, la misura dell’esposizione complessiva, il capitale di classe 1 e il coefficiente di leva finanziaria espresso in percentuale. Il modello LRSum riassume le principali rettifiche che collegano i valori contabili alla misura prudenziale dell’esposizione.
Riconciliazione tra bilancio e esposizione prudenziale
Il modello LRSum richiede la riconciliazione tra attività totali da bilancio pubblicato e misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria. Le principali rettifiche riguardano:
- soggetti consolidati ai fini contabili ma esclusi dal consolidamento regolamentare;
- attività fiduciarie escluse dalla misura dell’esposizione complessiva ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 13, CRR;
- derivati;
- SFT;
- elementi fuori bilancio convertiti in equivalenti di credito;
- esposizioni infragruppo esentate e altre esposizioni esentate ai sensi dell’articolo 429, paragrafi 7 e 14, CRR;
- altre rettifiche residuali.
Le istruzioni specificano che gli importi che riducono l’esposizione devono essere indicati tra parentesi e contabilizzati come negativi nelle somme finali.
Disaggregazione delle esposizioni in bilancio
Il modello LRCom dettaglia le esposizioni in bilancio, distinguendo tra:
- elementi in bilancio diversi da derivati, SFT e attività fiduciarie;
- derivati, con indicazione del costo di sostituzione, delle maggiorazioni per esposizione potenziale futura, dell’esposizione secondo metodo dell’esposizione originaria, della lordizzazione delle garanzie reali, dei crediti per margini di variazione in contante e delle componenti CCP esentate;
- SFT, con indicazione delle attività lorde, dei debiti e crediti in contante compensati, del rischio di controparte, delle SFT effettuate come agente e delle componenti CCP esentate;
- esposizioni fuori bilancio, con conversione in importi equivalenti di credito;
- esposizioni escluse in virtù degli articoli 429, paragrafi 7 e 14, CRR.
Il regolamento tratta in modo specifico la scelta delle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale: nell’apposita riga UE-23 l’ente deve indicare se ha scelto la soluzione “a regime” o la “disposizione transitoria” ai sensi dell’articolo 499, paragrafo 2, CRR.
Esenzioni e semplificazioni
È espressamente previsto che l’ente tenuto a pubblicare informazioni a livello subconsolidato non debba compilare e pubblicare a tale livello il modello LRSpl. Inoltre, l’ente che non pubblica il bilancio al livello richiesto dalle istruzioni non è tenuto a compilare il modello LRSum. Sono inoltre disciplinate le modalità di indicazione delle esposizioni infragruppo esentate, delle esposizioni esentate ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 14, CRR e delle componenti CCP esentate per derivati e SFT.
Informazioni qualitative
Il modello LRQua impone una narrazione sintetica ma strutturata sui processi di gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva e sui fattori che hanno inciso sul coefficiente nel periodo di riferimento. Le istruzioni richiedono di descrivere, in particolare:
- procedure e risorse utilizzate per valutare il rischio;
- eventuali strumenti quantitativi e obiettivi interni;
- modalità di considerazione dei disallineamenti di durata e delle attività vincolate;
- processi di risposta alle variazioni del coefficiente, inclusi eventuali aumenti del capitale di classe 1 o rettifiche della misura dell’esposizione.
Quanto ai fattori che hanno inciso sul coefficiente, l’ente deve illustrare la variazione rispetto alla data di riferimento precedente, la natura della variazione sul numeratore, sul denominatore o su entrambi, l’eventuale origine in decisioni strategiche interne e i principali fattori esterni economico-finanziari.
Compilazione e regole tecniche
L’allegato II fornisce istruzioni dettagliate di compilazione, inclusa la notazione delle celle e il coordinamento con l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per alcune voci di segnalazione. La data di riferimento è l’ultimo giorno di calendario del terzo mese del trimestre. Il regolamento precisa inoltre che il coefficiente di leva finanziaria si ottiene dividendo il capitale di classe 1 per la misura dell’esposizione complessiva.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modelli uniformi di informativa
L’informativa sul coefficiente di leva finanziaria deve essere effettuata usando i modelli dell’allegato I e secondo le istruzioni dell’allegato II, per rendere comparabili le informazioni pubbliche tra enti e tra Stati membri.
Rilevazione dell’applicazione dell’articolo 499, paragrafo 2, CRR
L’ente pubblica le informazioni sull’applicazione dell’articolo 499, paragrafo 2, CRR compilando le righe 22 e UE-23 del modello LRCom. Se cambia la scelta del coefficiente di leva finanziaria da pubblicare, deve riconciliare tutti i coefficienti pubblicati fino alla modifica, compilando i modelli LRSum, LRCom, LRSpl e LRQua per ciascuna data di riferimento precedente, nella prima pubblicazione successiva al cambiamento.
Ripartizione della misura dell’esposizione complessiva
La misura dell’esposizione complessiva va disaggregata nel modello LRCom e nel modello LRSpl. Per gli enti tenuti alla pubblicazione a livello subconsolidato, il modello LRSpl non deve essere compilato e pubblicato a livello subconsolidato, in deroga all’obbligo generale; la disaggregazione di base resta fornita dal LRCom.
Riconciliazione con il bilancio pubblicato
L’ente deve pubblicare la riconciliazione tra la misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria e le informazioni del bilancio pubblicato tramite il modello LRSum. L’obbligo non si applica se l’ente non pubblica il bilancio al livello di applicazione indicato nelle istruzioni dell’allegato II, parte 1, punto 6.
Elementi fiduciari eliminati
Se applicabile, l’ente deve pubblicare l’importo degli elementi fiduciari eliminati ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 13, CRR, mediante la riga UE-24 del modello LRCom.
Informazioni qualitative sul rischio di leva eccessiva
L’ente deve descrivere, nel modello LRQua, i processi usati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva e i fattori che hanno inciso sul coefficiente di leva finanziaria nel periodo di riferimento, in conformità all’articolo 451, paragrafo 1, lettere d) ed e), CRR.
Struttura dei modelli LRSum, LRCom, LRSpl e LRQua
L’allegato I definisce i modelli standard: LRSum per la riconciliazione tra dati contabili ed esposizioni prudenziali, LRCom per la disclosure armonizzata del coefficiente, LRSpl per la disaggregazione delle esposizioni in bilancio e LRQua per le informazioni qualitative.
Istruzioni di compilazione e segno delle rettifiche
L’allegato II stabilisce che i valori che riducono l’esposizione vadano indicati tra parentesi tonde e considerati negativi nelle somme. Definisce inoltre la data di riferimento come l’ultimo giorno del terzo mese del trimestre, il nome del soggetto e il livello di applicazione come dati obbligatori del modello.
Trattamento di derivati, SFT ed esposizioni fuori bilancio
Le istruzioni dettagliano la composizione delle righe di LRCom per esposizioni in bilancio, derivati, operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), esposizioni fuori bilancio e aggiustamenti correlati, con riferimenti a articoli specifici del CRR e alla misurazione prudenziale dell’esposizione.
Esenzioni e deroghe
Sono previste varie esclusioni e deroghe, tra cui le esposizioni infragruppo esentate ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 7, CRR e quelle esentate ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 14, CRR, nonché il trattamento specifico di talune esposizioni CCP esentate e di alcuni casi di SFT effettuate come agente.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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